La laurea di ingegneria civile non sempre è equipollente Gli architetti sono titolari di una riserva per gli interventi di restauro sui beni artistici e storici. Lo ha ribadito il Tar Piemonte, con la sentenza 61609, che ha ripreso le conclusioni del Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 523992006. «La ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere delineata nell'articolo 52 del regio decreto 2537 del 1925 deve considerarsi applicabile, garantendo che la progettazione dell'intervento edilizio su immobili di interesse storico- artistico sia affidata a professionisti dotati di una specifica preparazione nel campo delle arti e di un'adeguata formazione umanistica», ha stabilito il Consiglio di Stato. Sempre il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 634306, ha precisato che «gli architetti, in ragione del loro percorso di studi, della loro acquisita professionalità e sensibilità, devono ritenersi più idonei degli ingegneri (e a maggior ragione dei geometri) a tutelare l'interesse pubblico alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro dei beni caratterizzati per la loro valenza culturale». Un ragionamento accolto dal Tar Piemonte, che ha dunque rigettato il ricorso degli ingegneri contro un bando di concorso di idee di livello nazionale per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico di Oleggio, una cittadina del novarese. Gli ingegneri avevano contestato il bando affermando che la laurea di ingegneria civile e quella di architettura sono da considerarsi equipollenti in base alla direttiva 384 del 1985, recepita con il decreto legislativo 1291992. La norma comunitaria - mette però in luce il Tar - non parifica i due diplomi, conclusivi di corsi di studio «nettamente differenti». In realtà, il provvedimento è volto a consentire la libera circolazione e la libertà di stabilimento, ponendo tuttavia determinate condizioni e il rispetto di precise formalità. Anche la Corte di Giustizia, con l'ordinanza del 5 aprile 2004, ha specificato che la direttiva 3841985 ha «unicamente la finalità di assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli Stati membri, ma non quello di armonizzare nello Stato membri interessato diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto». Il Tar Piemonte ha quindi ricordato che nel decreto legislativo 1291992 non, è rinvenibile «alcun cenno alla pretesa equiparazione alla laurea in architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia, né, del resto, dell'omologo titolo accademico ottenuto in altri Stati membri dell'Unione». L'eqiparazione vale non per i diplomi di laurea in ingegneria civile tout court, ma per i titoli rilasciati a conclusione di «un corso di studi di livello universitario caratterizzato dal principio-cardine che "la formazione deve riguardare principalmente l'architettura». Per l'esercizio della professione di architetto, dunque, si deve fare riferimento al diploma di laurea in ingegneria civile «accompagnato dal distinto diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura".