E' ancora applicabile il principio del silenzio-assenso per la vendita di quei beni dei quali le Soprintendenze regionali non dichiarino e documentino, entro 120 giorni dalla domanda, l'«interesse culturale»? O, al contrario, quel principio è di fatto già decaduto, non avendo il governo rispettate le scadenze che esso stesso aveva firmato in modo tassativo nel decreto legge che accompagnava la Finanziaria? Pare a me che la seconda sia l'ipotesi più fondata. Evidentemente, come si suoi dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Urbani e Tremonti pensavano di trasformare in quattrini una parte del tesoro degli italiani contando sulla difficoltà per le Soprintendenze, povere di uomini e di mezzi, di istruire e concludere in pochi mesi gli studi necessari per dimostrare il valore culturale di un bene. Invece è stata proprio la burocrazia ministeriale a infrangere le scadenze fissate: impiegando due mesi e mezzo, anziché il mese indicato dal decreto, per compilare un banale regolamento che elenca la documentazione che deve accompagnare la richiesta del demanio di vendere un'area o un immobile. Si deve dunque concludere che, per lo meno sulla base delle leggi già votate da Parlamento, la trappola del silenzio-assenso deve perciò considerarsi superata. Ecco, infatti, come stanno le cose. Il decreto-legge collegato alla finanziaria 2004, che in fase di conversione ha introdotto il principio del "silenzio-assenso" per l'eventuale alienazione di beni culturali pubblici sottoposti a verifica, stabiliva molto chiaramente: 1) che tale principio era applicabile solo "in sede di prima applicazione del decreto"; 2) che la durata della "prima applicazione" era quella indicata nel decreto stesso con termini di scadenza ben precisati. Infatti l'art. 27 stabiliva: - che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto il Ministero per i Beni culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, avrebbe definito con proprio decreto modalità e procedure per la presentazione da parte del Demanio degli elenchi dei beni di cui intendeva chiedere la verifica ai fini della vendita; - che nei successivi trenta giorni tali elenchi dovevano essere presentati dal Demanio alle Soprintendenze regionali; - che dalla presentazione di tali elenchi si calcolavano 120 giorni entro i quali la Soprintendenza regionale era tenuta ad accertare e dichiarare l'interesse culturale del bene, dichiarazione senza la quale il bene diventava ipso facto vendibile. Poiché la legge di conversione del decreto-legge è stata pubblicata il 25 novembre 2003 ed è entrata in vigore il 26 novembre, le scadenze sarebbero queste: - 26 dicembre, pubblicazione del decreto ministeriale; - 26 gennaio, termine per la presentazione delle domande da parte del Demanio; - 26 maggio 2004, conclusione dei 120 giorni e quindi della fase di "prima applicazione" nella quale è applicabile il silenzio assenso. Poiché il nuovo Codice, che peraltro entrerà in vigore solo il prossimo primo maggio, all'ari. 12 non ha riscritto e quindi "rinnovato" la normativa sul silenzio-assenso, ma si è limitato a dire, al comma 10, che "resta fermo quanto disposto all'ari. 27 del decreto legge" appena richiamato, le scadenze indicale in lale decreto non possono considerarsi modificale. Invece il decreto congiunto Ministero-Agenzia del Demanio, nel quale si stabilisce come devono essere predisposti e trasmessi gli elenchi dei beni immobili di cui si chiede la verifica, è stalo pubblicalo solo sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo e indica un mese di tempo, cioè fino al 3 aprile per la presentazione di tali elenchi alle Soprintendenze regionali. Ma se dal 3 aprile si calcolano i 120 giorni che le Soprintendenze hanno a disposizione si arriva al 3 agosto. Ma come si può pretendere di far scattare dal 3 agosto la norma sul silenzio assenso, quando, in base al decreto legge, la fase di prima applicazione alla quale il decreto limilava l'applicabilità di tale principio deve considerarsi chiusa già dal 26 maggio? C'è, in sostanza, una contraddizione fra le due norme che -a mio avviso - rende non più applicabile, in base alla legislazione vigente, il principio del silenzio assenso.
II silenzio-assenso è decaduto
Il principio del silenzio-assenso per la vendita di beni culturali pubblici è ancora applicabile? La risposta è no, secondo l'autore. Il decreto-legge collegato alla finanziaria 2004 stabiliva che il principio era applicabile solo in "prima applicazione" e con scadenze precise. Tuttavia, il governo non ha rispettato queste scadenze. Il decreto congiunto Ministero-Agenzia del Demanio è stato pubblicato solo il 3 marzo e indica un mese di tempo per la presentazione degli elenchi alle Soprintendenze regionali, fino al 3 aprile. Se si calcolano i 120 giorni a partire dal 3 aprile, si arriva al 3 agosto.
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