Dopo undici anni il ruolo unico dei dirigenti pubblici va definitivamente in soffitta. D'ora in poi, i componenti delle alte sfere della Pa saranno ripartiti nei singoli ruoli delle 19 amministrazioni dello Stato. E sottoposti a un'ulteriore suddivisione tra prima e seconda fascia, a seconda delle funzioni svolte e dei meccanismi di nomina. Stessa sorte per i dirigenti che si trovano in regime di disposizione (ovvero in attesa di una nuova collocazione dopo la sospensione del precedente incarico): non più sotto l'ala protettiva di Palazzo Chigi, ma esposti alle esigenze e disponibilità dei singoli enti. Sono questi gli effetti principali del regolamento elaborato dal ministro della Funzione pubblica, Luigi Mazzella, e approvato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo scorso. La storia. Nati con trent'anni di ritardo rispetto a quelli privati, i dirigenti del settore pubblico hanno sempre vissuto nell'ottica di dover recuperare il terreno perduto. Mentre i primi erano già stati contemplati dal Codice civile del '42. i secondi hanno ottenuto un riconoscimento formale solo con il decreto presidenziale n. 748 del 1972, che ha introdotto la distinzione tra dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente. Negli enti locali il ritardo accumulato è stato ancora maggiore. Per una sistemazione organica, anche dal punto di vista delle competenze, si è dovuto attendere addirittura il 1983. Decisivo per l'avvicinamento tra i due settori è stato il decreto n. 29 del 1993, che ha esteso al pubblico impiego buona parte delle norme già valide per i privati. Introducendo, al tempo stesso, il ruolo unico per i dirigenti, articolati in due sole fasce. Una disposizione appena scalfita dalla Bassanini ter del 1998 e passata indenne alla riorganizzazione dell'intera materia, contenuta nel Testo unico del 2001. La svolta con la legge 145 del 2002. voluta dall'allora ministro della Funzione pubblica, Franco Frattini. Oltre al varo dello spoil System; cioè il diritto dell'Esecutivo fresco di nomina di avvicendare i vertici dell'apparato statale, la riforma Frattini ha introdotto una serie di misure per la semplificazione dell'attività amministrativa, tra cui lo scambio di manager tra pubblico e privato e l'abolizione del ruolo unico. L'ultimo atto quasi due anni dopo, proprio con il regolamento del ministro Mazzella. Le novità. Il criterio generale seguito da Mazzella è che ogni dirigente venga ora inquadrato presso l'amministrazione in cui presta effettivamente servizio. Fatto salvo il diritto del singolo funzionario di optare per l'amministrazione in cui ha conseguito l'accesso alla carriera dirigenziale. Trova anche conferma la ripartizione dei vertici burocratici tra prima e seconda fascia, sempre in base alle modalità di assunzione e alle mansioni ricoperte. A stabilire la graduatoria all'interno della singola fascia sarà poi l'anzianità di servizio. Il regolamento chiede inoltre alle Pa il rispetto dei principi di «trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi». Alle diverse amministrazioni spetta anche il compito di quantificare la propria dotazione d'organico, di concerto con la Funzione pubblica. Un contingente a cui sarà possibile derogare solo nella prima fase d'attuazione. E a patto che la stessa amministrazione si assuma il vincolo di riassorbire i dirigenti in soprannumero, man mano che i posti si rendano disponibili. Senza che lo stato economico o giuridico del diretto interessato ne risenta. Nel testo non mancano le disposizioni particolari. Il personale in rapporto di diretta collaborazione con i membri del Governo (ad esempio il portavoce o gli addetti all'ufficio stampa) potrà scegliere tra l'amministrazione d'ingresso e quella a cui appartiene l'ufficio dove presta servizio. Allo stesso modo i dirigenti in situazione di aspettativa, comando, distacco o "fuori ruolo" sono collocati nel registro dell'ente che ne ha deciso la mobilità. Il cambio di mentalità. Il regolamento ricalca il diverso modo di amministrare introdotto dalla riforma Fratti-ni: quello di legare la camera del personale dirigenziale ai risultati conseguiti. Lo testimoniano le norme relative ai dirigenti a disposizione. A determinare il loro destino non sarà più la Presidenza del Consiglio, bensì la Pa di appartenenza. Con la possibilità di sollevare dall'incarico e mettere a disposizione gli alti funzionali incapaci di conseguire i risultati promessi.