La Corte europea ha sentenziato che le aree oggetto della lottizzazione Punta Perotti non potevano essere confiscate perché mancava la premessa (condanna dei proprietari per lottizzazione abusiva) e perché non può essere irrogata una pena senza colpa. La Corte ha anche giudicato paradossale che le aree confiscate siano state conferite in proprietà al Comune di Bari che aveva indebitamente approvata la lottizzazione. In sostanza un premio al colpevole. Questo ho più volte scritto senza trovare riscontri. Non è bello dire «lo avevo detto», ma non si vive di solo pane. Reazioni. Felici gli imprenditori, come è naturale. Pronti a defilarsi molti protagonisti della vicenda amministrativa. La sinistra parla ora della demolizione come «atto dovuto » dimenticando che in campagna elettorale aveva promesso che in caso di vittoria avrebbe provveduto immediatamente a realizzarla, ovviamente a testimonianza della sua superiore qualità morale rispetto ad una destra stimata becera e insensibile ai valori ambientali. Altro che «atto dovuto». Tanti altri invece si sono attestati sulla considerazione che l'abusivo «ecomostro» (termine il cui uso appare molto gratificante) era stato comunque abbattuto. Grande vittoria, quindi, nonostante queste fole della Corte. Ero molto critico su quel progetto. Ma questo continuare a giudicare quelle costruzioni (per volume e altezza rispettose delle norme di Prg) come un abusivismo della peggiore specie è cosa che non ha giustificazione. La legge 43185 (detta Galasso) al primo comma recita che «sono sottoposti a vincolo paesaggistico . i terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia .». Precisando al secondo comma che sono escluse da tale vincolo le zone interne ai centri urbani così come perimetrati ai sensi della 86571 e con riferimento alle zone classificate dal Dm 144468. La norma, quindi, mira solo a proteggere le aree non pianificate. Nel caso di specie l'area era stata definita dal Prg di Quaroni come «terziaria-direzionale», classificazione non prevista dal decreto. In sostanza (semplifico) la lottizzazione era stata approvata assimilando tale area, giustamente, ad una zona «C» e cioè di espansione. A giudizio di altri il decreto non la normava in alcun modo. Lottizzazione abusiva o non abusiva, quindi, solo in funzione di una interpretazione del disposto legislativo e non in dispregio dei valori ambientali. Infine. Quaroni mirava a realizzare, verso S. Giorgio, un lungomare «semicostruito» che, in continuità con quello attuale, facesse salva la balneabilità della costa ma riportasse anche i baresi al mare per tutto l'anno e per molte ore al giorno. La decisione della attuale amministrazione di realizzare un parco è stata pertanto puntuale e in contrasto con le indicazioni di assetto urbanistico generale del Prg senza averlo mai posto in discussione in Consiglio Comunale. La nuova amministrazione dovrà farsi carico anche di questo.
BARI - Ecomostro o no, per Quaroni lo sviluppo di Bari era a sud
La Corte europea ha sentenziato che le aree oggetto della lottizzazione Punta Perotti non possono essere confiscate perché mancava la premessa (condanna dei proprietari per lottizzazione abusiva) e perché non può essere irrogata una pena senza colpa. La Corte ha anche giudicato paradossale che le aree confiscate siano state conferite in proprietà al Comune di Bari che aveva indebitamente approvata la lottizzazione. La sentenza ha generato reazioni diverse, con gli imprenditori felici e molti protagonisti della vicenda che si sono defilati. La sinistra ha parlato della demolizione come atto dovuto, mentre altri hanno sottolineato che l'abusivo ecomostro era stato comunque abbattuto.
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