Nella seduta delle Commissioni riunite del 15 gennaio il comma 3, lett. a) dell'art 18 di A.S. 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione , è stato modificato con l'approvazione di un subemendamento proposto dalla maggioranza. Il subemendamento sostituisce a "a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;" l'espressione "a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali" -------------------------- DOCUMENTAZIONE Legislatura 16 - Commissioni 1, 5 e 6 riunite - Resoconto sommario n. 23 del 15012009 COMMISSIONI 1, 5 e 6 RIUNITE 1 (Affari Costituzionali)- 5 (Bilancio) - 6 (Finanze e tesoro) GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009 - 23 Seduta Presidenza del Presidente della 6 Commissione BALDASSARRI Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo Bossi, il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e Vegas. La seduta inizia alle ore 15,45. [.................] Si passa quindi alle proposte aggiuntive relative all'articolo 18. Dopo che il RELATORE ha formulato parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18, ad eccezione che sulla proposta 18.0.100 a propria firma, il rappresentante del GOVERNO, nell'esprimere parere conforme al relatore, chiarisce che in ordine al subemendamento 18.0.1004 la valutazione negativa risulta di carattere meramente tecnico. Dichiarano di aggiungere la firma alla proposta 18.0.1004 i senatori FERRARA (PdL), SALTAMARTINI (PdL), MARAVENTANO (LNP), FAZZONE(PdL), POLI BORTONE (PdL) e COSTA (PdL). Con separate votazioni sono quindi respinte le proposte 18.0.1001, 18.0.1002 e 18.0.1003. Il senatore FLERES (PdL) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 18.0.1004, rilevando che il problema dei collegamenti con le isole riguarda tante regioni italiane e costituisce un tema particolarmente delicato inerente al trasporto quale servizio essenziale anche per i cittadini dei territori insulari. Posto quindi ai voti il subemendamento 18.0.1004 risulta respinto. Dopo che il senatore DE ANGELIS (PdL) ha aggiunto la propria firma al subemendamento 18.0.1005, la senatrice POLI BORTONE (PdL), nel raccomandarne l'approvazione, osserva che non vi sono ragioni giuridicamente valide per non estendere alla generalità dei comuni il principio affermato al comma 7, lettera b), dell'articolo aggiuntivo 18-ter (emendamento 18.0.101 del relatore) che prevede, tra i criteri di attribuzione alla città di Roma di un proprio patrimonio quello del trasferimento, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali all'amministrazione dello Stato. In caso contrario, Ella prosegue, non solo si darebbe luogo a una disparità di trattamento in favore di Roma Capitale, ma soprattutto si impedirebbe ai comuni la possibilità di recuperare importanti beni patrimoniali situati nei loro territori per valorizzarne la funzione nei confronti della popolazione residente. Il ministro CALDEROLI comprende l'esigenza prospettata dalla senatrice Poli Bortone e la invita a convergere sul subemendamento 18.0.1012 del relatore, che modifica la disposizione prima richiamata inserendo un riferimento a un principio di delega di carattere generale stabilito nell'articolo 16, lettera d), del disegno di legge, il quale dovrebbe evitare ogni rischio di disparità di trattamento. Esprime quindi l'ipotesi di un ritiro della proposta di modifica in votazione. La senatrice POLI BORTONE (PdL), nell'insistere per la votazione della propria proposta, rileva che l'ulteriore modifica avanzata dal relatore non appare idonea a scongiurare il ventilato rischio di riservare un trattamento di favore alla città di Roma Capitale. Posto in votazione, il subemendamento 18.0.1005 risulta respinto. La senatrice INCOSTANTE (PD) dichiara il voto favorevole all'emendamento 18.0.100, il quale recepisce una delle proposte qualificanti della propria parte politica in riferimento al problema del recupero del deficit infrastrutturale delle regioni economicamente meno progredite. Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 18.0.100. Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti alla proposta 18.0.101 del relatore. Il relatore AZZOLLINI (PdL) e il ministro CALDEROLI esprimono quindi un parere contrario sul subemendamento 18.0.1011. Il relatore AZZOLLINI (PdL) presenta una riformulazione in un testo 2 del proprio subemendamento 18.0.1012, (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta). La senatrice INCOSTANTE (PD), nel preannunciare il voto favorevole alla proposta 18.0.1011, rileva criticamente in riferimento alla previsione recata dal comma 3, lettera b), dell'emendamento 18.0.101 del relatore che essa sembra operare una forzatura nell'attribuire a Roma Capitale anche le funzioni amministrative in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Osserva, al contrario, che la proposta alternativa della propria parte politica delinea un assetto di competenze amministrative maggiormente rispettoso del sistema in vigore. Anticipando il proprio voto favorevole all'emendamento 18.0.1011, il senatore D'UBALDO (PD) giudica improprio attribuire alla sola città di Roma le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, posto che, nell'esperienza concreta, la realizzazione di opere pubbliche che incidono sul paesaggio e sull'ambiente coinvolge molto spesso territori di più enti locali. La formulazione contenuta nell'emendamento del relatore prospetta quindi il rischio di sacrificare le ragioni di tutela delle comunità territoriali che confinano con la città di Roma. Il relatore AZZOLLINI (PdL) precisa che la disposizione in questione non altera in alcun modo il complessivo riparto delle competenze amministrative in materia ambientale e non determina quindi alcuna sottrazione alle prerogative degli altri enti territoriali interessati. Il ministro CALDEROLI specifica infatti che l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore introduce una disciplina transitoria che si ispira al rispetto delle fonti normative di rango primario, senza determinare il pericolo di una alterazione delle competenze amministrative previste dalla legge. Il senatore LUSI (PD), in riferimento al subemendamento 18.0.1012 (testo 2), rimarca polemicamente che si tratta della terza riformulazione presentata dal relatore durante la seduta. Posto in votazione, il subemendamento 18.0.1011 viene respinto. Nell'anticipare il proprio voto contrario alla proposta 18.0.1012 (testo 2), il senatore D'UBALDO (PD) rileva che la posizione del gruppo del Partito democratico è sempre stata chiara in ordine all'esigenza di dare attuazione all'articolo 114 della Costituzione per quanto riguarda l'ordinamento della città di Roma. Tuttavia, giudica contraddittorio che il Governo e la maggioranza abbiano deciso di inserire tale normativa all'interno di un disegno di legge di delega legislativa che presenta contenuti squisitamente finanziari e tributari, senza peraltro rendere chiaro il complessivo sistema di finanziamento delle funzioni attribuite alla città di Roma. All'inverso, la proposta alternativa della propria parte politica, contenuta nell'emendamento testé non accolto, reca una disciplina maggiormente omogenea ed equilibrata, tanto sotto il profilo istituzionale quanto dal punto di vista finanziario. Il senatore LUSI (PD), anticipando il proprio voto contrario all'emendamento 18.0.1012 (testo 2), osserva che il richiamo alla procedura della concertazione con il Ministero competente in materia di valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, se da un lato sembra rispettosa dei principi affermati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'altro presenta tuttavia il non auspicabile rischio di un blocco operativo delle funzioni amministrative connesse a tale materia. In proposito, nell'esperienza si assiste spesso alla paralisi o al tardivo operare delle autorità amministrative, nell'ipotesi in cui il metodo della concertazione non conduca a una decisione condivisa. Su tale specifico versante, peraltro, la proposta complessiva del relatore, come modificata in caso di accoglimento del subemendamento in votazione, non prospetta alcun meccanismo idoneo ad assicurare il superamento dei problemi richiamati. Tali considerazioni riguardano anche la previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'emendamento 18.0.101 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale. Il ministro CALDEROLI esprime una valutazione positiva della modifica che il subemendamento in votazione intende apportare all'articolo aggiuntivo del relativo per quanto riguarda la materia della valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali mentre si riserva una valutazione più approfondita sulla previsione contenuta nella lettera b) del comma 3 della proposta 18.0.101 in relazione alla valutazione di impatto ambientale. Anche il relatore AZZOLLINI (PdL) si riserva la possibilità di proporre eventuali riformulazioni della norma sulla valutazione di impatto ambientale in occasione dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Attesa la reiezione della proposta politica del Partito Democratico sull'ordinamento di Roma Capitale, la senatrice ADAMO (PD) dichiara che non parteciperà alla votazione degli emendamenti 18.0.1012 (testo 2) e 18.0.101, sottolineando che l'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione avrebbe dovuto aver luogo attraverso uno specifico e autonomo disegno di legge, unicamente alla elaborazione delle disposizioni concernenti i poteri e le funzioni delle città metropolitane. Ritiene quindi un errore procedere alla definizione dell'assetto di Roma Capitale all'interno del disegno di legge in esame, che presenta un carattere marcatamente fiscale. Il ministro CALDEROLI dichiara che la decisione di affrontare il problema di Roma Capitale nell'ambito del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale è stata assunta collegialmente dal Governo. Peraltro, ricorda come anche i precedenti sindaci di Roma, appartenenti al Centrosinistra, avessero ribadito in numerose occasioni l'indifferibile esigenza di dare attuazione al precetto costituzionale. Per quanto riguarda l'ordinamento delle città metropolitane, richiama le difficoltà di ordine politico e istituzionale legate alla presenza di interessi spesso non coincidenti di cui sono portatori i vari livelli di governo coinvolti. Ribadisce pertanto l'impegno del Governo a predisporre un disegno di legge sulle città metropolitane, ma avverte che il positivo esito di tale iniziativa postula il superamento di una logica di tipo conflittuale da parte dei vari soggetti istituzionali. Posto dunque in votazione, il subemendamento 18.0.1012 (testo 2) risulta approvato. Il senatore D'UBALDO (PD) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 18.0.101, richiamando le ragioni che avrebbero reso preferibile accogliere la proposta alternativa del Partito Democratico. Posto in votazione, l'emendamento 18.0.101 risulta approvato nel testo modificato. Per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 18.0.101, il presidente BALDASSARRI avverte che si intende approvato l'emendamento 13.100. al link: http:www.senato.itjappbgtshowdocframe.jsp?tipodocSommCommleg16id337291 18.0.1012 (Testo 2) IL RELATORE All'emendamento 18.0.101, nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali" e nel comma 7, lettera b, aggiungere infine le seguenti parole:"in conformità a quanto previsto dall'art. 16 , comma 1, lettera d". 18.0.1012 IL RELATORE All'emendamento 18.0.101, nel comma 3, sopprimere la lettera a) e nel comma 7, lettera b, aggiungere infine le seguenti parole:"in conformità a quanto previsto dall'art. 16 , comma 1, lettera d". 18.0.101 IL RELATORE Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Articolo 18-ter. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione) 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative: a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio; c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; e) edilizia pubblica e privata; f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio; h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.» al link: http:www.senato.itjappbgtshowdocframe.jsp?tipodocSommCommleg16id337291
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17 Gennaio 2009
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