Il provvedimento più recente in tema di autorizzazione paesaggistica è quello del Piemonte, che con la legge 1 dicembre 2008, n. 32, regola le deleghe per il rilascio del via libera. La competenza resta alla Regione per una serie di interventi rilevanti: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeropor-' tuali di interesse sovracomunale; nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali con superficie sopra i lomila metri quadrati, nuovi edifici con cubatura superiore a iomila metri cubi o a 3mila metri quadrati di superficie lorda; impianti energetici con potenza superiore a mille kW dipicco; linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt; tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; funivie con lunghezza superiore a 500 metri; trasformazioni di boschi superiori a 3omila metri quadrati. Negli altri casi, sono i Comuni gli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'articolo 136 del Dlgs 422004) di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica, compresi gli alberi monumentali; di ville, giardini e parchi; di complessi di edifici, inclusi centri storici e bellezze panoramiche. I Comuni dovranno creare Commissioni locali per il paesaggio che hanno il compito - previsto dal Codice del paesaggio - di coadiuvare le amministrazioni locali con pareri obbligatori sulle compatibilità paesaggistiche degli interventi. Alla stessa data della legge, la Giunta regionale ha approvato anche una delibera (la 34-10229), che stabilisce le modalità di istituzioni delle Commissioni comunali e i requisiti dei loro componenti. Anche nelle Marche, la legge del 27 novembre 2008, n.34, si occupa di Commissioni locali. Possono essere costituite dalle Province e dai Comuni, conle competenze in termini di autorizzazione assegnate dalla legge regionale 3492. In particolare, alle Province sono delegate le funzioni regionali, nonché quelle comunali fino alla data di entrata in vigore, nei singoli municipi, dei piani regolatori generali adeguati al Piano paesistico ambientale regionale (Ppar) e, infine, l'adozione dei provvedimenti cautelare per tutelare i beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali. Di portata assai ampia la legge regionale campana del 13 ottobre 2008, n.13, dedicata al Piano territoriale regionale (Ptr), che dettaglia in centinaia di pagine tutta la pianificazione territoriale regionale e dedica un'apposita sezione alle linee guida perla pianificazione paesaggistica. Tuttavia questa legge non istituisce le Commissioni e non norma la delega dell'autorizzazione. A questo proposito bisogna rifarsi a una vecchissimalegge, la 681, che delega ai Comuni il relativo nulla osta e che si applica nei limiti in cui non contrasta con il Dlgs 422004. Risale al 6 agosto scorso la delibera di giunta Lombarda sui requisiti previsti per le Commissioni paesistiche locali (modificata però dalla Dgr 81392008). Viene stabilito il termine del 14 novembre 2008 affinché Comuni, Province, comunità montane ed enti parco comunichino alla Regione la nomina delle Commissioni (minimo tre membri per ambiti inferiori a 15 mila abitanti, minimo cinque negli altri casi). Sono stabilitii criteri di congruità, competenza e mancanza di conflitto di interessi dei membri a completamento di quelli previsti dalla Dgr 15 marzo 2006, n.2121. Infine la Sardegna, con la legge 4agosto 2008, n. 13, affronta il problema della delimitazione dei centri storici. In occasione dell'adeguamento al Piano pae-. saggistico regionale dei Piani urbanistici comunali (Puc), i Comuni possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere a una nuova perimetrazione dei centri che non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico. Fino all'approvazione dei Puc conformi alle prescrizioni del Piano regionale, valgono le regole della legge regionale 2898, che in sostanza esclude la competenza municipale sulle zona A, cioè il cuore cittadino, nonché sugli interventi di ristrutturazione urbanistica Il calendario 31 dicembre 2006 Entro questa datate Regioni erano tenute a istituire le commissioni per il paesaggio e a regolarne il funzionamento 1 maggio 2008 Entro questa data le Regioni dovevano adeguare i vecchi piani regionali alle previsioni del nuovo Codice del paesaggio. E' previsto, in mancanza, il potere sostitutivo del ministero per i Beni e le attività culturali 30 giugno 2009 Finisce il regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica 31 dicembre 2009 Entro questa data le Regioni e gli enti delegati devono integrare il contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico Due anni dall'approvazione del piano paesaggistico o Entro questo termine, i Comuni, le città metropolitane, le Province egli enti parco devono adeguare la pianificazione territoriale ai piani paesaggistici regionali
PAESAGGIO - Alle Commissioni locali un ruolo di forti poteri
La legge 1 dicembre 2008, n. 32, regola le deleghe per il rilascio del via libera in materia di autorizzazione paesaggistica. La Regione del Piemonte è competente per alcuni interventi, come infrastrutture stradali, ferroviarie, aeropurtuali di interesse sovracomunale, nuovi insediamenti produttivi e impianti energetici. Negli altri casi, sono i Comuni gli enti competenti. È stata istituita la Commissione regionale per il paesaggio, che formula proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili con caratteri di bellezza naturale o memoria storica.
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