Lautorizzazione paesaggistica fai conti con il regime transitorio per altri sei mesi. Slitta ancora liter definitivo delle pratiche: il decreto legge "milleproroghe" (2072008), nellarticolo 38, ha posticipato dal 1 gennaio al 30 giugno 2009 il regime transitorio. Il rinvio presenta luci e ombre. Da un lato, ritarda la piena efficacia di uno strumento destinato a portare ordine nel governo del territorio, spesso disordinato e selvaggio, strumento che però di fatto - affida alle soprintendenze un ruolo che rischia di essere superiore alle risorse disponibili. Dallaltro, offre un vantaggio ai cittadini e alle imprese, che si confronteranno con una burocrazia più leggera, ma anche agli enti locali, Regioni e Comuni in testa. Le prime perché non sempre avevano messo a punto il meccanismo delle deleghe a Comuni e Province e approvato definitivamente i piani paesaggistici; i secondi perché spesso non avevano ancora adeguato gli strumenti urbanistici ai Piani e varato le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno un ruolo chiave nella nuova procedura prevista dal decreto legislativo 422004. Il percorso Oggi il rilascio di unautorizzazione che non incontri particolari inciampi prevede un tempo massimo di quattro mesi (vedi tabella) e vede coinvolti la Regione o lente da essa delegato e la Soprintendenza ai beni paesaggistici. Questultima ha due poteri: il primo, di annullamento dellautorizzazione, in caso di contrasto con le prescrizione di tutela del paesaggio; il secondo, sostitutivo dellautorità competente se essa è inadempiente nel rilasciare lautorizzazione entro i termini previsti (60 giorni). Da luglio di questanno entreranno invece in scena nuovi attori. Innanzitutto, le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno lobbligo di fornire pareri non vincolanti sulle richieste. A seconda dei casi si può trattare di quelle regionali, provinciali o comunali: conta lente che ha ricevuto la delega regionale per quel particolare assenso. Poi debutterà un commissario ad acta, che erediterà dalla Soprintendenza il potere sostitutivo in caso di inadempienza. La Soprintendenza al paesaggio stessa serba ancora tale potere solo nel caso in cui la Regione non abbia delegato ai Comuni lautorizzazione ed è comunque membro di diritto delle Commissioni paesaggistiche regionali insieme alla Soprintendenza ai beni archeologici. Con il complicarsi delle procedure, i tempi massimi per ottenere il via libera a unopera edile cresceranno di almeno un mese. I ritardi Entro il 30 giugno le Regioni dovranno verificare i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica degli enti delegati a concedere lautorizzazione - Comuni in primis - che comprendono anche lapplicazione sul loro territorio del piano paesaggistico approvato. In mancanza di tale verifica, le deleghe in essere al 30 giugno 2009 decadono e la Regione deve riassumersi in pieno tutti i compiti. Si tratta di una disposizione che si rivelerà di difficile applicazione, anche perché non è ben chiaro quale sia lente delegato ai controlli e, soprattutto, come possa materialmente esercitarli. Le previsioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle norme difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali che non siano stati adeguati alla data del 1 giugno 2008 (termine non prorogato). Le discussioni sul nuovo iter riguardano soprattutto il grande potere concesso alle Soprintendenze, enti - rilevano i critici spesso dotati di scarso personale e caratterizzate da iter burocratici lunghi. In assenza di piani paesaggistici che definiscano in modo puntuale i criteri per il rilascio o il diniego dellautorizzazione, il parere della Soprintendenza sarà vincolante: un punto che potrebbe sfociare in un eccesso di discrezionalità, in violazione del principi del decentramento. Infatti tale parere è soggetto solo alle regole dei singoli vincoli, che spesso non contengono prescrizioni precise. Per le Regioni e i Comuni che per inefficienza o per mancanza di strutture o mezzi finanziari non hanno saputo varare i piani paesaggistici o non hanno potuto adeguarsi ad essi, si configura perciò un ulteriore periodo transitorio anche dopo il 30 giugno 2009, in cui le Soprintendenze avranno un ruolo molto forte.