Un bando emanato nel 1755 da Carlo VII di Borbone ricordava che «le Province, onde questo Regno di Napoli è composto, hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari monumenti d'antichità, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi». Si lamentava quindi che «niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata in raccogliere e custodire» tali monumenti, onde «tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Regno estratto», e si rendeva noto ai sudditi l'ordine perentorio del Re di vietare l'esportazione e la vendita delle antichità, prescrivendo pene detentive più gravi per gli "Ignobili", meno gravi per i Nobili. Il divieto si estendeva anche alle «pitture antiche» e alle «pietre lavorate, e marmi»; esso fu rinnovato nel 1766 e nel 1769 da Ferdinando IV, che emanò poi nel 1822 altri decreti che vietavano di demolire gli edifici «di nobile architettura», e nominavano una «Commissione di Antichità e Belle Arti» incaricata di vigilare. Nel 1839 si stabiliva che «tutti i monumenti ... restino sotto la speciale ed immediata sorveglianza delle autorità amministrative», e in particolare del Ministero dell'Interno; e che tutti i monumenti, sia in proprietà pubblica che privata, «siano ben conservati e non soffrano degradazioni in verun modo (...); non si alteri né si deturpi l'antico, e non si eseguano restaurazioni senza il superiore permesso». Si aggiunge che «ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi». Queste norme e decreti non nascevano dal nulla. Al contrario, in tutti gli antichi Stati italiani si ebbero norme assai simili per spirito, qualche volta ancor più avanzate. Molto simili furono per esempio le norme emanate a Lucca nel 1819 dalla duchessa Maria Luisa di Borbone; ma esse aggiungevano un punto importante, e cioè comandavano, ai fini della protezione del patrimonio, che ne fosse fatto a cura della pubblica amministrazione «un esatto inventario», e che nulla potesse essere rimosso nè passare di proprietà fino a quando quel catalogo non fosse stato completato. Spiccano per coerenza e preveggenza, fra le leggi di quegli antichi Stati preunitari, quelle dello Stato pontificio, in particolare gli editti emanati in quello stesso 1819 dal cardinal Camerlengo Bartolomeo Pacca, beneventano. Recente era la ferita inferta al patrimonio artistico italiano da Napoleone, che nel 1798 aveva trasportato a Parigi numerosissimi capolavori dell'arte (si progettò allora persino di smontare e trasferire la Colonna Traiana!). Recente era la memoria del chirografo del 1802 del cardinal Doria Pamphilj, già puntato sul concetto di utilità pubblica del patrimonio artistico; recente era, infine, la vittoriosa battaglia di Antonio Canova per la restituzione delle opere d'arte dopo la caduta dell'impero napoleonico. Si era così compiuta l'aspirazione che i migliori ingegni d'Europa avevano manifestato, protestando contro le spoliazioni napoleoniche; anzi, quelle spoliazioni avevano generato riflessioni acute e importanti sulla necessità di non allontanare le opere d'arte dal loro contesto d'origine, e il più accanito difensore di questa tesi era stato proprio un francese, Quatremère de Quincy. Il card. Pacca riprese con vigore quelle idee e quelle esperienze in due editti, entrambi del 1819: «Gli antichi monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest'alma città di Roma», «attraggono gli Stranieri ad ammirarla (...) ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti». I papi, «sommi proteggitori e vindici degli antichi monumenti», sono sempre vigili a trasferire in proprietà pubblica ogni bene in pericolo o di valore eminente. Le leggi di tutela, dice il Camerlengo, avevano una tradizione antichissima, rimontando fino agli antichi imperatori di Roma. Per garantirne l'osservanza, si nomina ora una "Commissione di Belle Arti", dando al Camerlengo «un'assoluta giurisdizione, e vigilanza, e presidenza» su tutti i monumenti e gli oggetti d'arte degli stati del papa, tanto quelli in proprietà pubblica che privata, inclusi quelli appartenenti ai cardinali. Dev'essere inoltre redatta, pena gravi ammende, «una esattissima, e distinta Nota» di tutti gli oggetti d'arte, onde impedirne l'esportazione; infine, norme minuziose prescrivono vincoli e limiti a qualsiasi intervento su monumenti e opere d'arte. Con questa esemplificazione si potrebbe continuare a lungo, passando da a Firenze a Modena, a Parma, a Venezia, alle province lombarde e sabaude. Governi e stati diversi l'uno dall'altro, per reggimento e per dinastia, ma che si muovevano lungo una linea comune, imitandosi l'un l'altro, anzi gareggiando l'uno con l'altro. Per fare un solo esempio, l'idea di arginare l'emigrazione delle opere d'arte mediante la redazione di un accurato catalogo, che abbiamo visto a Lucca e a Roma nel 1819, viene forse da Venezia, dove già nel 1773 il Consiglio dei Dieci ordinò la redazione di «un catalogo di tutti quei quadri che sono opere di celebri e rinomati autori», e che fosse «tratta dal medesimo una nota a luogo per luogo di dette pitture». Ma come mai i vari stati italiani preunitari agiscono tutti, come fossero in concerto fra loro, in una stessa direzione? La risposta sta nella cultura delle città italiane, che hanno elaborato un concetto alto e forte di cittadinanza, del quale sin dal Medio Evo fecero parte i monumenti delle singole città, come elemento di orgoglio, principio di identità civica, punto focale di un'identificazione emotiva che coincideva con l'idea stessa di far parte di una comunità ben governata. Citiamo soltanto due documenti. Il primo è il bellissimo Costituto del Comune di Siena (recentemente ripubblicato dalla Fondazione Monte dei Paschi per cura di un italianista egiziano, Mahmoud el-Sheikh), che fu tradotto in volgare nel 1309-10 «affinché i cittadini poveri e che non sanno il latino e chiunque altro lo voglia possano a loro piacimento consultare le leggi e farne copia per proprio uso»: motivazione di grandissimo interesse e del tutto straordinaria nell'Europa medievale. Ebbene, questo testo dice esplicitamente che «intra li studii et solicitudini e' quali procurare si debiano per coloro, e' quali ànno ad intendere al governamento de la città, è quello massimamente che s'intenda a la belleça della città», perchè la città --continua-- dev' essere «onorevolmente dotata et guernita», tanto «per cagione di diletto et allegreça» ai forestieri quanto «per onore, prosperità et acrescimento de la città et de' cittadini di Siena». Traducendo in un linguaggio a noi contemporaneo, il Costituto di Siena dice che chi governa ha il dovere di occuparsi del patrimonio culturale dello Stato. A questo principio si ispirarono in Siena (e in cento altre città italiane) tanto le opere pubbliche che i vincoli posti alla libertà dei privati di edificare. Il secondo documento è una deliberazione del Senato di Roma (nonostante il nome, si trattava di fatto di una magistratura comunale), datato 25 marzo 1162, che si riferisce alla Colonna Traiana : "Noi, senatori romani, decretiamo che, onde sia salvo l'onore pubblico della città di Roma, la Colonna Traiana non dovrà mai essere danneggiata nè abbattuta, ma dovrà restare così com'è in eterno, per l'onore del popolo romano, integra ed incorrotta finchè il mondo duri. Se qualcuno attenterà alla sua integrità, sia condannato a morte, e i suoi beni incamerati dal fisco". Sia a Roma che a Costantinopoli c'erano nell'antichità due "colonne coclidi istoriate", a Roma quelle di Traiano e di Marco Aurelio, a Costantinopoli quelle di Teodosio e di Arcadio : se entrambe le colonne di Roma sono ancora conservate, ed entrambe quelle di Costantinopoli sono distrutte, è proprio per questo senso del decoro civico, della memoria storica, del pubblico interesse che ha dominato l'intera storia italiana; che a Roma ebbe cittadinanza ed effetto, a Istanbul no. Dalla cultura delle città alle collezioni di papi, sovrani e repubbliche italiane, allo Stato unitario corre un filo ininterrotto che porta fino ad oggi. La costante è che il valore monetario delle opere d'arte viene, per così dire, assorbito dal loro valore simbolico e metaforico, con riferimento prima ai meriti del principe, più tardi all'identità e ai diritti del cittadino. I cittadini sono gli eredi e i proprietari del patrimonio culturale, tanto nel suo valore monetario che nel suo valore simbolico e metaforico, come incarnazione dello Stato e della sua memoria storica, come segno di appartenenza, come figura della cittadinanza e dell'identità del Paese. E' in questo senso che il patrimonio culturale assume una notevolissima funzione civile , incarnando valori collettivi, quei legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza, rendono possibile l'"interesse pubblico", e dunque lo Stato. Dopo l'unità d'Italia, il lungo sforzo di far confluire le norme dei vari Stati in un quadro unico generò fra mille contrasti la prima legge di tutela dell'Italia unita, presentata al Parlamento più volte a partire dal 1872, e finalmente approvata il 12 giugno 1902. La legislazione sulla tutela raggiunse poi il suo punto più alto con la legge 1089 del 1939, proposta dall'allora ministro Bottai, e considerata la legge di tutela più organica e avanzata del mondo. Fu una legge approvata dal governo fascista, eppure quando la Repubblica nata dalla guerra e dalla Resistenza volle darsi una nuova Costituzione, i valori di quella legge vi furono riaffermati nell'art. 9: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Questo articolo è, caso forse unico al mondo, fra i principi fondamentali su cui poggia la Repubblica : esso è dunque la massima espressione della storia lunga e coerente che abbiamo cercato di ripercorrere. L'affinità fra legge Bottai e l'art. 9 della Costituzione è anzi un caso significativo di continuità istituzionale nonostante il fascismo, nonostante la guerra. Quali sono le sfide a cui questa tradizione va incontro, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia? Il sistema nazionale di tutela, invecchiato negli ultimi decenni, richiede nuovi investimenti e una profonda rifunzionalizzazione, non l'adozione frettolosa di mal digeriti modelli stranieri. La spinta all'ingresso dei privati nella gestione del patrimonio culturale non deve far dimenticare che lo Stato deve prima di tutto rendere funzionante la propria amministrazione, la più vasta "macchina" amministrativa del mondo dedicata alla tutela del patrimonio culturale. Infine, ed è qui che le regioni meridionali sono in una posizione particolare, la controversa interpretazione del nuovo Titolo V della Costituzione, che rimescola le carte della tutela attribuendo alle regioni poteri mal definiti e concorrenti con quelli dello Stato, lascia temere una più o meno estesa devoluzione delle competenze sui beni culturali alle regioni. Si potrebbero dunque sviluppare venti diverse concezioni della tutela, una per ogni regione italiana, spezzando il filo di una evoluzione storica secolare; potrebbe accadere che le risorse per la tutela debbano essere attinte da ciascuna regione al proprio bilancio, commisurato al proprio gettito fiscale, e che si vengano dunque ad accentuare i disequilibri fra Nord e Sud, peraltro già presenti. Perché le conseguenze più negative non abbiano luogo occorre il nostro convinto, ostinato impegno di cittadini. Quello del nostro patrimonio culturale è un problema di civiltà, tale da provocare (sta accadendo) vaste convergenze culturali e politiche. Le soluzioni che verranno adottate dovranno essere coerenti col nostro dovere di tramandare alle generazioni future ciò che le generazioni trascorse hanno consegnato nelle nostre mani : non solo monumenti e musei, ma una comune cultura della tutela, gestita dallo Stato.
il Sole 24 Ore
19 Gennaio 2003
Il bello dei Borboni
SA
Salvatore Settis
il Sole 24 Ore
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo
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