Il censimento del valore storico-artistico del patrimonio immobiliare pubblico è sempre rimasto in una sorta di limbo. Non ci sono elenchi certi dell'universo di questi beni. Ciò dipende dal fatto che a tutt'oggi non esiste ancora un inventario attendibile di quel che appartiene allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici territoriali. Il censimento di cui dispone il Demanio è assolutamente parziale e solo occasionalmente correlato con i criteri d'apprezzamento propri del ministero per i Beni e le attività culturali, che d'altra parte dispone solo di frammentarie catalogazioni di tale natura. Questa situazione è largamente imputabile al fatto che le amministrazioni dei Beni culturali e del Demanio hanno lavorato per compartimenti stagni, applicando criteri propri di ciascun Dicastero, senza mai tentare una concertazione per un'univoca valutazione. L'indeterminatezza dipende anche dalla condizione particolare dei beni di proprietà pubblica che non sono assoggettati a provvedimenti di tutela esplicita. Generalmente infatti, questi beni non sono vincolati con un dispositivo specifico né esiste la trascrizione del provvedimento di tutela presso la Conservatoria dei registri immobiliari, come accade per i beni di proprietà privata. Nella prassi ormai consolidata, si è utilizzato l'automatismo di tutela connesso all'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (sostituito poi dall'articolo 5 del Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), facendosi forti di una giurisprudenza che ha spesso confermato come i vincoli su beni di proprietà di enti pubblici riconosciuti abbiano carattere ricognitivo e non costitutivo. L'articolo 4 della legge del 1939 prevedeva chiaramente che "I rappresentanti delle Province, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano". Disposizione questa assolutamente disattesa. Nessuno ha mai presentato quegli elenchi poiché si è sempre preferito far valere l'ultimo comma dello stesso articolo: "Le cose indicate nell'art.1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese [Sic] negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo". Ciò ha consentito alle soprintendenze di non dover emanare molti dispositivi di vincolo nei confronti di beni di proprietà pubblica. Nella consapevolezza di poter esercitare la tutela al momento del bisogno, quando si ravvisa un qualche problema. Criterio utilizzato anche nei confronti del patrimonio della Chiesa; per cui è bene sapere che non c'è un vincolo dichiarato né per la basilica di San Marco a Venezia, né per il Duomo di Milano, né per S. Maria del Fiore a Firenze, per fare degli esempi tra i più noti: sono beni d'interesse storico-artistico che hanno più di cinquant'anni, dunque sono automaticamente tutelati ex articolo 4. Dunque, gli elenchi generalmente non ci sono e, se ci sono, sono parziali. Per cui, a oggi, non siamo in grado di definire in termini quantitativi e qualitativi che cosa significhi l'allocuzione "patrimonio immobiliare dello Stato d'interesse storico-artistico". Intuiamo che è considerevole e disomogeneo. Ma non è definibile, anche perché col passare del tempo si è fatta strada la convinzione - assolutamente sbagliata - che tutto ciò che ha più di cinquant'anni di vita è assoggettato a tutela, includendo di conseguenza nell'universo del patrimonio storico-artistico tutto e il contrario di tutto. All'interno di questo incerto quadro normativo sulla questione della valutazione dell'interesse culturale, s'innesta il tema dell'alienabilità. Rimasta finora appesa, fin dal lontano 1939, tra l'articolo 24 della vecchia legge di tutela (legge 10891939) - che consentiva la possibilità di alienare il patrimonio pubblico d'interesse storico-artistico quando fosse accertato che dall'alienazione non derivasse danno alla conservazione del bene e non ne fosse menomato il godimento - e l'impossibilità ad alienare stabilità dall'articolo 823, comma 1, del codice civile del 1942. Questa situazione di difficoltà interpretativa viene superata solo molto di recente dal regolamento emanato con Dpr 7 settembre 2000, n. 283 che consente - tra l'altro - di alienare beni d'interesse storicoartistico di proprietà del patrimonio dello Stato, in deroga all'articolo 54 del testo unico. La questione delle alienazioni subisce una considerevole accelerazione tra la fine del 2001 e il 2003 quando si pone in modo pressante il problema della vendita del patrimonio dello Stato per far fronte a impegni finanziari. Argomento che fa discutere il Paese per il timore che si vogliano sacrificare i "gioielli di famiglia". L'incipit è il Dl 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dove all'articolo 3 si prevede che le modalità di cessione degli immobili alla società di cartolarizzazione debbano essere individuate di concerto con l'amministrazione dei Beni culturali. Inoltre, successivamente, nel Dl 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - cui fa seguito un'importante delibera Cipe del 19 dicembre 2002 pubblicata sulla Gu n. 68 del 22 marzo 2003 - si prevede che "Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali". Il quadro normativo è integrato dall'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che prevede la competenza del ministero dell'Economia e delle finanze "a convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione " dei beni trasferiti alla Patrimonio Spa. Da ultimo, l'articolo 27 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", demanda al ministero per i Beni e le attività culturali di concertare con l'agenzia del Demanio e con la direzione generale dei Lavori e del Demanio del ministero della Difesa le modalità operative per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico. Il termine perentorio di 120 giorni previsto dalla legge, oltre il quale la verifica dell'interesse si intende conclusa in modo negativo (silenzio-assenso) diventa la questione che occupa le cronache dei giornali perché viene messo in relazione con le carenze di risorse del ministero dei Beni culturali, e in particolare con quelle delle soprintendenze. Di fatto, l'articolo 27 del Dl 2692003 anticipa il sistema di accertamento d'interesse per i beni dello Stato previsto al comma 3, articolo 12 - Verifica dell'interesse culturale - del nuovo codice dei Beni culturali e del paesaggio appena promulgato e in corso di pubblicazione. Il decreto ministeriale del 6 febbraio 2003 - in attuazione di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 27 del Dl 2692003 - emanato dalla direzione generale per i Beni architettonici e il paesaggio di concerto con l'agenzia del Demanio, individua i criteri per la predisposizione degli elenchi dei beni da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale; che altro non sono che gli elenchi attesi dal 1939. Si è scelto un percorso metodologico comune a entrambe le amministrazioni, che per l'agenzia del Demanio coincide con il censimento in corso dell'intero patrimonio dello Stato; per il ministero dei Beni culturali significa la possibilità di conoscere l'estensione del demanio culturale, attraverso un database elaborato in linea con gli standard di catalogazione, per la creazione di un sistema informativo unificato. L'agenzia del Demanio ha stimato in tre anni il tempo necessario alla catalogazione del patrimonio immobiliare dello Stato. La possibilità prevista dal Dm del 6 febbraio 2003 di concordare i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con gli enti, evita il rischio che si ricorra ad accertamenti sommari. Le soprintendenze avranno tutto il tempo per valutare l'interesse culturale dei beni inseriti negli elenchi, a cui auspichiamo si possa aggiungere in breve tempo anche l'accertamento sullo stato di conservazione. Sono le premesse per un passaggio ulteriore, assolutamente fondante, per la salvaguardia del nostro patrimonio, per la cui realizzazione esiste già un progetto di fattibilità: far coincidere metodologicamente la ricognizione sul territorio dei beni, il riconoscimento del loro valore culturale e la valutazione della condizione di rischio in un'unica azione che definisca compiutamente la conoscenza dell'universo dei beni culturali. Quanti sono, dove sono e come stanno i monumenti da tutelare, si chiedeva nel 1983 Giovanni Urbani, non dimenticato direttore dell'Istituto centrale del Restauro. Oggi abbiamo concretamente gli strumenti per rispondere. ROBERTO CECCHI Direttore generale per i Beni architettonici e il paesaggio ELISABETTA SPITZ Direttore Generale agenzia del Demanio