La vigente normativa sull'autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell'art. 146 comma 12 e dell'art. 167 comma 4 del D.lgs. 422004 è particolarmente severa, in quanto esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l'eccezione di alcune fattispecie marginali. La finalità della norma è di costituire un più solido deterrente contro gli abusi dei privati. Il regime previgente, che affidava all'amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale (da individuare nel maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito dal trasgressore), riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest'ultima. Il regime attuale invece fa prevalere l'interesse pubblico a un'utilizzazione controllata (e quindi preventivamente assentita) del territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali. Si può quindi verificare nelle fattispecie concrete un'asimmetria tra la situazione urbanistico-edilizia (che potrebbe ammettere la sanatoria ordinaria mediante la verifica di conformità dell'art. 36 del D.P.R. 3802001) e la situazione ambientale (dove la mancanza formale dell'autorizzazione paesistica rappresenta un ostacolo insormontabile alla sanatoria). La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l'interesse pubblico all'utilizzazione controllata del territorio e l'interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall'attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d'obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale. Tale vantaggio può avere molteplici contenuti purché sia apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Una copertura metallica elevata contestualmente a un muro di recinzione dotato di soprastante struttura metallica di appoggio per la suddetta copertura adiacente a una preesistente struttura , pur costituendo un abuso e pur avendo invaso una fascia di rispetto fluviale, si configura come un insieme di opere che per le loro caratteristiche devono essere qualificate come ampliamento di superfici utili e volumi esistenti. Si tratta quindi di un abuso che fuoriesce dai casi nominati in cui l'art. 167 comma 4 del d.lgs. 422004 (come sostituito dall'art. 27 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157) consente l'autorizzazione paesistica in sanatoria in deroga al divieto di cui all'art. 146 comma 12 del D.lgs. 422004, ma nel quale, se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, è possibile superare il rigido rapporto di anteriorità tra l'autorizzazione paesistica e l'attività edificatoria. Con questa pronuncia il T.A.R Lombardia Brescia ha accolto il ricorso proposto da chi si era visto opporre un ordine di demolizione a fronte dell'avvenuta realizzazione, pur sine titulo, di una copertura metallica e relativa recinzione in zona omogenea "D1", struttura qualificata dal ricorrente (con la condivisione del Collegio) quale opera edilizia assimilabile all'ampliamento di edificio esistente (nonostante tale struttura insistesse, invero, su un terreno che, pur intestato alla proprietà della medesima ditta titolare dello stabilimento produttivo, pare di capire costituisse un adiacente ma separato lotto: circostanza, quest'ultima, che non sarebbe del tutto irrilevante). Detto provvedimento demolitorio faceva leva sull'insistenza dell'ampliamento in fascia di rispetto fluviale, in ordine alla quale peraltro si poneva il problema dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il T.A.R. ha, in tal senso, offerto una interpretazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme che riguardano l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. In tal senso, il Giudice amministrativo ha cercato di indicare una interpretazione specifica del combinato disposto dell'articolo 146, comma 12 ("L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi") e dell'articolo 167, comma 4 ("L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380") argomentando la scelta di ritenere la struttura in questione come sanabile sul piano paesaggistico, oltre che su quello edilizio, non tanto facendo rientrare l'abuso in una delle fattispecie di cui all'articolo 167, comma 4, bensì interpretando una preesistente convenzione fra privato e ente locale come atto unilaterale con cui il privato ha disposto misure di tutela dell'ambiente. Ciò offre al giurista e all'operatore un chiaro indirizzo giurisprudenziale in tema di sanabilità di opere relativamente all'aspetto concernente l'impatto delle medesime sul paesaggio e, contestualmente, un utile spunto di riflessione in tema di applicazione delle norme eccezionali. T.A.R. Lombardia - Brescia, Sezione I, Sentenza 19 marzo 2008, n. 317, Massima e Testo Integrale
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E SANATORIA AMBIENTALE: da Altalex, 17 novembre 2008. Nota di Alessandro Del Dotto
La normativa vigente sull'autorizzazione paesistica è particolarmente severa, escludendo la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l'eccezione di alcune fattispecie marginali. La finalità della norma è di costituire un deterrente contro gli abusi dei privati. Il regime previgente riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto, alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest'ultima. Il regime attuale fa prevalere l'interesse pubblico a un'utilizzazione controllata del territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali.
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Bene culturale
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