CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA Resoconto della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) Giovedì 4 marzo 5-02938 Chiaromonte: Modalità di prima applicazione delle norme in materia di silenzio-assenso in ordine alla verifica dell'interesse culturale di un bene. Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02938 presentata da FRANCA CHIAROMONTE mercoledì 3 marzo 2004 nella seduta n.432 CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CARLI, CAPITELLI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, relativo alla verifica dell'interesse culturale dei beni culturali, al comma 3, stabilisce che «per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del Demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1». il comma 10 dello stesso articolo 12 del codice prevede che «resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8»; il comma 8 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 259 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre del 2003, n. 326, prevede che «in sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili». il decreto ministeriale 6 febbraio 2004 sulle modalità di verifica dell'interesse culturale sancisce che «il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, e di ogni altro ente e istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico»; nessuna delle disposizioni legislative sopra richiamate definisce in modo pertinente e sistematico cosa s'intende con la formula «prima istanza», né dichiara esplicitamente i tempi e le modalità della «prima istanza», nonché le deroghe o le abrogazioni che discendono dal contrasto, evidente, tra le disposizioni dei decreti e della legge su indicati -: quali siano i tempi e i modi risultanti dal combinato disposto derivante dalle disposizioni richiamate e le modalità di applicazione della prima fase del procedimento del silenzio-assenso. (5-02938) Carlo CARLI (DS-U), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmata rio segnala una stridente contraddizione tra le recenti dichiarazioni del Ministro per i beni e le attività culturali in ordine alla natura puramente transitoria delle norme del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di silenzio-assenso, e il dato di fatto che tali disposizioni siano invece esplicitamente fatte salve nel codice dei beni culturali e del paesaggio recentemente entrato in vigore. Esprime quindi l'auspicio che il riferimento a tale procedura sia espunto dal codice, ritenendo che essa sia del tutto inadatta a garantire una compiuta ed organica verifica dell'interesse culturale di un bene soggetti a tutela. Il sottosegretario Nicola BONO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato. Interrogazione n. 5-02938 Chiaromonte: Modalità di prima applicazione delle norme in materia di silenzio-assenso in ordine alla verifica dell'interesse culturale di un bene. TESTO DELLA RISPOSTA In merito alla questione posta dagli interroganti, si rappresenta quanto segue. La maggior parte delle critiche che sono state rivolte al codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno avuto ad oggetto l'alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica; possibilità introdotta nell'ordinamento, com'è noto, già da alcuni anni. Sicuramente, dalle due leggi finanziarie del 1997 e 1999. Il codice semplicemente riordina la disciplina in materia, con l'intento di ricondurre ad unità logico-sistematica una recente serie di interventi episodici e scarsamente coordinati del legislatore, motivati da finalità di carattere eminentemente economico, ultimo dei quali l'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, menzionato dagli interroganti. In particolare, l'articolo 12 del codice disciplina i procedimenti di verifica della sussistenza dell'interesse culturale per i beni mobili ed immobili di proprietà pubblica o di soggetti giuridici privati non perseguenti fini di lucro; procedimenti necessariamente propedeutici ad ogni procedura di dismissione. Le disposizioni del citato articolo non fissano limiti temporali per la effettuazione delle operazioni di verifica, rimandando a successivi decreti ministeriali la determinazione di criteri e modalità per la presentazione da parte degli interessati delle richieste di verifica. Quello delineato dalla disposizione in esame è il modello procedimentale di verifica dell'interesse culturale «a regime», e pertanto disegna il percorso ordinario per la effettuazione della stessa. Il citato articolo 27 del decreto-legge n. 259 del 2003 regola invece, ai commi 8, 10 e 12, una procedura di carattere straordinario, imposta dalla necessità e dall'urgenza di provvedere ad una verifica rapida di alcuni beni demaniali, al fine di poter poi avviare, se del caso, le relative operazioni di dismissione. I due procedimenti non sono in conflitto fra di loro, essendo l'uno destinato a regolare in via generale e stabile la materia della verifica, a prescindere da ogni motivo contingente e per fini di conoscenza e catalogazione del patrimonio culturale (in sostituzione degli elenchi del patrimonio pubblico previsti dalla normativa di settore fin dal 1909 e tuttavia, com'è noto, mai predisposti); l'altro indirizzato ad accertare preliminarmente la valenza culturale di parte del patrimonio immobiliare pubblico per ulteriori finalità di rilievo economico. Comune ad entrambi i procedimenti è il decreto interministeriale previsto dall'articolo 12, comma 3, del codice e predisposto di concerto tra il competente Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio di questo Ministero ed il Direttore generale dell'Agenzia del demanio, il quale individua la documentazione necessaria ai fini dell'avvio della verifica e detta regole tecniche in ordine alla predisposizione della documentazione illustrativa. Sarà solo la concreta attuazione dei richiamati commi dell'articolo 27 del citato decreto-legge a fornire indicazioni sulla congruità dei tempi ivi provvisoriamente fissati per far fronte ad una situazione di urgenza. Resta fermo il fatto che si tratta di procedura che, per espressa previsione normativa, ha valenza temporale limitata: una diversa interpretazione sul punto sarebbe in contrasto non soltanto con la formulazione letterale della disposizione, ma anche con la natura dell'atto normativo che la contiene, per definizione straordinario, necessitato ed urgente. Nei termini sopra esposti, anche la questione del silenzio-assenso, vero e proprio tormentone del codice, cessa di assumere le dimensioni di un dramma. Innanzitutto, come accennato, la verifica dell'eventuale interesse culturale dei beni impone la predisposizione degli elenchi e delle schede descrittive. È sufficiente scorrere le voci che compongono dette schede per rendersi conto dell'analiticità delle informazioni richieste. Sarà quindi indispensabile che il bene sia accuratamente descritto sotto tutti gli aspetti e che sia trasmessa la documentazione, anche fotografica, necessaria. Inoltre, la procedura assoggettata a termine riguarda i soli beni demaniali. Ne restano fuori, perciò, tutti gli altri beni pubblici, mobili e immobili, e i beni di soggetti privati senza fine di lucro (come, ad esempio, quelli degli enti ecclesiastici). Per essi quindi, non si applica l'istituto del silenzio-assenso. Occorre poi considerare che una consistente parte del patrimonio pubblico ha interesse storico-artistico già consacrato in documenti, ufficiali del Ministero, come le schede di catalogazione e, in alcuni casi, i decreti di vincolo. Un'altra parte non indifferente dello stesso patrimonio è di valore culturale solo perché risalente ad oltre cinquanta anni: si pensi a tutta l'edilizia economica e popolare degli anni '50. Pertanto, per eliminare tale regime di tutela meramente presuntiva è sufficiente una rapidissima istruttoria, senza il minimo danno per il patrimonio artistico. Carlo CARLI (DS-U), replicando, giudica insoddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo e ritiene assolutamente infondati i rilievi espressi in ordine all'introduzione nel sistema giuridico italiano dell'alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica attraverso disposizioni delle leggi finanziarie per il 1997 e per il 1999. Non è in sostanza, a suo avviso, addebitabile ai governi passati la responsabilità della introduzione di tale controversa e dubbia procedura, che si augura possa essere sollecitamente espunta, attraverso specifica abrogazione della norma del codice dei beni culturali e del paesaggio che la contempla. Ricorda, a tale proposito, che nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante il codice dei beni culturali era stata richiesta, sia pure in termini non del ultimativi, l'espressa abrogazione delle norme del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di silenzio-assenso. Nell'emanare in via definitiva il codice, purtroppo, il Governo non solo non ha proceduto nel senso indicato dalla Commissione, ma anzi ha introdotto una disposizione, assente nello schema sottoposto al parere parlamentare, che fa espressamente salve tali disposizioni. Ferdinando ADORNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno. La seduta termina alle 12.45.