Non vi è alcun dubbio che, alla luce della legislazione statale vigente, come pure di quella precedente, le chiese possano costituire beni culturali, in quanto «cose» che «presentano interesse artistico, storico, archeologico» o anche «quali testimonianze aventi valore di civiltà». Ovviamente a patto che ne presentino i requisiti, come peraltro frequentemente avviene, dato che secondo una stima di massima delle circa 95.000 chiese esistenti in Italia almeno 85.000 rivestono valore storico e artistico. Non è peraltro possibile imputare le chiese a ununica categoria della vasta e articolata tipologia dei beni culturali. Chiese, infatti, non sono solo le strutture murarie, ma anche le tele, le statue, gli arredi, gli organi, le raccolte di ex voto, che vi si trovano insieme ad altri svariati beni culturali. Basti ricordare come alcune sacrestie, ad esempio quella di Santa Maria della Salute a Venezia, ospitino vere e proprie pinacoteche di grande importanza. Non poche chiese, poi, recano sulle pareti affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela. Si aggiunga che le chiese di antico insediamento sono state e sono tuttora oggetto di scavi archeologici, come quello, particolarmente esteso, recentemente realizzato nella cattedrale di Aosta, Per non parlare dì sepolture e catacombe. Sarebbe, poi, del tutto erroneo pensare che la qualificazione come beni culturali interessi solo le chiese storiche, dal momento che essa si estende, a taluni fini, anche alle opere di architettura contemporanea dì particolare valore artistico, nonché a pitture, sculture e oggetti darte di autori viventi. Ne consegue che la stessa chiesa può, sotto differenti profili, essere contemporaneamente oggetto di interventi da parte delle diverse Soprintendenze, riguardanti, rispettivamente, i beni architettonici e il paesaggio, il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, i beni archeologici. E non vanno certamente sottovalutate le competenze delle regioni in tema di edifici di culto, nonché quelle in materia di beni culturali, documentate dalle numerose intese sottoscritte dalle stesse regioni con le rispettive conferenze episcopali regionali. Ma vi è anche unaltra ragione che non consente di individuare in termini univoci il regime dei beni culturali che possono inerire a una chiesa. Come si avverte in altro studio pubblicato nel presente volume, la proprietà di una chiesa può spettare a un ente ecclesiastico, a un ente pubblico; a una persona giuridica privata, e persino a una o più persone fisiche. E questa diversa tipologia dei possibili proprietari incide notevolmente sulla disciplina della relativa tutela dal momento che, come noto, il Codice Urbani, nellindividuare i beni culturali che ne sono oggetto, assume come «distinzione di fondo» il criterio dellappartenenza degli stessi. Da quanto fin qui detto risulta evidente che lintera normativa concernente la tutela dei beni culturali può, in larga misura, assumere concreta e specifica rilevanza per questi edifici e per quanto vi viene conservato. Sarebbe quindi difficile, almeno in questa sede, tentare di offrirne, anche solo per linee essenziali, un quadro esauriente. É dunque necessario sviluppare il tema assegnato alla presente relazione in una prospettiva che non muova dalla considerazione delle diverse e specifiche categorie di beni che si possono trovare in un edificio di culto cattolico, ma dalla organica relazione che intercorre tra gli stessi. Una chiesa, infatti, non è un coacervo di cose e nemmeno una collezione, ma un complesso dotato di intrinseca e organica unità, assicurata dalla inerenza a un unico edificio e dalla destinazione dello stesso a un unico, preciso scopo: il culto. Come ha rilevato la Conferenza episcopale italiana, «solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion dessere delledificio e delle opere darte in esso contenute». Ne segue che, come previsto, tali opere devono essere mantenute «per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione». Infatti il trasferimento in un museo, pubblico o anche ecclesiastico, estraendole dal loro contesto e mortificandone la funzione, le renderebbe necessariamente meno leggibili. Tutto questo, ovviamente non toglie che, colpe meglio si mostrerà in seguito, le chiese possano svolgere anche altre funzioni, di carattere occasionale o permanente, come quelle di natura culturale, o, più specificamente, di testimonianza della identità e della storia di una comunità civile e religiosa. Significa solo che lelemento caratterizzante le chiese rispetto a qualunque altro edificio è la destinazione al culto pubblico. Una destinazione tutelata dalla legislazione ordinaria mediante larticolo 831 del codice civile, che impedisce un diverso uso delledificio, e dotata anche di specifica rilevanza costituzionale, in quanto, come noto, la carta fondamentale assicura a tutti il diritto di esercitare, in privato e in pubblico, il culto della propria fede religiosa (articolo 19). E sotto questo profilo le chiese trovano nellambito della tipologia dei beni culturali una loro precisa collocazione nella categoria, di recente istituzione, dei «beni culturali di interesse religioso», prevista dallarticolo 9 del Codice Urbani, Anzi, si può senzaltro dire che ne costituiscono lesempio più diffuso e, per così dire, tipico. In questa sede è sufficiente ricordare come la disposizione in questione si articoli in due distinti commi. Il primo riguarda indistintamente tutte le confessioni religiose, disponendo che «per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il ministero e, per quanto di competenza, le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, daccordo con le rispettive autorità». Va immediatamente rilevato come la norma non restringa in alcun modo i poteri pubblici, ma imponga solo che questi vengano esercitati in modo da non ostacolare, per quanto possibile, il normale svolgimento delle funzioni pubbliche e rituali. Ed è del tutto ovvio che non si potrebbero concretamente individuare le relative esigenze senza il concorso delle autorità confessionali interessate. Quanto al secondo comma dellarticolo, esso si limita a richiamare losservanza dei patti sottoscritti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose. Circa la Chiesa cattolica, di cui qui ci si occupa, è quindi necessario richiamare, sempre essenzialmente, la disposizione concordataria dellarticolo 12, che, dopo aver sancito un principio generale di collaborazione tra lItalia e la Santa Sede per la tutela del patrimonio storico e artistico, prevede che «al fine di armonizzare lapplicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e ìl godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche». Disposizioni che sono state e, alloccorrenza, ancor oggi vengono effettivamente concordate ai vari livelli, da quello diocesano a quello regionale fino a quello nazionale. Le intese stipulate tra le Regioni e le conferenze episcopali regionali meriterebbero molta attenzione, ma a livello nazionale va ricordata lintesa sottoscritta il 26 gennaio 2005 tra il ministro per i Beni e le Attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana. Vari anni or sono Attilio Nicora rilevava come, curiosamente, limpegno delle parti alla reciproca collaborazione per la promozione delluomo e il bene del Paese, sancito dal primo articolo dellaccordo che apporta modificazioni al Concordato La teranense, trovasse puntuale applicazione nelle successive disposizioni solo nel primo comma dellarticolo i ,,a relativo al patrimonio storico-artistico. Oggi, a distanza di più di ventanni, si può forse affermare che proprio i beni culturali sono lambito in cui la collaborazione tra lo Stato e la Chiesa ha conseguito i maggiori progressi. Le opere, per quanto possibile, devono restare al loro posto. Il trasferimento in un museo estraendole dal loro contesto le rende necessariamente meno intellegibili.