Cambiamenti in arrivo per il sistema dei lavori pubblici nel mondo dei beni culturali. Il decreto legislativo numero 30 del 22 gennaio 2004 ha modificato la legge Merloni introducendo la nuova disciplina sugli appalti di «beni mobili e immobili, interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale» e «l'esecuzione di scavi archeologici». Il legislatore affronta, per prime, le norme relative alla disciplina degli appalti misti (art. 2) e i limiti da porre agli affidamenti congiunti dei lavori (art. 4). Per alcune tipologie di interventi, infatti, tra i quali gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche e del restauro dei giardini storici, che si configurano come appalti misti di lavori e di servizi, è espressamente previsto che, qualora la componente «servizi» abbia rilievo prevalente, anche se di valore economico inferiore alla componente «lavori», trovi applicazione la normativa sugli appalti di servizi e forniture in luogo della disciplina sugli appalti di lavori pubblici. Per gli affidamenti congiunti, invece, il legislatore stabilisce che per «i beni mobili e le superfici decorate» non sarà più possibile, salvo casi eccezionali, procedere all'affidamento dei lavori congiuntamente ad altre categorie di opere generali e speciali, mentre potranno essere oggetto di lavori separati interventi speciali su particolari beni inseriti all'interno di «una collezione o in un compendio immobiliare unitario». Altra novità concerne la previsione di nuovi reaquisiti di qualificazione che si renderanno necessari per l'esecuzione dei lavori pubblici in questione. All'articolo 5 si rinvia, infatti, all'emanazione entro 90 giorni dalla data di efficacia del provvedimento in oggetto, di un decreto del ministro dei beni culturali, di concerto con il ministro delle infrastnitture e previa intesa in sede di conferenza unificata, che definisca specifici requisiti di qualificazione integrativi di quelli a oggi vigenti (decreto del presidente della repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000). In aggiunta, è previsto un ulteriore decreto legislativo, per la cui emanazione, invece, è fissato il limite temporale di 180 giorni, per definire, in particolare, delle nuove categorie di qualificazione che tengano conto della specificità del settore e per introdurre misure che agevolino la partecipazione delle imprese artigiane. Passando alle norme per l'affidamento dei lavori, il decreto definisce, inoltre, i casi in cui è possibile ricorrere, «nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità», alla . trattativa privata (articolo 7). Per i «beni mobili e le superfici decorate», è possibile l'affidamento a trattativa privata in tre fattispecie generali: per lavori di importo complessivo non superiore a 500 mila euro, mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno 15 concorrenti, per lavori di importo complessivo inferiore a 40 mila euro, mediante affidamento a soggetti scelti direttamente in possesso dei requisiti di qualificazione, e per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di operazioni similari, affidati all'impresa titolare del primo appalto. Analogamente per i beni immobili e gli scavi archeologici, è previsto il ricorso a trattativa privata, oltre che, come sopra, per lavori non superiori a 500 mila euro, per lavori inferiori a 40 mila euro e per lavori di prosecuzione, anche nel caso di lavori di importo superiore a 500 mila euro, per motivi di urgenza, nel caso di ripristino di opere, esistenti e funzionanti, danneggiate a seguito di eventi calamitosi. È, inoltre, ammesso il ricorso alla trattativa privata con affidamento al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari che non erano previsti nel progetto inizialmente approvato o precedente affidato, quando questi si rendano necessari per la realizzazione dell'intervento complessivo o per il suo perfezionamento. Sempre in tema di affidamento, è poi contemplata la possibilità di ricorrere alla forma della licitazione privata semplificata, prevista dall'articolo 23 della Merloni (legge 109 del 1994), per lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro. Infine, si segnalano le norme relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti che all'art. 9 subordinano l'individuazione dell'aggiudicatario al criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (per i contratti a misura mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posti a base di gara e per i contratti a corpo o a corpo e misura mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara) e al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per gli appalti di lavori aventi a oggetto beni mobili e superfici decorate per un importo inferiore a 5.000.000 di euro, saranno elementi obbligatori di valutazione, «ancorché non esclusivi», il prezzo offerto e l'apprezzamento dei curricula delle imprese che si propongono per l'esecuzione. Nell'ipotesi di appalto integrato di progettazione e lavori è poi stabilito che l'aggiudicazione dovrà avvenire sempre secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche in questa sede è fatto rinvio a un successivo decreto ministeriale, per il quale non è fissato alcun limite temporale, che si preoccuperà di precisare le modalità di redazione e presentazione dei curricula delle imprese esecutrici, le metodologia di valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da applicarsi in caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.