Torna alle soprintendenze il potere di demolire o rimuovere beni culturali. È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 ottobre il decreto del ministero dei Beni culturali che affida ai soprintendenti il compito di autorizzare interventi di demolizione o rimozione su reperti architettonici, storici ed etnoantropologici. «Dopo l'ultima riforma del codice dei beni culturali (Dlgs 62 e 632008), il potere sulle demolizioni, già delegato nel 2004, era tornato in capo al Ministero», ricorda il direttore generale firmatario, Roberto Cecchi. «E arriverà in Gu - continua - anche un decreto analogo per le soprintendenze sui Beni archeologici, ora presso la Corte dei conti». Durante quest'intervallo le soprintendenze hanno continuato ad autorizzare demolizioni sulla base di una circolare del Mibac. Le demolizioni di beni architettonici sono poche. I casi riguardano per lo più opere pubbliche "ope legis" considerate tali. Più frequenti le demolizioni di quelli archeologici: spesso per disseppellire un reperto tardo-romano, occorre demolire quello medioevale. La delega alle soprintendenze del potere è necessaria perché «è difficile autorizzare dal centro casi istruiti in periferia - sottolinea Cecchi -; inoltre i fascicoli sarebbero troppi, comprendendo anche le demolizioni parziali». Le soprintendenze hanno l'obbligo di relazionare la propria attività al Ministero ogni tre mesi. «Spesso sono relazioni fotocopia - ammette Federica Galloni, soprintendente per i Beni architettonici di Roma -: nella capitale le demolizioni sono rarissime». Diversa la situazione in Liguria. «C'è stato un caso a inizio anno per i lavori nel porto di Savona: abbiamo dovuto demolire resti di edifici del '700-800», racconta il soprintendente della Regione, Giorgio Rossini. Che chiosa: «La delega snellisce le procedure ma è anche una bella responsabilità...».