La Cassazione amplia i termini di presentazione ai fini dell'esenzione da imposta Per ottenere l'esenzione sui beni soggetti a vincolo artistico e culturale dall'imposta di successione, deve essere presentata, in allegato alla denuncia di successione, l'attestazione dell'esistenza del vincolo su questi beni rilasciata dal ministero dei beni culturali; quando poi alla dichiarazione sia stata allegata copia dell'istanza di rilascio di tale certificazione, l'attestazione può essere presentata nel successivo termine di tre anni; questo stesso termine triennale menzionato nella norma, non è previsto a pena di decadenza. Sono le conclusioni che si ricavano dalla sentenza numero 26449 depositata in cancelleria dalla sezione tributaria della Corte di cassazione il 4 novembre scorso. La suprema Corte con questa sentenza innovativa conferma la decisione dei giudici regionali della Commissione tributaria regionale del Lazio che avevano accolto il ricorso sulla base della nota della Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici; aggiunge poi, che i termini triennali concessi per la presentazione di questa attestazione rilasciata dal ministero non sono previsti a pena di decadenza, ma possono essere superati entro un ragionevole lasso di tempo. I giudici supremi partono dall'analisi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 346 del 1990 e rilevano come al primo comma la norma indichi come siano esclusi dall'attivo ereditario i beni sottoposti a vincolo artistico e culturale in data precedente l'apertura della successione, quando siano stati osservati gli obblighi di conservazione e protezione; nel comma successivo descrive le formalità da osservare per accedere a questo beneficio: deve essere presentato un inventario al competente ministero dei beni culturali e ambientali, il quale dovrà confermare l'esistenza del vincolo e «l'attestazione dovrà essere presentata all'Ufficio del registro in allegato alla denuncia di successione o se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa". L'articolo 30, comma 6, a sua volta dice che «per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresa l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, (...) si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 23, comma 4», il quale a sua volta dispone che «l'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione di successione, può essere dimostrata (...) entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione». A questo punto, gli ermellini rilevano come questo termine di tre anni concesso al contribuente per ottemperare agli obblighi di allegazione dell'attestazione non sia stato previsto a pena di decadenza, e questo perché il legislatore, nella norma indicata, usa il termine «può essere dimostrata»; la conseguenza logica che ne scaturisce è senza dubbio quella che il legislatore non intendeva porre questo stesso termine a pena di decadenza, altrimenti avrebbe usato il termine «deve essere dimostrata». Il collegio supremo, ripercorrendo testualmente, e confermando completamente le argomentazioni svolte nella sentenza numero 8362 del 2002 aggiunge anche che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo. «L'emendabilità da parte del contribuente degli errori contenuti nelle dichiarazioni», concludono i giudici di Piazza Cavour, «deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario ( che trova conferma anche in pronunce della Corte di giustizia in materia di Iva)».
Successione dei beni culturali, l'attestazione è sempre valida
La Cassazione ha confermato che i termini di presentazione dell'attestazione dell'esistenza del vincolo artistico e culturale su beni ereditati sono di tre anni, ma non sono previsti a pena di decadenza. Ciò significa che il contribuente può presentare l'attestazione entro un ragionevole lasso di tempo dopo il termine stabilito. La sentenza conferma anche che il contribuente ha il diritto di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo e che l'emendabilità da parte del contribuente degli errori contenuti nelle dichiarazioni è un principio generale del sistema tributario.
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