CAGLIARI. Ecco cosa prevedono i primi 4 articoli della legge urbanistica votati ieri dal Consiglio. L'articolo 1 (sui princìpi) afferma che la legge assicura «lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane» anche garanzia delle generazioni future attraverso il rispetto della conservazione e della riproducibilità delle risorse naturali, la semplificazione amministrativa e la certezza dei tempi sulle autorizzazioni anche mediante l'istituto del silenzio- assenso. La pianificazione deve essere realizzata d'intesa con gli Enti locali e con il ministero per i Beni culturali. L'articolo stabilisce che, nel rispetto dei criteri dell'adeguatezza e dell'efficienza, tutte le funzioni sono attribuite ai Comuni, salvo quelle destinate alla Regione e alle Province. L'articolo 2 (sulle finalità) norma riguarda le finalità del provvedimento sull'esercizio delle funzioni di pianificazione attribuite ai Comuni, alle Province e alla Regione attraverso un sistema informativo territoriale unificato. Otto gli obiettivi: coordinare le dinamiche regionali con le politiche di sviluppo nazionali ed europee; ridurre la pressione urbana sui sistemi naturali e ambientali; migliorare la qualità architettonica e garantire l'efficienza energetica delle abitazioni; sviluppare un sistema di insediamenti equilibrato e integrato tra le vocazioni dei territori; promuovere politiche sovracomunali; recuperare l'esistente valorizzando i centri storici e i paesi dell'interno a rischio di spopolamento; tutelare le coste, le aree rurali e montane, quelle di importanza naturalistica; mettere in sicurezza il territorio dai rischi di dissesto idrogeologico. L'articolo 3 (soggetti e strumenti della pianificazione) stabilisce il Comune (con i piani irbanistici e i piani attuativi) è il titolare delle funzione di pianificazione territoriale non espressamente attribuita ad altri livelli,, la Provincia coordina con i suoi piani, la Regione assicura che la pianificazione si svolga in modo organico attraverso il Documeto di programmazione territoriale (Dpt), il Piano paesaggistico (Ppr) e gli atti di indirizzo e di coordinamento. L'articolo 4 introduce neila pianificazione i criteri della perequazione e della compensazione. In particolare, si intende assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri dei proprietari di terreni di uno stesso ambito e si consente la permuta degli stessi diritti su altre aree con analoga destinazione d'uso. Infine si prevede una compensazione economica, nell'ambito sovracomunale, a quei territori svantagiati dalla pianificazione.