La delega ambientale ha raggiunto un'altra meta. Ieri la commissione Ambiente del Senato ha licenziato il testo del Ddl d'iniziativa governativa sulla delega per il riordino della legislazione ambientale mediante Testi unici e decreti legislativi (As 1753). Cancellando il famigerato comma 32 dell'articolo 1, che prevedeva la depenalizzazione del reato di abuso edilizio in violazione di vincolo ma con dichiarazione di «compatibilità ambientale». Il Ddl ha una storia antica; ha iniziato il suo iter il 9 agosto 2001 con l'approvazione del Consiglio dei ministri. Successivamente, il Parlamento lo ha sottoposto a una "navetta" abbastanza lunga che non è ancora finita. Ora, dopo le modifiche della Commissione, il testo andrà in Aula (fra due-tre settimane) per poi tornare alla Camera dove dovrebbe essere varato definitivamente. I contenuti. Con la legge sarà delegato al Governo l'emanazione (entro un anno dalla data di entrata in vigore della futura legge e mediante una Commissione di 24 esperti) di provvedimenti di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni nei settori nodali della legislazione posta a tutela delle matrici ambientali da un lato e della gestione delle attività autorizzatorie dall'altro. Si aggiunge il risarcimento del danno all'ambiente. I settori d'incidenza sono sette: gestione rifiuti e bonifica siti contaminati; tutela e gestione acque; difesa suolo e lotta alla desertificazione; gestione aree protette; risarcimento danno ambientale; Valutazione d'impatto ambientale (Via) e strategica (Vas); autorizzazione unica integrata (cosiddetta "Ippc"); tutela aria. II Ddl, però, contiene anche norme di diretta applicazione. Con riguardo alla delega, si osserva che i relativi criteri sono generali e speciali. Tra i primi figurano: coordinamento (fiscale, di ricerca, tecnologico, comunitario e sanzionatorio); tempestività ed efficacia (di piani e controlli); semplificazione (di procedure e sanzioni);incentivi (economici ed amministrativi soprattutto per le imprese registrate Emas). I termini per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento e delle risposte alle relative osservazioni delle Camere sono previsti come perentori; infatti, il loro superamento fa decadere il Governo dall'esercizio della delega. Inoltre, è stato individuato in 45 giorni il termine entro il quale il Parlamento dovrà esprimersi nel caso riceva più schemi di decreto. Il Ddl contiene anche norme di diretta applicazione. Tra queste, quella sui rifiuti interviene per l'ennesima volta sul Dlgs 2297; tra le varie modifiche si ricordano i correttivi (ma solo per la siderurgia e la metallurgia) alla definizione di rifiuto e la definizione di materia prima secondaria; inoltre, il combustibile da rifiuti urbani e speciali non pericolosi vieni sottratto dall'alveo dei rifiuti. Vie ne introdotto il certificato di avvenuto smaltimento che consenti l'effettiva cognizione circa la destinazione finale del rifiuto. Le modifiche. Fra le modifichi apportate dalla commissione Ambiente del Senato (oltre ad alcune norme di copertura richieste dalla commissione Bilancio) una riguarda il comma 41 sui servizi pubblici locali; infatti, il trasporto pubblico locale viene sottratto dal Testo unico 2672000, restando disciplinato dal Dlgs 42297. Mentre ai soggetti aggiudicatori degli appalti nei settori esclusi dalla disciplina sugli appalti si applica il citato Testo unico 2672000 per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione. Sulla scomparsa della depenalizzazione del reato in caso di abusi edilizi in zone a vincolo ambientale, si veda l'articolo qui sopra. Vincoli e reati. La Commissione, ieri, ha abrogato il comma 32 dell'articolo 1. Che, dopo le modifiche apportate dalla Camera su istanza di Maurizio Lupi di Fi (si veda il Sole-24 Ore del 16 gennaio), di fatto depenalizzva in modo ampio le violazioni edilizie in aree vincolate quando le opere realizzate venissero successivamente accertate «di compatibilità paesistica». Quindi sarebbe scattata solo una sanzione amministrativa ma non la condanna penale (con arresti fino a due anni). La proposta arrivata dalla Camera aveva suscitato molte polemiche (si veda il Sole-24 Ore dell'11 e 18 gennaio) e lo stesso presidente della Commissione e relatore del provvedimento, Giuseppe Specchia di An (come anticipato sul Sole-24 Ore del 31 gennaio scorso) aveva presentato un emendamento abrogativo, accanto a quelli del verde Sauro Turroni (verdi). «Abbiamo portato la maggioranza sulle nostre posizioni dice Turroni e l'abrogazione era la scelta migliore, dato il rischio di inammissibilità di altri tipi di modifiche e dato che nel frattempo era passato il testo unico sui beni culturali, dove inizialmente si pensava che avrebbero trovato posto le correzioni». La delega, comunque, non arriverà in Aula senza ostacoli: «Ci batteremo prosegue Turroni contro il "trasferimento di edificabilità" su un altro terreno in caso di vincolo non indennizzabile».
Aree protette, resta il reato
La Commissione Ambiente del Senato ha approvato il testo del DDL d'iniziativa governativa sulla delega per il riordino della legislazione ambientale mediante Testi unici e decreti legislativi. Il testo cancella il comma 32 dell'articolo 1, che prevedeva la depenalizzazione del reato di abuso edilizio in violazione di vincolo ma con dichiarazione di compatibilità ambientale. Il DDL delega al Governo l'emanazione di provvedimenti di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni nei settori nodali della legislazione posta a tutela delle matrici ambientali e della gestione delle attività autorizzatorie.
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