Salario di mancato avviamento per i camalli, presidenti delle Authority scelti dalle Regioni: sulle banchine una svolta senza precedenti Porto, il ministro cambia tutto: scacco alle banchine in undici mosse Più potere alla regione a cui tocca la regia della nomina del presidente Il testo di Matteoli: undici articoli per una rivoluzione epocale UNDICI articoli per ricostruire dalle fondamenta i porti italiani. Ecco il testo del ministro dei Trasporti Altero Matteoli che chiede ai lavoratori di trasformarsi in pool di manodopera, ma assicura loro un salario di mancato avviamento; affida i porti regionali direttamente alle regioni; riduce drasticamente i tempi di approvazione dei piani regolatori portuali; cambia le regole di scelta e di nomina del presidente dellauthority; riscrive le norme per le concessioni di aree demaniali; dà alle authority autonomia finanziaria attraverso lassegnazione diretta del 3 annuo dellIva raccolta per conto dellErario. Ancora sotto forma di bozza di un disegno di legge governativo, la "normativa-quadro in materia portuale" è stata licenziata nelle scorse settimane direttamente dal titolare dei Trasporti. Undici articoli per riformare i porti italiani, chiedendo ai lavoratori di trasformarsi in pool di manodopera, ma assicurando agli stessi un salario di mancato avviamento; affidando i porti regionali direttamente alle regioni; riducendo drasticamente i tempi di approvazione dei piani regolatori portuali; cambiando le regole di scelta e di nomina del presidente dellauthority; riscrivendo le norme per le concessioni di aree demaniali; dotando infine le authority di una vera autonomia finanziaria attraverso lassegnazione diretta del 3 annuo dellIva raccolta per conto dellErario. Eccolo il testo del ministro dei Trasporti Altero Matteoli che punta a rifondare gli scali della Penisola, innovando la legge 84, o conservando quanto di buono era ed è al suo interno. Ancora sotto forma di bozza di un disegno di legge governativo, il testo è stato licenziato nelle scorse settimane direttamente dal titolare dei Trasporti e ora attende di conoscere il suo cammino. Non sarà di intralcio al percorso già intrapreso in Parlamento, dove sono stati depositati tre disegni di legge, e nelle commissioni parlamentari competenti, dove il lavoro è avviato e dovrebbe concludersi a fine anno. La «normativa-quadro in materia portuale», questo il nome del documento di undici pagine che oggi Repubblica è in grado di anticipare, sarà il contributo di Matteoli al dibattito e, solo se la strada parlamentare subirà dei rallentamenti tali da allontanare i tempi della riforma, assumerà i connotati di un decreto legge. Per settimane, nella massima discrezione, lo staff del ministero ha lavorato attorno a un testo dai tratti fortemente innovativi. Ma vediamo nel dettaglio un testo che va a modificare nella sostanza alcuni fra gli articoli più delicati e controversi della riforma tuttora vigente. I principi. Quattro, attività dimpresa e commerciali riservate ai privati, salvaguardia della salute sul luogo di lavoro, tutela della concorrenza, rispetto delle norme comunitarie. I porti. Due livelli di classificazione, a seconda dellinteresse (nazionale e regionale). Solo i primi sono amministrati dalle autorità portuali. Il loro elenco è indicato in un decreto del presidente della Repubblica e ha numeri di accesso molto rigidi: tre milioni di tonnellate di merce movimentata, escluse le rinfuse liquide, 200mila teus di container movimentati o un milioni di passeggeri fra crociere e traghetti. I porti regionali passano invece dal controllo delle autorità marittime a quello delle regioni. Il piano regolatore. Procedura più snella rispetto al passato. Il comitato è adottato dal comitato e poi trasmesso al comune «per lespressione dellintesa». Novanta giorni di tempo per un «diniego motivato» o, in caso di mancata risposta, lintesa si considera valida. Senza intesa, tocca alla regione convocare una conferenza dei servizi fra enti locali e authority che decide a maggioranza «le determinazioni in ordine al piano». Approvato il piano, tocca al "Via" di una commissione ministeriale che si deve pronunciare in sessanta giorni. Trascorsi i due mesi, la Regione emana il piano. In cinque mesi dal via libera del comitato, insomma, il piano può essere approvato. Lauthority. Centrale diventa il ruolo delle regioni, che oggi invece sono semplicemente chiamate a dare unintesa sul nome scelto dal ministro che ha a sua volta pescato dentro a una terna indicata dagli enti locali. Il presidente viene nominato dal ministro dei Trasporti allinterno di una rosa «di tre esperti di massima e comprovata qualificazione professionale, manageriale e istituzionale nei settori delleconomia dei trasporti e marittimo-portuale» designati dal presidente della Regione dopo «formali consultazioni» con il sindaco, il presidente della Provincia e quello della Camera di Commercio. Il ministro può chiedere altri tre nomi entro un mese e se non li riceve procede direttamente con la scelta. Lorganizzazione del lavoro. La fornitura di lavoro temporaneo deve essere autorizzata dalle authority, quindi chi ancora non ha proceduto deve attrezzarsi, così come ha già indicato il ministro Matteoli nella sua direttiva. Ma a questo punto scattano le novità. «Le imprese e le agenzie autorizzate possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alle richieste di fornitura di lavoro temporaneo, alla agenzie di somministrazione indicate dal decreto legislativo 2762003», quindi spazio al lavoro interinale. Non solo, perché al pool di manodopera che fornisce in totale flessibilità il servizio di lavoro temporaneo è assicurato il salario di mancato avviamento. Ai lavoratori, infatti, «può essere corrisposta dal 2009 unindennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile dintegrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro». Le concessioni. Ribadita la necessità di individuare la "banchina pubblica", di fatto mai applicata finora e riservata alle imprese non titolari di concessione. Forte riduzione delle concessioni, quattro anni «se il concessionario utilizza le aree ai fini della mera gestione delle proprie attività, senza assumere impegni in ordine agli investimenti». La durata si allunga in proporzione agli investimenti ma non può mai superare i 40 anni. Verifica biennale delle concessioni che devono essere rilasciate dopo gara pubblica. Le autorità riferiscono annualmente al ministero sullo stato delle concessioni e il ministero può imporre «provvedimenti correttivi». Alcune attività del ciclo «non preponderanti, purché caratterizzate da una specifica autonomia e rilevanza», può essere svolto in regime di appalto da unaltra impresa (articolo 16). Anche i canoni dovranno essere parametrati sulla concessione assegnata (investimenti, redditività, sviluppo dei traffici). Le concessioni attuali rimangono valide se mancano meno di dieci anni alla scadenza. In caso contrario, dovranno essere riviste sulla base delle nuove indicazioni di legge «per quanto concerne limporto del canone». Lautonomia finanziaria. Norma rivoluzionaria, anche su questo fronte. Per la realizzazione «delle opere di ammodernamento, riqualificazione e sviluppo dei porti» alle authority viene devoluto per il 2009 il 3 dellIva e delle accise riscosse annualmente per le operazioni di import. Modifica anche per la disciplina fiscale dei canoni demaniali da parte delle authority. «I canoni non costituiscono redditi di natura fondiaria e quindi non costituiscono corrispettivi ai fini delle imposte dirette».