II professor Vittorio Marchis lamenta, in un articolo apparso sul Domenicale scorso, la scomparsa nel nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio dei beni scientifici e tecnologici, che invece il vigente decreto legislativo n. 490 del 1999 aveva opportunamente contemplato tra le categorie "speciali" di beni culturali di cui all'articolo 3. Altra critica rivolta al Codice riguarda l'Allegato A, nel quale sono riportati distinti per categorie e soglie di valore i beni culturali cui si applicano le disposizioni in materia di commercio e di circolazione internazionale dettate dalla medesima normativa. Però le norme dicono l'esatto contrario. Sia la disposizione recante le categorie speciali di beni culturali, tra le quali sono compresi proprio i beni di cui il professore denuncia la scomparsa, sia l'Allegato A, presenti nel vigente Testo unico, risultano invece puntualmente riprodotti nel Codice. Infatti, a eccezione della rubrica, più appropriatamente riferita «ai beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela», l'articolo 11 della nuova normativa ripete la disposizione dell'attuale articolo 3 del Testo unico; riportando alla lettera h) e con identica formulazione appunto «i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni». Allo stesso modo, l'Allegato A riproduce pedissequamente l'omologo Allegato A del Testo unico, con la sola differenza che il valore delle singole categorie di beni in esso elencate risulta espresso in euro anziché in lire. Né poteva essere diversamente, data la fonte comunitaria della normativa. Un'unica speranza: che l'imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Codice Urbani possa dar luogo a un dibattito serio e approfondito sui reali contenuti delle disposizioni. Capo dell'Ufficio legislativo del ministro per i Beni culturali