ROMA Trattative private più facili, gare d'appalto senza il criterio del massimo ribasso e progettazioni accompagnate da schede tecniche descrittive degli interventi preparate dai restauratori. Sono questi gli effetti immediati del Dlgs 30 del 22 gennaio 2004, il decreto che contiene le procedure di affidamento per i lavori sui beni culturali (mobili e immobili) e per gli scavi archeologici, II provvedimento è stato pubblicato sulla «Gazzetta» del 7 febbraio ed è in vigore dal giorno successivo. L'impatto dunque è immediato: tutti i lavori pubblici e le progettazioni su beni vincolati non sono più soggette alla Merloni, la legge quadro sugli appalti (legge 1091994) ma ottengono una propria disciplina, in parte derogatoria, in considerazione della loro specificità. Le differenze si fanno sentire già in fase di progettazione: per questo tipo di interventi, infatti, l'amministrazione appaltante potrà richiedere la preparazione di una scheda tecnica per individuare al meglio il bene e le caratteristiche del lavoro da svolgere. La scheda che era già obbligatoria ma per i soli lavori su beni mobili e affreschi può essere compilata solo da restauratori. Una qualifica questa attribuita da un altro decreto del ministero dei Beni culturali, guidato da Giuliano Urbani, ai laureati o ai diplomati delle scuole di restauro (Dm 4202001). Oltre che sulla scheda tecnica i restauratori ora possono intervenire anche direttamente sulla progettazione e svolgere quella preliminare, definitiva o esecutiva «nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale». Sempre in deroga alla disciplina generale degli appalti, è previsto che il livello di definizione del progetto necessario per andare in gara sia solo quello definitivo: in altre parole, il progetto esecutivo non è ritenuto necessario e, se serve, viene redatto dall'impresa che ha vinto la gara. E qui sta un'altra importante novità: per i beni culturali si ribalta il criterio «classico» che privilegia l'affidamento separato della progettazione e dei lavori e si preferisce l'appalto congiunto. In questo caso l'unico criterio di scelta utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa al posto del massimo ribasso, dove il prezzo quindi non è l'elemento determinante, anche se il Dlgs gli affida una «rilevanza prevalente». Comunque il provvedimento rinvia a un successivo decreto il compito di definire nel dettaglio un sistema uniforme di valutazione delle offerte attraverso punteggi da attribuire alle varie voci (curricula, prezzi, qualità ecc.). Questa stessa formula viene già sperimentata dall'agosto 2002, da quando cioè è stata prevista per la sola categoria OS2 (beni mobili e superfici decorate) con la legge 166. Fin da subito poi le Sovrintendenze o i Comuni che stanno per bandire una gara su immobili vincolati possono avvalersi dei tetti più alti nella trattativa privata. Con il decreto il limite, che nei lavori ordinari è di 300mila euro, passa a 500mila. Ma l'affidamento diretto non può avvenire del tutto fuori dal mercato: l'articolo 7 del Dlgs 30 prevede infatti che la trattativa privata debba svolgersi comunque sotto forma di gara informale, con un invito esteso ad almeno 15 imprese, se ne esistono di qualificate nel ramo. Resta da sciogliere il nodo della qualificazione delle imprese che operano in questo campo per il quale il provvedimento rinvia a un futuro decreto: qui la sfida per il dicastero di Urbani sarà quella di trovare un compromesso che metta d'accordo i restauratori (in gran parte artigiani) e le imprese edili specializzate: due categorie da tempo divise proprio sui requisiti richiesti per questi interventi. Secondo il. ministero la fase di avvio del nuovo regime non sarà traumatica: «Abbiamo solo dato alle stazioni appaltanti alcuni strumenti in più per facilitare loro il lavoro» spiegano i consiglieri del ministro. «Queste stesse norme concludono sono anche sperimentate da tempo perché già previste anche se per i soli beni mobili». Il dicastero quindi non prevede, per ora, l'emanazione di una circolare esplicativa, ma sta studiando la costituzione di un Osservatorio permanente sul settore.
In Gazzetta Ufficiale il Dlgs sulle deroghe alla legge Merloni
Il Dlgs 30 del 22 gennaio 2004 ha introdotto nuove procedure per l'affidamento di lavori sui beni culturali e gli scavi archeologici. Le trattative private sono più facili, e le gare d'appalto non sono più soggette al criterio del massimo ribasso. I restauratori possono intervenire direttamente sulla progettazione e svolgere la progettazione preliminare, definitiva o esecutiva. Il livello di definizione del progetto necessario per andare in gara è solo quello definitivo. L'appalto congiunto è preferito, e il criterio di scelta utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il provvedimento rinvia a un successivo decreto la definizione di un sistema uniforme di valutazione delle offerte.
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