BENI CULTURALI Per scongiurare il caos nelle soprintendenze gli elenchi degli immobili saranno contingentati Silenzio-assenso: il meccanismo per valutare l'interesse culturale degli immobili pubblici Il decretone. L'articolo 27 del decreto legge 26903 convertito dalla legge 32603: si tratta del cosiddetto: "decretone" in accompagnamento alla Finanziaria prevede che gli immobili pubblici (anche degli enti territoriali e locali) siano sottoposti a un procedimento di verifica del loro interesse culturale. Se i beni non sono di pregio, possono essere messi sul mercato. A stabilirlo sono le soprintendenze regionali, che hanno 120 giorni per esprimere il parere. Trascorso il tempo, scatta il silenzio-assenso e l'immobile viene considerato privo di interesse culturale e, pertanto, alienabile. Le modalità per la verifica. L'articolo 27 ha dato la definizione delle procedure per la ministero dei Beni culturali-Agenzia del demanio-Difesa. Il decreto è stato firmato ieri dai , Beni culturali e dal Demanio (non c'è la Difesa) e ora dovrà essere pubblicato sulla «Gazzetta» II rischio caos. Il decreto fìssa i criteri per compilare le schede descrittive degli immobili da sottoporre a verifica e indica le modalità per trasmettere gli elenchi dei beni (corredati di schede) alle soprintendenze. Il meccanismo deve essere seguito sia dalle amministrazioni statali sia da quelle locali. Il sistema è stato congegnato in modo da evitare che le soprintendenze vengano travolte dalle richieste. Il rischio è, infatti, che gli uffici non riescano a evadere le pratiche nei 120 giorni stabiliti dal decretane, facendo così scattare il silenzio-assenso. Richieste contingentate. Tranne che nella prima fase, «durante la quale il Demanio invierà un primo elenco dì beni alle soprintendenze, il resto delle liste sarà trasmesso solo sulla base di accordi tra i Beni culturali e il Demanio o tra le soprintendenze stesse e gli esiti; territoriali e locali in quest'ultimo caso occorre; pero, che l'accordo sia approvato dal ministero dei fieni culturali. ROMA Schede dettagliate che fotografano lo stato del bene, procedure rigide per l'invio degli elenchi, accordi tra le amministrazioni sulla quantità di materiale da esaminare: sono questi i filtri predisposti dal ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani, per impedire che le Soprintendenze vengano travolte da un super lavoro le facciano scattare, dopo 120 giorni, il silenzio-assenso, dando ;il via alla vendita di immobili anche di pregio artistico. La soluzione per scongiurare questo pericolò e contenuta nel decreto firmato ieri dal direttore per i Beni architettonici e il paesaggio, Roberto Cecchi, e il direttore dell'agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz. Con il decreto che deve essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» si completa il quadro disegnato dall'articolo 27 del decretone di accompagnamento alla Finanziaria, norma che intende accertare l'interesse culturale degli immobili pubblici e, in caso negativo, metterli in vendita. Le procedure. Gli enti proprietari dei beni da sottoporre a verifica alle modalità indicate nel decreto devono attenersi le amministrazioni statali, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e ogni altro ente e istituto pubblico devono "fotografare" l'immobile utilizzando esclusivamente la modulistica che si trova sul sito del ministero dei Beni culturali (www.beniculturali.it). Le schede contengono una serie di informazioni: quelle catastali, la localizzazione del bene, la destinazione d'uso, il periodo di realizzazione, la documentazione fotografica, la planimetria, la descrizione dell'immobile. Una volta completate, le schede vanno inviate al database centrale del ministero. Non è, però, da questo momento che vanno conteggiati i 120 giorni per il silenzio-assenso. Gli enti dovranno, infatti, stampare gli elenchi dei beni e le relative schede descrittive e inviare il tutto alla Soprintendenza regionale di competenza. L'invio dovrà essere effettuato con modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Dunque, ricorrendo al messo comunale o al servizio Spostale o a un servizio di corriere svolto da società accreditate. Dal momento in cui la soprintendenza riceve la richiesta in questa forma, decorrono i 120 giorni per il silenzio-assenso. Gli accordi. A far da filtro non saranno solo le procedure per la compilazione e trasmissione delle schede, n decreto prevede, infatti, che i tempi di invio e la consistenza degli elenchi da comunicare alle Soprintendenze sia deciso di comune accordo dai Beni culturali e dal Demanio. Nel caso, invece, sì tratti di bèni di proprietà non dello Stato ma di altri soggetti (enti territoriali e locali), la definizione dei tempi e delle modalità dell'invio delle liste è fissata direttamente dalle Soprintendenze regionali con le amministrazioni interessate e gli accordi sono poi sottoposti all'approvazione del ministero dei Beni culturali. L'esordio. Degli accordi si farà a meno nella fase di prima applicazione del decreto. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla «Gazzetta Ufficiale», infatti, il Demanio trasmetterà al ministero e alle Soprintendenze regionali un primo elenco di beni, corredato delle schede descrittive, dando così il via all'operazione di verifica. Decreto e Codice. Le modalità per la valutazione dell'interesse culturale degli immobili pubblici sono state trasferite anche nel Codice dei beni culturali, che entrerà in vigore il prossimo primo maggio. Il Testo unico contiene norme proprie sulla verifica dell'interesse culturale dei beni (sia pubblici sia privati), che non fanno alcun riferimento al meccanismo del silenzio-assenso. Si tratta, dunque, di capire cosa succederà una volta che il Codice diventerà operativo: si continuerà a fare riferimento alle modalità dell'articolo 27 del deòretone, con annesso silenzio-assenso? L'interpretazione del ministero dei Beni culturali è che la norma del decretone valga solo nella fase di prima applicazione della verifica. A regime pertanto, dopo il primo maggio si farà riferimento alle disposizioni proprie del Codice, cioè senza silenzio-assenso. Interpretazione che, però, deve essere confortata da un intervento legislativo che dica quando può considerarsi chiusa la fase di prima applicazione dell'articolo 27.