Nella manovra una norma che con dismissioni e valorizzazioni tenta di sfuttare un'enorme ricchezza in mattoni LO STOCK Si tratta di un valore di libro, cioè catastale, di 151 miliardi, ma in realtà si parla di almeno 349 miliardi collocabili sul mercato LE PERPLESSITÀ La Corte dei conti, nell'audizione alla Camera, ha paragonato i pericoli dell'operazione a quelli dei derivati La svolta per abbattere lo stock di debito può arrivare dal via libera alle dismissioni, al conferimento a fondi comuni di investimento e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali. Questo grazie alle nuove procedure, facilitazioni e agevolazioni previste dall'articolo 58 del decreto legge 1122008. Con il piano delle alienazioni immobiliari si apre la partita al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Questo abbraccia, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, l'elenco dei beni immobili sia fabbricati che terreni suscettibili di valorizzazione o di dismissione che sono sul territorio di competenza delle regioni, delle province o dei comuni e che non siano strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. In coerenza con l'articolo 42, lettera l), del Testo unico degli enti locali, in materia di competenza ad alienare, la delibera che approva il piano, da allegare al bilancio di previsione, spetta al Consiglio (interpretiamo così l'"organo di governo" indicato nella norma). L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Fin qui le norme prevedibili. Ma le opportunità offerte dalla manovra d'estate per far fruttare il patrimonio immobiliare pubblico si spingono ben oltre: il piano dispone anche espressamente la destinazione urbanistica dei singoli beni che lo compongono. E «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale». Resta così salva, pur nella forte accelerazione impressa al processo di valorizzazione del patrimonio, la funzione del Comune in materia di assetto e utilizzazione del territorio, dal momento che la variante al piano urbanistico è in capo al consiglio comunale (e non di Regione e Provincia). Ne consegue, seguendo questa interpretazione, che l'organo consigliare del Comune approva non solo il proprio Piano delle alienazioni, ma anche qualora ci sia una diversa destinazione urbanistica quelli di Regione e Provincia. È inoltre previsto che tali varianti, in quanto riguardano singoli immobili, non necessitano di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. Si tratta di un passaggio forte ma la norma non lascia spazio a dubbi interpretativi. Gli elenchi degli immobili contenuti nel Piano sono soggetti a pubblicazione secondo le forme previste per ciascun ente e hanno effetto dichiarativo della proprietà. Si fa così piazza pulita dei problemi che spesso si riscontrano per via di una documentazione del patrimonio spesso incompleta, non aggiornata o che necessita comunque di regolarizzazione. Inoltre, in assenza di precedenti trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, gli elenchi producono gli effettivi previsti dall'articolo 2644 del Codice civile per la trascrizione, oltre che effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene al Catasto. Contro l'iscrizione del bene nel «Piano delle alienazioni» è previsto il ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, come pure sono confermati gli altri rimedi di legge. Un'altra strada che gli enti locali possono imboccare è la procedura di valorizzazione e utilizzazione della concessione o locazione, prevista dall'articolo 3-bis del Dl 3512001. Come pure il conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare (articoli 4 e seguenti del Dl 3512001). Le dismissioni e i conferimenti degli immobili inclusi del Piano beneficiano inoltre anche di ulteriori agevolazioni, come l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale (commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 3512001). Intanto, sull'operazione si inserisce la preoccupazione della Corte dei conti che, nell'audizione alla Camera sul Dpef e manovra, ha paragonato i rischi della vendita del patrimonio immobiliare degli enti territoriali a quelli degli strumenti di finanza derivata. Gli enti locali possono ora portare avanti azioni virtuose di valorizzazione del ricchissimo patrimonio che possiedono, che a valore di libro (cioè catastale) si aggira sui 151 miliardi di euro ma che secondo le stime di mercato tocca i 349 miliardi. Forse queste norme riusciranno a far segnare un'inversione di tendenza agli andamenti delle alienazioni dei beni immobili, che nel 2007 hanno fatto entrare nelle casse degli enti locali poco più di 1,9 milioni di euro.
ALIENAZIONI: Patrimonio pubblico. Corsia rapida per le vendite immobiliari
La manovra di governo prevede la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, con un valore di libro di 151 miliardi. La norma prevede la creazione di un piano delle alienazioni, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e da Regione e Provincia. Il piano dovrà contenere gli immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione, e dovrà essere pubblicato e far effetto dichiarativo della proprietà. Gli enti locali possono anche procedere con la valorizzazione e utilizzazione della concessione o locazione, e il conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.
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