Tre anni per l'identikit dei beni storici e artistici del patrimonio pubblico. E in futuro anche la fotografia dello stato di conservazione. Il database sarà disponibile on line per il ministero per i beni e le attività culturali e per gli enti pubblici, proprietari degli immobili. Con questo obiettivo è stato firmato ieri il decreto che stabilisce le modalità per la verifica dell"interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, dal direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio, Roberto Cecchi, e dal direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz. Il provvedimento obbliga tutte le amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei propri beni, a compilare sul sito web del dicastero una dettagliata modulistica che comprende notizie sui beni, documentazione fotografica e planimetrie. La documentazione aiuterà le Soprintendenze a identificare, più facilmente il patrimonio di interesse culturale. Stato, autonomie locali ed enti pubblici non territoriali invieranno la modulistica via Internet alla direzione generale per i beni architettonici e alle soprintendenze regionali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, le filiali dell'Agenzia del demanio trasmetteranno alle Soprintendenze regionali un primo elenco di immobili. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi saranno concordate fra le amministrazioni firmatarie del decreto. «Questa è un'ulteriore garanzia», ha dichiarato il ministro Giuliano Urbani, «che il processo di alienazione di beni demaniali sarà impostato con la massima attenzione e non coinvolgerà beni artistici che non devono essere venduti». Italia Oggi pubblica il testo del decreto cn le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, approvato dal ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del demanio. Articolo 1 1.Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente e istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico. Articolo 2 1. Al fine di consentire al verifica i soggetti indicati all'articolo 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del ministero per il beni e le attività culturali il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto. Articolo 3 1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello stato, unitamente al le relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 2. 2.1 tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto. 3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito web del ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento. Articolo 4 1. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e a ogni altro ente e istituto pubblico. 2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all'approvazione del ministero per i beni e le attività culturali. Articolo 5. 1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.