La solidarietà internazionale è alla base della difesa dei tesori culturali e naturali Il principio del patrimonio comune dell'umanità si sostanzia nella concretizzazione di una solidarietà sempre più frequente e necessaria tra tutti gli Stati del mondo; dal punto di vista giuridico tale principio indica l'affermazione della necessità di uno sviluppo sostenibile anche nei confronti della tutela dei beni culturali e ambientali, ovvero l'affermazione del diritto di tutti gli Stati di partecipare con equità allo sfruttamento o godimento delle risorse comuni, tutelando il diritto delle generazioni future. Il principio del patrimonio comune dell'umanità, tra l'altro, mette in profonda discussione il diritto di proprietà inteso in senso romanistico. Una volta riconosciuto il principio di patrimonio comune dell'umanità, gli Stati avrebbero il diritto-dovere di agire per l'interesse comune e non per i loro diritti sovrani. Secondo il diritto internazionale una violazione degli obblighi erga onmnes anche in materia ambientale, determinerebbe un crimine internazionale anche nei confronti del diritto delle generazioni presenti e future. Anche la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 ha proclamato il dovere degli Stati e di tutti gli uomini di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni future mediante misure idonee a impedire il degrado e l'inquinamento. La considerazione da fare è che le Convenzioni, contenenti il principio di interesse comune dell'umanità, spesso mancano di reciprocità e di sanzioni, pertanto, non sempre vengono rispettate dagli Stati che non vogliono assolutamente derogare ai propri poteri sovrani. Alle sempre più forti rivendicazioni di sovranità degli Stati spesso non corrisponde un'adeguata tutela statale dei beni culturali e ambientali. Occorre rivisitare nel quadro di un nuovo ordine internazionale il concetto di sovranità territoriale, di proprietà eo dominio privatistico anche alla luce dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile, del resto, è una nuova categoria concettuale che sembra integrare e superare la stessa ristretta dimensione di patrimonio comune dell'umanità. In ogni caso non è possibile porre in essere un idoneo sviluppo sostenibile senza una diffusa e adeguata azione di educazione diretta a diffondere e far comprendere il concetto di solidarietà e di utilizzazione equa delle risorse in funzione del benessere delle popolazioni future in equilibrio con la dinamica della biosfera.Nonostante l'approvazione d'unificanti direttive internazionali da parte della comunità mondiale esistono ancora numerosi squilibri fra gli Stati sul piano delle tecniche e degli interventi per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali, nonché per la tutela di centri storici. Inoltre, gli interventi a favore di questi ultimi differiscono tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, non tanto sul piano culturale, quanto nelle scelte giuridico-amministrative che devono fare i conti con i mezzi patrimoniali a disposizione; a tutto questo spesso si accompagnano ritardi nell'attuazione a livello nazionale delle convenzioni o direttive, e mancanza di assetti normativi coordinati1. Si rivela quindi indispensabile la presenza attiva delle organizzazioni culturali mondiali, decisiva per la salvaguardia dei centri storici e dei loro beni ambientali, soprattutto come garanti di direttive omogenee. In questo quadro assume rilievo il ruolo culturale dell'Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, fondata a Londra nel 1945), che da decenni svolge un importante compito nel campo dell'internazionalizzazione dei temi e delle azioni riguardanti la tutela dei beni culturali e ambientali. Qualora una nazione non disponga di mezzi tecnologici e finanziari per salvaguardare il suo patrimonio, prende corpo l'idea della responsabilità comune della salvaguardia di un bene che abbia una forte rilevanza storica e culturale. Si afferma cosi il principio del patrimonio comune dell'umanità, e negli anni '70 l'Unesco vara un testo giuridico in forma di convenzione, secondo il quale i vari Paesi aderenti si impegnano a proteggere sul proprio territorio monumenti e siti di un tale valore artistico, storico, scientifico o di una tale bellezza naturale che la loro salvaguardia interessa l'intera umanità. Gli stessi Paesi, inoltre, si impegnano a rispettare il patrimonio con valore universale localizzato sul territorio di altri Stati, e a finanziare gli interventi di tutela a quei Paesi che non dispongono di mezzi economici adeguati. Tale convenzione, denominata Convenzione del Patrimonio Mondiale, è approvata dalla Conferenza generale dell'Unesco nel 1972 ed entra in vigore nel 1975 con il proposito di stabilire un sistema attraverso il quale la comunità internazionale possa partecipare alla protezione dei beni culturali e naturali di eccezionale valore universale. Ai fini della Convenzione sono considerati come "patrimonio culturale": i monumenti (opere architettoniche, sculture o pitture monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, caverne e insieme di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista storico-artistico e scientifico); gli insiemi (gruppi di costruzioni isolate o riunite, la cui architettura, unità e integrazione nel paesaggio, dia un valore eccezionale sotto il punto di vista storico, artistico o scientifico); i luoghi (opere dell'uomo o opere congiunte dell'uomo e della natura, inclusi i luoghi archeologici, che abbiano un valore universale eccezionale sotto il punto di vista storico, estetico, etnologico e antropologico) Sono invece considerati come patrimonio naturale: i monumenti naturali (consistenti in formazioni fisiche e biologiche o in gruppi di dette formazioni che abbiano un valore eccezionale sotto il punto di vista estetico o scientifico); le formazioni geologiche o fisiologiche e le zone strettamente delimitate che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista scientifico e della conservazione; i luoghi naturali o le zone naturali strettamente delimitate, che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale. Ogni Stato, aderente alla Convenzione, deve assicurare l'identificazione, la protezione, la conservazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale il cui degrado o sparizione è destinato a colpire tutti i popoli del mondo; a tale scopo esso deve cercare di utilizzare al massimo le risorse disponibili, facendo ricorso, se necessario, a strumenti messi a disposizione dalla cooperazione internazionale. Quest'ultima ha il dovere di cooperare alla salvaguardia del patrimonio universale nel rispetto delle sovranità e legislazioni nazionali, assicurando assistenza e aiuto ad ogni Stato partecipante alla Convenzione. Essa prevede l'istituzione di un Comitato intergovernativo denominato Comitato del patrimonio mondiale, composto di 101 Stati membri, eletti tra quelli partecipanti alla Convenzione, riuniti in assemblea generale nel corso della sessione straordinaria della Conferenza generale Unesco. I membri, che costituiscono il Comitato, sono eletti in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata tra le diverse Regioni e culture del mondo, e i designati sono esperti con competenze specialistiche riguardanti la conservazione del patrimonio culturale e naturale. Il Comitato ha il compito di definire e aggiornare la Lista del Patrimonio Mondiale (Whl: World Heritage List), elenco di beni del patrimonio culturale e naturale considerati di valore eccezionale, compilato sulla base di proposte presentate dagli Stati aderenti alla Convenzione. Inoltre il Comitato ha il compito di provvedere alla redazione dell'Elenco dei beni del Patrimonio Mondiale in pericolo in cui sono inclusi beni per i quali è richiesto un intervento di grande entità. Di notevole importanza è la creazione di un fondo, denominato Fondo del Patrimonio Mondiale, da utilizzare come ausilio ad uno Stato che intenda tutelare il proprio patrimonio culturale e naturale, e come assistenza dove si verifichi il pericolo d'imminente distruzione. Le risorse del fondo sono costituite da: contributi obbligatori o volontari degli Stati aderenti alla Convenzione; versamenti, donazioni o lasciti fatti da altri Stati, dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni intergovernative, da organismi pubblici e privati e da privati cittadini; collette e incassi di manifestazioni a favore del Fondo. Nel 1975 il Comitato elaborò i criteri da seguire per includere un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale. Si tratta di una serie di requisiti, distinti per il patrimonio culturale e naturale, e di criteri d'autenticità, che devono essere soddisfatti tutti o in parte ai fini dell'attribuzione al bene del valore d'eccezionalità indispensabile per l'iscrizione nella Lista. Entrano invece a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo solo i beni minacciati da gravi pericoli e che siano inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale. Secondo le procedure tracciate dall'ufficio del Patrimonio Mondiale nella XVIII sessione, tenutesi a Parigi nel luglio 1994, un bene, già iscritto, può essere escluso dalla Lista quando perde le caratteristiche che ne hanno determinato l'iscrizione nella stessa, quando le sue qualità intrinseche sono minacciate dalle azioni umane già al momento della proposta di inclusione nella Lista, e le misure correttive necessarie, indicate dallo Stato sul cui territorio insiste il bene, non sono state intraprese nel lasso di tempo proposto. Il Comitato non può decidere il ritiro di un bene dalla Lista senza aver consultato precedentemente lo Stato interessato e deve rendere immediatamente pubblica tale decisione, aggiornando la Lista del Patrimonio in tal senso. Questa procedura ha lo scopo di assicurare che venga presa ogni misura che impedisca l'esclusione di un bene dalla Lista stessa. Occorre ricordare, poi, che nel corso della XVII sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi a Parigi nel 1994, è stato espresso il nuovo concetto di paesaggi culturali: questa definizione può essere attribuita ad una varietà di beni, che siano frutto delle azioni interattive tra l'uomo e l'ambiente naturale e che rappresentano le evoluzioni della società e degli insediamenti umani. Tali beni, che costituiscono una nuova tipologia da includere nella Lista del Patrimonio Mondiale, dovranno essere scelti sulla base del loro valore universale eccezionale e della loro rappresentatività in termini di ragioni geo-culturali chiaramente definite, e della loro capacità di illustrare gli elementi culturali essenziali e distintivi di tali Regioni, beni, quindi, il cui valore universale eccezionale deve essere giustificato nelle due categorie di criteri riferiti al patrimonio culturale e a quello naturale. La tutela dei paesaggi culturali assume un grande valore derivante dall'importanza fondamentale che oggi ha l'interazione tra l'uomo e l'ambiente, la cui protezione può contribuire alle moderne tecniche di sviluppo e miglioramento dei valori naturali del paesaggio, nonché alla conservazione della diversità biologica (biodiversità), fondamentale valore ecologico e ambientale oggi universalmente riconosciuto. I due concetti di paesaggio e di sviluppo non possono essere opposti ma devono insieme contribuire ad una migliore qualità della vita e della società, e ciò si inserisce nel principio di sostenibilità sancito dalla Conferenza di Rio del 1992. L'affermazione della necessità di uno sviluppo sostenibile anche nei confronti della tutela dei beni culturali ed ambientali consiste nel diritto di tutti gli Stati di partecipare in maniera equa allo sfruttamento o godimento delle risorse comuni, tutelando il diritto delle generazioni future e agendo per l'interesse comune e non per i loro diritti sovrani. Nonostante l'Italia sia uno dei Paesi che detiene il maggior numero di beni culturali, ne conta solo pochi ufficialmente inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Questo dato evidenzia la scarsa considerazione che nel nostro Paese viene data alla risorsa beni culturali e ambientali in genere. Ricordando che solo alcuni di questi beni sono collocati in Italia meridionale (i sassi di Matera, il centro storico di Napoli, la costiera amalfitana e le aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, i trulli di Alberobello, la Reggia di Caserta), si auspica che in futuro venga inserito nella Lista un maggior numero di beni che possano rappresentare adeguatamente la ricchezza del patrimonio italiano culturale e naturale.