Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Cplre), l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha adottato la risoluzione 256 (1994) relativa alla terza Conferenza delle Regioni mediterranee. Nel testo l'allora Conferenza permanente invitava il Congresso, l'organo che l'ha sostituita, ad elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo adottata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia), una Convenzione quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa. Il 20 ottobre 2000 a Firenze, in occasione della Conferenza ministeriale sulla protezione del paesaggio, diciotto Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione europea sul paesaggio, adottata nel luglio 2000 dal Consiglio d'Europa. La Convenzione s'inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d'Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dell'autonomia locale. Nell'ottica del principio dello sviluppo sostenibile al paesaggio viene riservato un posto essenziale come fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e risorsa economica creatrice di sviluppo, in modo particolare di un turismo sostenibile. Il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane che nelle rurali. Per questo la Convenzione europea sul paesaggio invita le collettività a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione ed a sentirsi responsabili del loro futuro. Il paesaggio viene definito come "una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali eo culturali (ossia antropici)". Tale definizione deriva dalla considerazione che i paesaggi evolvono col tempo, per effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. La Convenzione europea sul paesaggio focalizza gran parte dei suoi obiettivi sulla necessità di una migliore salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio. La "salvaguardia" riguarda i provvedimenti che occorre prendere allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore. La "gestione dei paesaggi" è diretta a realizzare lo sviluppo sostenibile, nel senso che i provvedimenti debbono mirare la garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione deve essere dinamica e deve tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni. La "Pianificazione dei paesaggi" deve tendere a porre in essere un processo formale di studio, di progettazione e costruzione di nuovi paesaggi al fine di ristrutturare in modo radicale i paesaggi degradati (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). La Convenzione europea sul paesaggio insiste sulla necessità di un equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione, tenendo sempre presente che i paesaggi non possono essere congelati ad un determinato stadio della loro evoluzione, ma occorre accompagnare i cambiamenti futuri, che avvengono per effetto dei processi naturali ed umani, riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi nel senso di preservare ed arricchire tale diversità per una migliore qualità della vita. La Convenzione si applica a tutto il territorio dei Paesi aderenti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, il paesaggio terrestre e acquatico, come pure le aree marittime. L'originalità di questa Convenzione è da individuare, soprattutto, nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità della vita delle popolazioni locali. Gli Stati aderenti hanno l'obbligo di porre in essere provvedimenti nazionali il cui obiettivo deve essere quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei, usufruendo di un'idonea cooperazione europea. Tutte le Parti aderenti alla Convenzione debbono applicare la disciplina della Convenzione stessa con delle misure amministrative appropriate, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell'autonomia locale. In tal senso agli enti locali e regionali deve essere garantita la massima partecipazione al processo di applicazione della Convenzione. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure affidati ad ogni livello (nazionale, regionale e locale) e stabilire delle norme per il coordinamento, anche in relazione agli strumenti urbanistici e alla pianificazione ambientale. Occorre, altresì, tener conto del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure in tutte le politiche settoriali suscettibili di influenzare la qualità del paesaggio. Gli Stati debbono, altresì, riconoscere giuridicamente il paesaggio perché questo appartiene ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. In tale prospettiva, debbono essere posti in essere programmi pluridisciplinari di formazione per gli amministratori eletti, il personale tecnico delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri enti pubblici e privati, interessati. Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della Convenzione è affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (Co-Dbp) e al Comitato del patrimonio culturale (Cc-Pat) che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, operano nel campo d'attività trattate nelle disposizioni della Convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. La Convenzione sul paesaggio si distingue sia sul piano formale che su quello sostanziale dalla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco del 16 novembre 1972. Queste due Convenzioni hanno vocazioni distinte: una regionale, l'altra mondiale, al pari della diversa natura delle due organizzazioni. La Convenzione del Consiglio d'Europa deve essere considerata come complementare rispetto a quella dell'Unesco. Sul piano sostanziale la Convenzione del Consiglio d'Europa raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale ed eccezionale, ma non contempla i monumenti del patrimonio culturale, a differenza della Convenzione dell'Unesco. In ogni caso il suo obiettivo principale non è identificare un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale, ma determinare un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i paesaggi. Ognuno dei due testi possiede, pertanto, una propria specificità. Nella Convenzione europea del paesaggio è, altresì, stabilito che, nel caso sorgano dei conflitti con altri strumenti giuridici internazionali, si applicano le disposizioni più rigorose.