Dividere tra Stato e regioni le competenze relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. Definire i margini di alienabilità del nostro patrimonio. Sono gli obiettivi finali del codice dei Beni culturali recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Ne difende la bontà, illustrando i punti di forza e quelli innovativi, uno degli artefici del testo, il consigliere di Stato Mario Luigi Torsello, responsabile dell'ufficio legislativo del ministero guidato da Giuliano Urbani. Porta la sua firma un capitolo del primo Annuario dei beni culturali pubblicato dal Touring Club, che da qualche giorno è stato presentato nel dicastero di via del Collegio Romano. Il provvedimento da poco varato attribuisce allo Stato la potestà sulla tutela e alle regioni quella sulla valorizzazione, con qualche eccezione: "È stata ricercata una soluzione equilibrata - scrive Torsello - prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione. Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela -aggiunge - si è tenuto conto della necessità di assicurare sull'intero territorio nazionale un'azione il più possibile coerente e rispondente a una logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore così delicato, frammentazioni e disparità. (...). Si è individuato nel ministero il titolare 'naturale' delle funzioni sopradette (...). Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività". A proposito del paesaggio, l'autore del testo spiega che le preoccupazioni sollevate recentemente dalle associazioni ambientaliste "sono infondate. Anzi, finalmente - spiega - ci riappropriamo di una materia di tutela del paesaggio che avevamo delegato alle regioni, le quali l'avevano subdelegata ai Comuni". Sulla questione tanto discussa della regola del silenzio-assenso (in base alla quale i soprintendenti regionali hanno tempo 120 giorni per fornire il proprio parere su un bene alienabile) Torsello ribadisce che si tratta di una norma valida in prima applicazione, tendente a scomparire quando il codice sarà a regime. Nel merito, Torsello precisa nella relazione da lui stesa: "È stato innanzitutto affermato il principio che i beni culturali appartenenti al demanio dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali non possono essere alienati o formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dallo stesso codice, in modo da riportare unità e chiarezza nella disciplina di settore. Sulla base di tale principio si è quindi provveduto a individuare un nucleo di beni culturali demaniali sottratti in modo assoluto alla circolazione. In via provvisoria e cautelare, è stata poi,disposta l'inalienabilità di tutte le cose immobili e mobili ultracinquantennali e di autore non più vivente, di appartenenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta la prevista verifica del loro effettivo interesse culturale". "Fissato l'ambito di ciò che non può essere alienato, il Codice provvede a disciplinare condizioni e modi per l'alienazione degli altri beni culturali pubblici, distinguendo tra demaniali e non demaniali. Il sistema introdotto prevede in ogni caso l'autorizzazione del ministero; ma i procedimenti e le condizioni per il rilascio dell'assenso alla vendita sono diversificati a seconda che si tratti di beni immobili demaniali ovvero di altri beni, acquistando particolare rilievo per i primi il profilo dell'utilizzazione. Per tali beni è dunque stabilito che l'autorizzazione ministeriale possa essere rilasciata solo se dalla vendita non derivi danno alla loro conservazione e non risulti menomata la loro pubblica fruizione; e se nel provvedimento autorizzatiyo siano indicate le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico-artistico degli immobili e comunque tali da non recare danno alla loro conservazione".