BENI CULTURALI Entrata in vigore una norma che finalmente salvaguarda antiche malghe, casali, forni, baite, masi, case coloniche e stalle sparse nel territorio Ai proprietari viene garantito un contributo che arriva fino al 50 per cento della spesa necessaria per eseguire il restauro Antiche malghe, casali, forni, baite, masi, case coloniche, stalle. Per la prima volta, lo Stato si preoccupa dei «monumenti poveri» della storia, i fabbricati rurali di cui sono punteggiate le campagne, gli alpeggi, i boschi. Dal 17 gennaio è entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la legge n378del 2003, che fu approvata definitivamente dalla Commissione Beni Culturali del Senato, riunita in sede legislativa, il 10 dicembre del 2003. La legge - lo spiega l'articolo 1 - «ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le architetture rurali, gli insediamenti agricoli, gli edifici o fabbricati rurali realizzati tra il secolo XIII e il secolo XIX e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale». Lo stanziamento triennale è di otto milioni di con una semplice circolare, il Ministero, d'intesa con le Soprintendenze, emanerà le norme tecniche per gli interventi di recupero. Entro la fine del 2004 i fondi dovrebbero quindi poter essere concretamente utilizzati». «Le somme stanziate - riconosce Favaro - sono poca cosa, ma sono un inizio: ma i soldi dello Stato, essendo i restauri di competenza regionale, servono da incentivo, debbono innescare un meccanismo virtuoso che parte dai proprietari degli edifici rurali, e che passa attraverso uno sforzo comune, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e dei privati». La legge individua come beneficiari dei fondi statali i proprietari o titolari degli edifici, riconoscendo loro un contributo fino al 50 della spesa necessaria per il restauro. Il meccanismo di tutela predisposto dalla legge affida alle Regioni il compito di individuare «le diverse tipologie di architettura rurale» esistenti e tipiche di ciascuna zona. «La prima cosa positiva di questa legge - sottolinea il senatore Veneto Gian Pietro Favaro, 62 anni, di Forza Italia, membro della Commissione Beni culturali di Palazzo Madama - è proprio l'introduzione dell'obbligo, per le Regioni, di effettuare una catalogazione delle tipologie architettoniche rurali tradizionali. Successivamente, l'erogazione concreta del contributo. «La finalità della legge - avverte Favaro - è anche quella di favorire, dove e quando è possibile, la continuità della destinazione d'uso degli edifici rurali tradizionali, quindi il loro concreto utilizzo per gli scopi e le funzioni originarie. Ma la legge non vincola l'erogazione del contributo all'uso agricolo o rurale originario, e quindi ammette ai benefici tutti i proprietari in quanto tali, anche se non agricoltori, e anche se l'uso dell'immobile sarà diverso, purché il restauro e la valorizzazione dell'edificio storico rispetti i caratteri della tipologia architettonica tradizionale».