LA PREMINENZA DELL'INTERESSE A UN'ECOLOGIA EQUILIBRATA La tendenza crescente ad affermare i diritti delle generazioni future evidenzia l'inquietudine per gli usi attuali delle risorse e per i loro effetti, che possono manifestarsi oltre l'orizzonte delle generazioni presenti; il dovere di sostenibilità per la conservazione del patrimonio naturale assume una nuova dimensione ed è proiettato nella prospettiva del tempo. La questione ambientale assume una dimensione per un lato sopranazionale e per l'altro transgenerazionale; accanto al diritto dell'ambiente va delineandosi un diritto delle generazioni future che non è solo il diritto alla conservazione dell'ambiente ma anche allo sviluppo economico, al lavoro, in altre parole, salvaguardare le aspettative dei futuri cittadini. La stessa nozione di sviluppo sostenibile consacrata nel documento di Rio de Janeiro del 1992, è finalizzata al diritto delle generazioni future affinché queste abbiano risorse naturali per poter sopravvivere. La stessa biodiversità è vista in relazione al diritto delle generazioni future, come il principio di pari opportunità tra le diverse generazioni, in altre parole le generazioni future devono avere le stesse opportunità delle generazioni presenti. Anche il diritto alla pace è da assumere come affermazione di un diritto delle generazioni future, del resto in molte Convenzioni e Trattati internazionali è ribadito che la pace è un elemento fondamentale non solo per il vivere civile ma anche per assicurare prospettive alle generazioni future. L'art. 39 della Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite nota come la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati afferma che: "La protezione, la preservazione e la valorizzazione dell'ambiente per le generazioni presenti e future sono responsabilità di tutti gli Stati". L'Agenda 21 e la Dichiarazione di Rio del 1992 affermano che: "Lo sviluppo deve avvenire su basi sostenibili così da venire incontro ai bisogni della presente e delle future generazioni". In tal senso, la Convenzione sulla biodiversità con annessi, sottoscritta a Rio de Janeiro, il 5 giugno del 1992, statuisce che: "() determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future () l'uso durevole significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ritmi tali da salvaguardare le esigenze e aspirazioni delle generazioni future". Molte sono le norme di diritto internazionale che esplicitamente riconoscono un vero e proprio diritto delle generazioni future come diritto fondamentale della persona umana, basta ricordare la Convenzione Africa-Caraibi-Pacifico e il Trattato di Maastricht ove si afferma che l'obiettivo è () migliorare le condizioni di vita delle popolazione e di salvaguardare quelle delle generazioni future. Nell'ambito della legislazione italiana varie sono le discipline che hanno recepito la nozione di diritto delle generazioni future, infatti, l'art. 1, comma 2, della legge n. 36 del 5 Gennaio del 1994, Disposizioni in materia di risorse idriche, afferma che "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale". Nell'ordinamento italiano l'art. 2 della legge n. 349, del dicembre 1991, legge quadro sulle Aree naturali protette, afferma che () l'intervento dello Stato per la conservazione delle aree naturali protette è finalizzato alla loro conservazione per le generazioni presenti e future. Una società umana non può sopravvivere se la sua cultura non è trasmessa di generazione in generazione, quindi è ipotizzabile un diritto delle generazioni future anche alla trasmissione del patrimonio culturale, ovvero alle proprie tradizioni culturali e alla totalità dei beni culturali che, del resto, sono la vera "testimonianza avente valore di civiltà", affidata alle generazioni future per l'esatta conoscenza delle proprie radici. L'art. 9 della Costituzione italiana chiama la Repubblica a tutelare il patrimonio storico-artistico-culturale della Nazione per poterlo poi consegnare alle generazioni future. Nell'art. 9 è anche individuabile lo stesso concetto di tempo e l'idea di progresso inteso come crescita di generazioni. Riconoscere e dare sistemazione giuridica al diritto delle generazioni future, al di là del "curator ventris" rappresenta un momento qualificante della nostra cultura e della coscienza collettiva del tempo presente. Passando ora ad affrontare il tema dell'eventuale tutela processuale dei diritti in parola, vorrei premettere che il criterio di ricerca utilizzato per trarre delle conclusioni è stato quello di verificare se essi siano mai stati messi alla base o, almeno, menzionati in decisioni giudiziarie riguardanti il diritto dell'ambiente, lasciando ad un esame successivo il delicato problema della legittimazione processuale. Due sentenze della nostra Corte Costituzionale, la n. 259 e la n. 419, entrambe del 1996, sono di grande interesse. Si riferiscono ambedue ad una questione sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e nella motivazione fanno riferimento alla salvaguardia del diritto delle generazioni future all'integrità del patrimonio ambientale, diritto all'ambiente che la Corte espressamente riconosce essere un diritto fondamentale dell'uomo. L'art. 1, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si porrebbe in contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3, 32), a detta della Suprema Corte, in quanto il regime di pubblicità delle acque sia superficiale che sotterranee sarebbe giustificato dalla limitatezza del bene in oggetto e dalla necessità, quindi, di un maggiore intervento pubblico a tutela di questo bene primario. Poiché il diritto delle generazioni future ad un uso razionale delle risorse da parte delle attuali generazioni, è entrato nella motivazione di decisioni di un Tribunale di così alto grado, fa ben sperare per il futuro in merito all'effettività delle affermazioni legislative riguardanti la sostenibilità dello sviluppo e sarebbe naturalmente auspicabile che tale tendenza fosse confermata, sia a livello di Suprema Corte che, possibilmente, in ambito europeo. Un altro problema è quello relativo alla legittimazione processuale. Intendo riferirmi, cioè, a ciò che concerne l'individuazione dei soggetti legittimati a promuovere un'eventuale azione in difesa dei diritti delle generazioni future. È di particolare interesse, a questo proposito, anche se ci porta fuori dell'ambito comunitario, la sentenza del 30 luglio 1993 della Corte Suprema delle Filippine nel caso Minors Oposa. Si trattava del caso di un gruppo di minorenni filippini i quali agirono in giudizio contro delle concessioni per lo sfruttamento del legno e perché fosse vietato il rilascio o il rinnovo di licenze per tale attività, in tal senso invocando il loro diritto ad impedire che le foreste fluviali delle Filippine fossero danneggiate. L'elemento d'innovazione, quasi "rivoluzionario", di questa sentenza, consiste nel fatto che la Suprema Corte Filippina, oltre ad aver sancito che il diritto ad un'ecologia equilibrata e sana costituisce un preminente valore costituzionale in quanto connaturato ad esigenze fondamentali di conservazione e riproduzione del genere umano, è arrivata a riconoscere il diritto d'azione popolare ai minorenni in quanto rappresentanti nello stesso tempo la propria e la generazione non ancora nata. Trarre delle conclusioni a questo punto sarebbe avventato, in considerazione del fatto che gli esempi riportati sono troppo pochi, perché creino la ragionevole aspettativa che la tendenza in atto sia nella direzione di dare effettiva applicazione al diritto delle future generazioni. In ogni caso, si può auspicare che anche le associazioni ambientalistiche nell'ambito delle proprie competenze finalizzate alla protezione dell'ambiente, possano ricomprendere una legittimazione processuale a tutela del diritto delle generazioni future
Sentenze rivoluzionarie sanciscono il principio: preminenza dell'interesse a un'ecologia equilibrata
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