La storia L'evoluzione parlamentare del Ddl delega sull'ambiente. 19 ottobre 2001. Il Governo presenta alla Camera il Ddl sulla delega ambientale 19 ottobre 2001 II Ddl sulla delega ambientate viene approvato dalla Camera. Nel testo Montecitorio ha inserito un articolo secondo il quale «il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici e ambientali» 14 maggio 2003. Il Senato approva II Ddl con modifiche. Palazzo Madama pone paletti più severi alla norma sulla depenalizzazione prevedendo che sia consentita solo per lavori difformi dall'autorizzazione e a patto che queste diversità non abbiano comportato aumenti di volumi e superfici 15 ottobre 2003. La Camera approva ulteriori ritocchi e soprattutto estende l'applicazione della norma sulla depenalizzazione. Vengono ammessi anche i lavori compiuti senza autorizzazione e scompaiono i limiti relativi a volumi e superficie gennaio 2004. Il relatore del provvedimento Giuseppe Specchia (An) propone un emendamento che punta a cancellare definitivamente la possibilità di estinzione dei reati connessi agli abusi ambientali ROMA Indietro tutta sulla depenalizzazione dei reati ambientali. Dopo le polemiche delle ultime settimane il Governo cambia rotta: la possibilità di estinzione del reato per interventi irregolari commessi su aree vincolate non verrà solo limitata ma completamente cancellata. Il relatore del disegno di legge sulla delega ambientale, Giuseppe Specchia (An), ha già presentato l'emendamento che elimina quest'ipotesi, ora prevista dal comma 32 dell'articolo 1 del Ddl. La commissione Ambiente di Palazzo Madama che sta esaminando il Ddl voterà la proposta di modifica la prossima settimana. «L'approvazione è praticamente certa spiega Specchia poiché su questo emendamento c'è l'accordo dell'Esecutivo». Il Ddl deve quindi passare al vaglio dell'Aula del Senato dove non è stato ancora calendarizzato. Secondo Specchia, il via libera dovrebbe arrivare entro febbraio. Il provvedimento tornerà quindi alla Camera dei deputati. «Alla fine aggiunge Specchia abbiamo optato per una soluzione radicale che a me sembra la più giusta. Il risultato sarà che verrà cancellato l'intero comma 32 dell'articolo 1». Appena qualche settimana fa Specchia aveva presentato un altro emendamento che prevedeva solo l'eliminazione delle modifiche estensive alla possibilità di depenalizzazione introdotta dalla Camera. Ora invece il ripensamento diventa integrale. Inizialmente il testo che il Senato aveva approvato e inviato alla Camera ammetteva l'estinzione delle sanzioni penali per abusi "contenuti". Era ammessa cioè soltanto per i lavori difformi da quanto previsto nell'autorizzazione a patto però che questa diversità non avesse comportato aumenti dei volumi o delle superfici. Nulla da fare, inoltre, nel caso in cui l'autorizzazione non fosse stata proprio richiesta o rilasciata. La Camera aveva invece allargato il campo cancellando questi due paletti. In un primo tempo Specchia aveva quindi presentato un emendamento volto a eliminare le modifiche introdotte da Montecitorio e a ripristinare il testo del Senato. Con quest'ultimo emendamento l'eliminazione diventa invece radicale. L'obiettivo non è solo quello di eliminare una norma che aveva scatenato molte polemiche degli ambientalisti, ma anche di evitare contrasti con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, già approvato in via definitiva e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Il Codice, che entrerà in vigore il 1 maggio, esclude infatti in maniera categorica la possibilità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria «successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi». E sempre a proposito dell'autorizzazione paesaggistica (non in sanatoria), passaggio obbligato per qualsiasì intervento edilizio in aree protette, il decreto Urbani dimezza l'iter spingendosi fino a cancellare il potere di veto del Sovrintendente. Con la nuova procedura infatti il rappresentante del ministero interviene solo in fase preventiva, ovvero quando la Regione esamina la richiesta di nulla osta. E in ogni caso il Codice ammette che l'autorizzazione sia rilasciata «anche in difformità dal parere della sovrintendenza» (articolo 147). Dunque a decidere l'ammissibilità delle opere sarà di fatto la Regione (o il Comune se questa funzione gli è stata delegata) e non, come accade oggi, anche il Sovrintendente che esercita un controllo «a valle». Questo è uno dei punti che ha sollevato più polemiche da parte delle associazioni ambientaliste. «Gli uffici regionali per la maggior parte non hanno tecnici competenti in grado di leggere i progetti commenta Patrizia Santilli, responsabile ufficio legale Wwf mentre solo le Sovrintendenze hanno architetti, ingegneri e geologi in grado di studiare le carte e dì capire il paesaggio». L'altra grande novità del Codice unico riguarda le aree vincolate per legge in base alla legge Galasso (tra cui rientrano fasce costiere e fluviali, montagne, parchi e zone archeologiche). Il decreto mira a superare gli automatismi nella tutela (che avevano portato a vincolare circa il 47 del territorio) e stabilisce che la protezione duri fino all'approvazione da parte delle Regioni dei piani paesistici. Anche in questo caso quindi è all'ente territoriale che viene affidato il delicato compito di delimitare le porzioni del proprio territorio da tutelare.