Patrimonio culturale nazionale sono anche i paesaggi italiani. Non è irragionevole, quindi, che il comune pretenda il risarcimento del danno ambientale, e contemporaneamente ordini il ripristino dei luoghi, se sono stati demoliti senza autorizzazione, edifici realizzati all'inizio del '900 nell'area golenale del Po. Per il tribunale amministrativo per la Lombardia, sezione prima di Brescia, il comune di Gussola ha operato correttamente nell'imporre l'ordinanza di ricostruzione, in quanto il Prg subordina ogni intervento edilizio nell'area golenale all'approvazione di un piano di recupero che, nella fattispecie, non c'è stato. Insomma, a nulla rileva il fatto che gli edifici fossero fatiscenti. La naturalità di un territorio, precisa la sentenza n. 829 del 19 luglio 2008, non è costituita soltanto dagli elementi propriamente naturalistici ma anche dalla morfologia assunta per effetto dell'intervento umano nel corso del tempo quando sia stato rispettato l'equilibrio con l'ecosistema. Le cascine rurali storicamente insediate nelle aree golenali dei fiumi, sottolinea il collegio, corrispondono normalmente a tale requisito, e questo vale anche per gli edifici oggetto del ricorso, che sono stati realizzati all'inizio del 1900 con l'utilizzo di materiali poveri e di legno dolce. Di conseguenza, afferma la sentenza, la demolizione integrale non può essere considerata un'opzione praticabile neppure nel caso di presunto pericolo per l'incolumità pubblica. Non si può escludere, precisa il tribunale lombardo, che lo stato di abbandono determini nel tempo la completa rovina degli edifici. Tuttavia, tale prospettiva non può essere utilizzata per cancellare, già da subito, gli immobili dal territorio. Contraria alla demolizione degli edifici si era espressa anche la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Brescia, Cremona e Mantova, chiamata dal comune di Gussola a esprimersi in merito all'autorizzazione paesistica prevista dal d.lgs. 422004, il cosiddetto codice Urbani. Secondo il titolare dell'azienda agricola, la richiesta del comune di procedere alla ricostruzione dell'immobile, già parzialmente demolito, all'atto del sopralluogo dei tecnici del comune, con un intervento di restauro e risanamento conservativo, nonché al risarcimento per il danno causato dall'immobile abbattuto, è spropositata; ma il tribunale gli ha dato torto.
Il Tar Lombardia dà ragione all'amministrazione. Paesaggio risarcito. L'immobile d'epoca non si tocca
Il comune di Gussola ha richiesto al tribunale amministrativo per la Lombardia di procedere alla ricostruzione di un immobile, già parzialmente demolito, e al risarcimento per il danno causato dall'immobile abbattuto. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Brescia, Cremona e Mantova aveva espresso opposizione alla demolizione degli edifici. Il tribunale ha riconosciuto che il comune ha agito correttamente nell'imporre l'ordinanza di ricostruzione, poiché il piano di recupero non era stato approvato.
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