Un quadro di Picasso potrà essere portato all'estero dalla proprietaria (la vedova del collezionista Bilotti, a cui è intitolato un museo di Roma) anche se il ministero per i Beni culturali ne ha dichiarato la rarità. È questo l'orientamento del Tar Lazio (sentenza 77562008), che ha annullato il diniego di esportazione e il vincolo sul quadro «Le verre» (il bicchiere). I giudici ritengono il decreto sul vincolo storico-artistico (che dichiara il bene culturale di particolare interesse) «sintetico, assiomatico e immotivato»: quindi va riscritto in modo più articolato se non si vuole che l'opera del Maestro esca definitivamente dal patrimonio italiano. La pronuncia nasce dal fatto che ogni opera d'arte di particolare importanza può essere portata all'estero solo con un attestato di libera circolazione del ministero (articolo 68, decreto legislativo 422004). Una procedura chiesta anche dalla proprietaria del Picasso, che ha ricevuto un diniego all'esportazione definitiva. L'opera doveva, quindi, restare nel territorio nazionale, come elemento del patrimonio culturale, utile a preservare la memoria della comunità italiana. Queste motivazioni sono state contestate dal proprietario dell'opera, che ha iniziato una lite sul delicato terreno dell'arte "d'avanguardia". Per valutare la libera esportazione dell'opera, i giudici hanno premesso di poter esaminare solo la congruità delle motivazioni poste dal ministero a base del vincolo: mancando regole specifiche della disciplina, sono infatti possibili giudizi opinabili, anche sé resi da esperti. Giudizi che, oltretutto, potrebbero mutare nel tempo per l'affinamento dei gusti, dei valori estetici e per il diverso gradimento delle opere da parte dei «cittadini-fruitori». Consapevoli dei limiti al proprio giudizio, i magistrati hanno accolto il ricorso osservando che il ministero non aveva dimostrato la rarità dell'opera né valutato «la frequenza e la disponibilità di opere analoghe, che potrebbero essere eventualmente già presenti in musei o collezioni private in plurimi esemplari». Pur non esaminando direttamente il quadro, il Tar fa anche osservazioni sui materiali usati da Picasso, perché l'autore aveva realizzato collage con materiali "decontestualizzati" (carta da parati, pezzi di giornali e carta da imballaggio di merci esotiche). Una tecnica, secondo i giudici, «notoriamente comune dell'epoca» che avrebbe dovuto convincere della possibilità di esportare il quadro, in quanto «tipica dell'artista e della sua cerchia, al punto da esser proposta in analoghi soggetti con gli stessi materiali». Stesso ragionamento è stato utilizzato per valutare l'«estrema libertà decorativa» espressa dal quadro: questa libertà, dicono i giudici, non mancava nell'ambiente artistico in cui il Maestro operava, costituiva una caratteristica tipica dell'arte di avanguardia e quindi avrebbe potuto chiarire il periodo di realizzazione dell'opera, senza attribuire una specifica significatività storico-artistica Sottolinea infine il Tar che l'opera avrebbe potuto esprimere un particolare valore se fosse stata parte di una collezione privata di rilevante interesse: il quadro, però, anche se appartenuto a importanti collezionisti come Riccardo Jucker e il Comune di Milano, era ormai fuoruscito da qualsiasi raccolta. Aveva perso, quindi, come opera singola, la tutela che la legge accorda ai patrimoni artistici a rischio di dispersione.