Siamo talmente abituati a chiamare le opere d'arte e architettura e le memorie archeologiche «beni culturali» che raramente ci soffermiamo a riflettere sulla storia e sui diversi significati di questa definizione: in particolare non consideriamo la possibile lettura economica che ha il primo dei due termini. Lettura che potrebbe essere rafforzata dal fatto che i nostri beni culturali compongono, tutti insieme, il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e demoetnoantropologico (così si diceva) del nostro paese. Anche il termine «patrimonio», tutto sommato, si porta dietro una certa connotazione economica che potrebbe suggerire una ulteriore possibilità di cattiva interpretazione. Queste riflessioni non possono certo giustificare chi si approfitta dei significati sottesi e pensa di far cassa alienando i beni pubblici - con la scusa di contribuire al risanamento del deficit dello Stato - trattando le opere alla stregua di merci o gestendo i musei come se fossero aziende. Sarebbe meglio ricordare che i termini in questione hanno una storia recente, iniziata nel maggio del 1954 a L'Aja, dove si è svolta, come conseguenza delle distruzioni causate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, la prima Convenzione europea per la protezione di tutti i beni culturali dai rischi di un nuovo conflitto armato. Questi nuovi termini sono stati introdotti anche in Italia: prima nel nostro lessico (1964: i lavori della Commissione Franceschini per la «Salvezza dei beni culturali in Italia») e solo successivamente nella nostra legislazione (1975: istituzione del ministero dei beni culturali), per allargare il campo e gli strumenti della conservazione del «patrimonio». Per allargare, soprattutto, la concezione filosofica sulla quale si fondava la nostra antica legislazione di tutela e, di conseguenza, la pratica di chi la applicava: specialmente le antiche soprintendenze che erano diventate gli uffici territoriali periferici del neonato ministero. Era ormai possibile - per mezzo dei nuovi concetti - salvaguardare e difendere meglio testimonianze artistiche e bellezze naturali che alla collettività appartengono perché della collettività riflettono identità e storia. Da una impostazione idealista, attenta ai valori estetici prima che materiali (o, meglio, che tendeva a identificare la materia nella forma) si è passati a una concezione più oggettiva e materialista dei molteplici oggetti che compongono il nostro patrimonio artistico tanto straordinariamente distribuito e stratificato sul territorio nazionale: i beni culturali sono infatti «testimonianze materiali aventi valore di civiltà» (si diceva). Dunque, non è il valore economico che si nasconde dietro i termini «beni» e «patrimonio» ciò che li rende tanto importanti, bensì la concezione più ampia che essi veicolano e, soprattutto, l'idea guida che realizzano: la conservazione degli oggetti (documenti e monumenti) per la trasmissione alle generazioni future del patrimonio, testimonianza viva della nostra storia oltre che eccezionale occasione di conoscenza, educazione e crescita culturale per tutti. Comprendendo questo, diventa subito chiaro che, nel campo dell'amministrazione dei beni culturali, la parola «conservazione» - intreccio virtuoso di tutela, valorizzazione ed anche promozione - deve essere intesa in senso completamente positivo. Per spiegare meglio: non in senso opposto a innovazione: termine, questo, che al contrario, non sempre produce effetti salutari per il patrimonio. Acquisiti questi elementi e questa terminologia, che ci orientano in un panorama giuridico (e interpretativo) che non ci deve più ingannare, è possibile esaminare meglio il problema che ci sta a cuore: i fatti più recenti - specialmente l'attuale ordinamento legislativo - ma anche il precedente processo di trasformazione che si inseriva nel quadro del riordinamento amministrativo e istituzionale della fine degli anni 90, che in un certo senso ha permesso, se non prodotto, il preoccupante assetto attuale. La situazione è, infatti, grave: i segnali d'allarme delle associazioni ambientaliste che da mesi risuonano nell'assordante silenzio delle istituzioni, sono purtroppo ben fondati. La tutela del nostro patrimonio, che la Costituzione garantisce in uno dei suoi principi fondamentali (art. 9) e continua, nonostante le riforme «federaliste» del 2001 che hanno trasferito tanti poteri e funzioni alle regioni, ad affidare saldamente allo Stato (art. 117 del nuovo titolo V), sembra essere davvero in pericolo. Con la presentazione al consiglio dei ministri del nuovo Codice dei Beni Culturali, integrato all'ultimo momento dall'articolo sul silenzio-assenso solo pochi giorni dopo l'emanazione del decreto legislativo (8 gennaio 2004 n. 3) che riorganizza (e sostanzialmente depotenzia) il ministero che proprio di questi beni dovrebbe occuparsi, si svelano le vere intenzioni del governo sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Primi a farne le spese saranno gli uffici periferici territoriali ridotti all'osso, che dovranno affrontare le verifiche dell'«interesse culturale» dei beni di proprietà pubblica che il nuovo codice permette di alienare. Sarà molto difficile approntare i vincoli che dovranno essere emessi per impedirlo, tutti da farsi sulla base di una catalogazione del patrimonio spesso insufficiente; e in tempi record per non far scattare il tranello del «silenzio assenso» e quindi la vendita. La minaccia che aleggiava sulle bellezze italiane dagli inizi della presente legislatura, sotto forma di provvedimenti temerari come quello che favoriva la privatizzazione dei musei (art. 33 della finanziaria del 2002) o quello che permetteva la dismissione del patrimonio demaniale con la cartolarizzazione e l'istituzione della Patrimonio Spa (legge salvadeficit 1122002) che apparivano talmente scoordinati da sembrare ai più inoffensivi, anche perché inseriti in manovre economiche generali, si è concretizzata in un ben preciso disegno sorretto dal palese accordo del ministro dell'economia Giulio Tremonti e di quello per i beni e le attività culturali Giuliano Urbani. Un disegno che non riguarda solo il «patrimonio storico artistico della nazione», che, stando alla Costituzione (il già ricordato art. 9), il ministro per i beni e le attività culturali dovrebbe tutelare (e non far fruttare come suggerisce quello dell'economia), ma anche la cultura e gli strumenti con cui, almeno da un secolo, l'azione della tutela è stata esercitata, nell'inscindibile intreccio di conoscenza, protezione e valorizzazione del patrimonio nazionale. Un disegno all'interno del quale diventano improvvisamente efficaci quei provvedimenti incoerenti, che favoriscono il privato, penalizzano il pubblico e che fino a ieri sarebbe stato piuttosto difficile realizzare, nonostante la strada spianata lasciata all'attuale governo dalla riforma Bassanini sul decentramento e la semplificazione amministrativa, avviata dalla legge 591997 e messa in atto, sul fronte dei beni culturali, dai numerosi provvedimenti che da essa discendono in modo piuttosto contraddittorio riguardo a indirizzi e obiettivi. Il nuovo codice è stato approvato dal consiglio dei ministri dopo la discussione nelle commissioni di settore di camera e senato e aver raccolto i pareri della conferenza unificata Stato Regioni, ma non quelli di chi dovrà fare i conti quotidianamente con le innovazioni introdotte dai suoi articoli. Per esempio d'ora in poi vi è la possibilità - a scanso di ogni logica conservativa - di un ricorso interno contro il vincolo, che costringerà il Ministero, indebolito e non più autorevole, a difendersi dalla sua stessa gabbia normativa facendo ricorso al Tar...). Dal 15 gennaio tutto questo è legge anche se il testo definitivo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Una legge che deriva, alla stregua del decreto che ha appena riorganizzato il ministero (riformato nel 1998 dalla sinistra con una di quelle leggi che discendono dalla riforma Bassanini, decreto legislativo 3681998 e successivo regolamento 4412000), da una «legge delega» del luglio del 2002. Delega che, a circa un mese dalla conversione del decreto che istituiva la Patrimonio Spa., dava mandato al governo di riscrivere la legge di tutela e, contemporaneamente, ristrutturare il ministero alla luce delle novità amministrative introdotte dalla riforma costituzionale dell'autunno precedente. I compiti della delega erano quelli di armonizzare alla legislazione di tutela i nuovi rapporti tra Stato e regioni, che la riforma del Titolo V sanciva, in virtù del processo di decentramento inaugurato dalla già richiamata legge Bassanini 591997. Riforma costituzionale che, per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali, non faceva che confermare ciò che le leggi della fine degli anni Novanta avevano anticipato, ovvero una sconsiderata separazione tra tutela (una delle competenze dello stato che non vengono trasferite) e valorizzazione (una di quelle, invece, che sono devolute alle regioni e, in ragione del principio di sussidiarietà verticale - che dovrebbe «avvicinare lo stato al cittadino», come indica la normativa europea - agli enti locali territoriali). Il nuovo codice, invece, oltrepassa ampiamente i limiti della delega e, invece di armonizzare, si propone di stravolgere i fondamenti della tutela italiana, presi a modello dai sistemi legislativi stranieri. E' dalla metà degli anni Settanta, dalla nascita delle regioni e dalle prime leggi che cominciavano a devolvere ad esse poteri e compiti dello stato (gli stessi anni nei quali veniva istituito il ministero dei beni culturali), che si cerca di ridare forma alla legislazione di tutela, provando a riscrivere le due leggi del giugno 1939 (la 1089 e la 1497) che, fino a ieri, proteggevano, riordinate in un testo unico emanato alla fine del 1999 dal governo di centrosinistra, le cose di interesse artistico e le bellezze naturali. Ma nessun progetto era riuscito ad andare in porto anche perché le leggi del ministro Bottai, sostenute da successivi provvedimenti avevano ancora un'ottima architettura protezionista, poggiata sulla certezza del diritto pubblico. Tra i successivi provvedimenti che, nel corso degli anni, hanno potenziato la normativa del settore, bisogna ricordare - nel bene - la legge Galasso del 1985 sulla tutela del paesaggio, le cui acquisizioni risultano cancellate dall'attuale codice; ed anche - nel male - la legge Ronchey del 1993, dalla quale muove il processo di privatizzazione dei musei pubblici in corso. Tra gli strumenti più importanti delle leggi, che salvaguardavano senza esclusione il patrimonio nazionale pubblico ma tutelavano anche i beni facenti parte del patrimonio della collettività pur non essendo di pubblica proprietà (sia i beni ecclesiastici sia, soprattutto, i beni di proprietà privata) vi era il vincolo: la possibilità che il ministero aveva di riconoscere in un dato oggetto (o edificio) l'esistenza di un «interesse artistico» (o storico, architettonico, urbanistico, paesistico). In virtù della formale dichiarazione di questo interesse l'opera in questione (o il palazzo) veniva vincolata e sottoposta alla legislazione di tutela che già proteggeva, senza bisogno di nessuna speciale dichiarazione, tutto il patrimonio pubblico. Legislazione che non limitava la proprietà «privata» del bene (che poteva essere venduto nel caso di immobili oppure circolare piuttosto liberamente nell'Unione Europea nel caso di opere mobili) ma che ne impediva la distruzione, dispersione, trasformazione o il semplice sfruttamento per fini diversi da quelli previsti dalla legge. Insomma ne garantiva la corretta conservazione e, soprattutto, il pubblico godimento. Il nuovo codice, che cancella inesorabilmente alcuni dei pilastri fondamentali della tutela, rovescia i termini e introduce la dichiarazione di interesse per i beni pubblici, anche quelli precedentemente sottoposti a regime demaniale. Da adesso, in barba agli articoli del codice civile (822-823) che decretano l'inalienabilità dei beni demaniali, il patrimonio pubblico potrà essere venduto se l'ufficio preposto (una delle soprintendenze territoriali depotenziate) non riuscirà a procedere alla verifica dell'interesse storico-artistico e a compilare la «dichiarazione» nei tempi previsti dall'incombere del «silenzio-assenso». Al contrario di prima, quando semmai doveva essere dimostrato il contrario (l'assenza di interesse) l'onere della prova spetta alla difesa che dovrà ricostruire, sulla base di una ricognizione non ancora esaustiva del patrimonio statale e degli elenchi che gli enti locali (anche regioni, province e comuni ed altri enti pubblici possiedono beni che più di altri rischiano di essere dismessi) dovrebbero consegnare, la sussistenza dell'interesse per evitare la vendita dell'immobile. Sorte peggiore toccherà ai beni ambientali, che prima facevano parte del demanio necessario dello stato, che non potranno più essere tutelati, come prevedeva la legge Galasso e vincolati dalle soprintendenze, bensì rientreranno nei piani paesistici di spettanza regionale. Agli uffici periferici del ministero, che prima avevano l'ultima parola, resta giusto la possibilità di emettere un parere che la legge dichiara «non vincolante». Di fronte avranno ogni sorta di speculatori, provenienti da ogni parte del globo. Una sproporzione di forze inaccettabile. Quis custodiet custodes?
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