La legge stanzia contributi per il recupero delle cascine Al via un contributo statale per l'attuazione degli interventi necessari alla tutela e salvaguardia dell'architettura rurale presente sul territorio nazionale e realizzati tra il XIII e il XIX secolo. Prevista la possibilità di utilizzare sponsorizzazioni, lasciti, erogazioni liberali e, dal 2006, autorizzato l'utilizzo di contributi appositamente stanziati dalle, regioni e province autonome, per la conservazione degli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali tradizionali. Disposta, inoltre, una dotazione iniziale di contributi statali fino a 24 milioni di euro, per il triennio 20032005 per la costituzione di uno specifico fondo di tutela e valorizzazione degli edifici. Queste sono le principali novità inserite nella legge 24122003 n. 378, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 1712004 e recante «disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale». La legge in commento ha lo scopo principale di salvaguardare e valorizzare tutte le tipologie di architettura rurale presenti in tutto il territorio nazionale, realizzate nel periodo tra il XIII e il XIX secolo, testimonianza di una forte e diffusa economia rurale che da troppi anni sono abbandonati a se stessi. L'intervento previsto per il recupero di edifici caratteristici della campagna italiana interessa almeno 200 mila fabbricati, fra cascine, masserie, malghe, stazzi, case coloniche e casali di campagna distribuiti su tutto il territorio e che necessitano di interventi di manutenzione o restauro. Le tipologie di fabbricato Potranno beneficiare degli interventi con copertura di sovvenzioni statali almeno 200 mila fabbricati o edifici rurali, di cui almeno 80 mila costruiti prima del 1919 e che sono attualmente occupati e a rischio di degrado. Saranno sostenuti gli interventi a favore delle cascine lombarde e piemontesi, le masserie pugliesi e del Sud Italia, il maso e le malghe trentine e venete, le case coloniche emiliane e friulane, gli stazzi sardi, i casali laziali, toscani e umbri anche se sarà un decreto non regolamentare del ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni e delle province autonome a individuare le tipologie dei fabbricati beneficiari del finanziamento statale. - La programmazione per gli interventi. Le regioni e le province autonome competenti, naturalmente nei limiti delle proprie competenze di pianificazione e programmandone territoriale, dovranno individuare i fabbricati e gli edifici rurali beneficiari dell'intervento, come individuabili dal decreto ministeriale citato in precedenza, e con appositi programmi triennali potranno procedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle caratteristiche costruttive, storieche, architettoniche e ambientali. I programmi redatti, come detto, per ogni triennio dovranno contenere specifici criteri, riassumibili qui di seguito: 1) definizione degli interventi necessari alla conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o fabbricati rurali tradizionali, al fine di assicurare il risanamento conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; 2) previsione di incentivi per la conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici e dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali e all'insediamento di attività compatibili, dice la norma, con le tradizioni culturali tipiche. I programmi devono necessariamente individuare le modalità di approvazione degli interventi e i relativi piani finanziari, definire le modalità di controllo e verifica all'attuazione degli interventi disposti che utilizzeranno le risorse accantonate al «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», appositamente costituito. - La risorse finanziarie per l'attuazione Per il'raggiungimento degli scopi prefissati, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire, come abbiamo precedentemente visto, il «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale». Ogni anno, le risorse destinate a costituire le disponibilità di detto fondo saranno ripartite tra le varie regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dallo stesso ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente stato - regioni, in proporzione alle richieste d'intervento approvate da ogni ente e in rapporto, naturalmente, delle risorse messe a disposizione. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 la dotazione del fondo appositamente costituito è determinato in 8 milioni di euro per anno mentre, a decorrere dal 2006, gli importi disponibili saranno definiti dalla legge finanziaria, ai sensi del comma 3, lettera f) della legge 4681978. Per l'attuazione dei recuperi programmati possono essere utilizzati, è questa la grande novità, anche i proventi derivanti da sponsorizzazioni, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzate alla tutela e valorizzazione dei fabbricati e degli edifici rurali di tutto il territorio nazionale, ricadenti in ogni regione o provincia autonoma. La procedura per la concessione Come indicato dall'articolo 4 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano saranno autorizzate a gestire le quote del fondo appositamente stanziato, congiuntamente alle proprie risorse e di quelle derivanti appunto dalle sponsorizzazioni, dai lasciti e dalle erogazioni liberali. Gli stessi enti concedono i contributi ai proprietari o ai titolari degli insediamenti rurali, degli edifici e dei fabbricati nei limiti di un importo massimo del 50 della spesa riconosciuta e prevista dal relativo piano finanziario. I fondi sono erogati ih base allo stadio di avanzamento dei lavori previsto e, previa necessaria verifica della realizzazione finale, alla fine dei lavori. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che obbliga il proprietario a non trasferire l'immobile per un periodo di almeno dieci anni, al rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere programmate, alla redazione di un preventivo di spesa da parte del direttore incaricato a dirigere i lavori, sottoscritto dal proprietario dell'immobile. I contributi accordati possono essere revocati quando i lavori non sono iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio delle necessarie e specifiche autorizzazioni o nel caso in cui i lavori siano difformi rispetto al progetto approvato. Per gli immobili dichiarati di interesse storico, ai sensi del decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, di cui parleremo nel successivo capitolo, rimangono ferme tutte le disposizioni previste in tema di tutela dei beni culturali. - Divieto di cumulo I contributi disposti con la legge 3782003 non possono naturalmente essere cumulati con altro tipo di sovvenzione pubblica, con particolare riferimento, dice la legge, a quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, come indicati nel decreto legislativo 29101999, n. 490. Gli articoli 41 e 43 del citato decreto legislativo del 1999 si riferiscono agli interventi finanziari dello stato per l'esecuzione degli interventi di restauro sostenuti dai proprietari, compresi enti ecclesiastici e istituti o associazioni di culto, per immobili di interesse storico e contenenti archivi che debbono rimanere, una volta ottenuta la sovvenzione, aperti al pubblico. L'articolo 43, del dlgs 4901999, prevede un contributo in conto interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito ai proprietari possessori o detentori degli immobili indicati al punto precedente. L'intervento, previsto dal citato dlgs 4901999, è accordato nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo, il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili a cui si riferisce e il contributo è erogato direttamente dalla banca, in seguito alle convenzioni stipulate dall'ente con l'istituto di credito. Disposizioni finanziarie Per la copertura degli oneri necessari alla costituzione del «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» sono previste le seguenti misure: la riduzione dello stanziamento disposto per il triennio 2003-2005 al «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, con autorizzazione a modificare con decreto eventuali variazioni di bilancio; l'utilizzo di 1.5 milioni di euro per ogni anno riferito al triennio 2003-2005 dell'accantonamento a favore del ministero delle politiche agricole e forestali; l'utilizzo di 6,5 milioni di euro per ogni anno riferito al triennio 2003-2005 del ministero per i beni e le attività culturali.
Italia Oggi
26 Gennaio 2004
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