Solo il comune può decidere se il chiosco da adibire a ristorante è bello o brutto. Non ha alcuna competenza, quindi, la soprintendenza che può giudicare soltanto sulla legittimità degli atti dell'ente locale. La tutela paesaggistica, infatti, ha affermato il tribunale amministrativo per la regione Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza n. 1363 dell'8 maggio scorso, deve «giocoforza recedere dinnanzi alle importanti necessità di garanzia poste alla base di un corretto esercizio della funzione amministrativa» che spettano al comune. È del tutto ininfluente, quindi, che il decreto della soprintendenza leccese che aveva annullato il provvedimento del comune di Castrignano del Capo, lamenti che «la costruzione della sala annessa al chiosco altera lo stato dei luoghi in maniera inaccettabile in quanto contrasta con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e urbanistiche della zona interessata», perché questa valutazione comporta l'esercizio di un controllo di merito e non di legittimità. Questo controllo, precisa il giudice amministrativo, è in aperto contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Infatti, la Consulta già con decisione n. 367 del 2007, ha chiarito che il codice dei beni culturali «non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico di competenza comunale per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce a essa un controllo di mera legittimità; e questa verifica, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere». In altre parole, precisa il Tar, la soprintendenza può esaminare d'ufficio tutte le questioni e porre a base dell'annullamento ogni riscontrato vizio, con una motivazione che non può in ogni caso ridursi a una mera «clausola di stile» circa il pregiudizio ai valori ambientali. Nel ricorso in esame, la soprintendenza ha invece formulato un proprio giudizio sulla non compatibilità dell'intervento ma non ha evidenziato uno specifico vizio della autorizzazione comunale.
TAR PUGLIA: Chioschi, decide il comune
Il tribunale amministrativo per la regione Puglia, sezione di Lecce, ha annullato la sentenza della soprintendenza leccese che aveva annullato il provvedimento del comune di Castrignano del Capo. La sentenza del tribunale ha stabilito che la tutela paesaggistica non può giudicare la bellezza o la bruttezza di un chiosco da ristorante. La soprintendenza non ha dimostrato uno specifico vizio della autorizzazione comunale, quindi la sentenza del tribunale è stata confermata. La Consulta ha già stabilito che il codice dei beni culturali non attribuisce all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico di competenza comunale per motivi di merito.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo