martedì 19.08.2008 GAZZETTA DI MANTOVA I giudici «liberano» solo i terreni di proprietà delle immobiliari Lagocastello e Conti II Tar di Brescia non ha annullato il vincolo di inedificabilità su tutte le sponde dei laghi, sia di destra che di sinistra, ma soltanto quello che gravava sui terreni di proprietà delle due immobiliari Lagocastello e Conti. Cioè sui circa 358 mila metri quadrati in fregio a strada Cipata, sulla riva sinistra del lago Inferiore, tra il ponte di San Giorgio e il petrolchimico, e tra via Bassano e il petrolchimico. E' questo il primo dato che emerge leggendo la sentenza del Tar depositata ieri. E che fa tirare un sospiro di sollievo al Comune di Mantova. «I giudici - si sostiene in via Roma - hanno mantenuto il decreto nel suo impianto, volto a salvaguardare la cornice del complesso monumentale Ducale-Castello». Nella sentenza, infatti, è specificato chiaramente che il decreto ministeriale «va annullato solo nella parte a cui si riferisce l'impugnazione, che è quella relativa ai terreni di proprietà delle ricorrenti». Motivi. Il Tar ha riconosciuto che la procedura adottata dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e del paesaggio per imporre un vincolo di inedificabilità così gravoso per i privati è stata condotta in maniera inadeguata. Da qui l'accoglimento di due dei tre motivi addotti dalle immobiliari per chiederne l'annullamento. Innanzittutto, secondo i giudici, andava determinata meglio la «cornice da tutelare». Non bastava, come ha fatto la Sovrintendenza, basarsi sul dipinto «La morte della Vergine» del Mantegna che «poco o nulla dice sull'attuale dimensione e percettibilità della cornice stessa». Per determinare la cornice da tutelare occorre «rifarsi inevitabilmente alla situazione reale così come oggi è percepibile, tenendo presente un criterio guida: maggiore è la distanza del bene da tutelare dall'area da vincolare, più attenta deve essere l'istruttoria». E invece, la sovrintendenza «non risulta si sia fatta carico di accertare in concreto se ed in che limiti il complesso monumentale di Mantova antica sia visibile dall'area di proprietà delle ricorrenti. Di conseguenza, non risulta nemmeno avere esaminato la possibilità che l'inedificabilità possa essere soltanto parziale, limitata ad una porzione di area ovvero ad edifici con particolari caratteristiche di altezza o volumetria». Per i giudici la testimonianza che l'istruttoria è stata fatta con superficialità è il fatto che La sovrintendenza, con una semplice verifica sul posto, avrebbe potuto confutare ciò che sostenevano i ricorrenti, e cioè che dalla maggior parte dell'area che dovrebbe ospitare le costruzioni, Ducale e Castello non sono visibili. Respinto. I giudici hanno respinto la tesi del «complotto» tra Comune e Sovrintendenza per vincolare l'area, formulata da Lagocastello e Conti. «Non è dimostrato alcun accordo tra di loro» che abbia influenzato il provvedimento. Ed essendo due soggetti distinti (uno politico e l'altro burocratico), «gli eventuali intenti politici del primo non sono certo in via automatica traducibili in orientamenti del secondo». Risarcimento. Il Tar ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai privati. «Va evidenziato - scrivono i giudici -come l'annullamento del vincolo non privi la sovrintendenza del potere di provvedere, ma semplicemente la vincoli, nel caso in cui intendesse esercitarlo, ad un'esatta e completa istruttoria, che accerti in concreto se e in che limiti dall'area considerata il bene cultuale da tutelare sia visibile e specifichi se, per garantire la visibilità, sia necessaria una inedificabilità totale» o bastino «prescrizioni parziali». Spese. Il Tar ha condannato il ministero per i beni culturali e il Comune di Mantova a risarcire le spese legali alla Lagocastello e alla Conti, quantificandole in 6.363 euro per ciascuna parte. A questa cifra vanno aggiunti l'Iva e il contributo Cpa.