Entrerà in vigore il 1 maggio e il suo cammino verso quel traguardo non sarà facile. Il Codice dei beni culturali, approvato dal Consiglio dei ministri una settimana fa e in via di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», continua a suscitare polemiche. All'indice il meccanismo per la verifica e la vendita del patrimonio pubblico ritenuto di minor pregio e la diminuzione delle tutele in ambito paesaggistico. Critiche che il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, respinge. E nell'intervista qui a fianco spiega perché. Il Codice aveva vari obiettivi, tra i quali conciliare la funzione di tutela e la valorizzazione, che la riforma del Titolo V della Costituzione ha diviso tra Stato e Regioni; riassumere in un unico testo la legislazione in materia (compito questo, però, già assolto nel '99 dal decreto 490); ricomprendere il paesaggio tra i beni culturali. Tutti gli obiettivi sono, sulla carta, stati centrati. Ma la soddisfazione non è generale. In particolare, le associazioni ambientaliste sostengono che l'aver scritto a belle lettere che il paesaggio è tra i nostri grandi tesori da tutelare serve a poco, se poi di soppiatto vengono cancellati alcuni vincoli che la normativa precedente, soprattutto la legge Galasso dell'85, garantiva. Le polemiche non si fermano qui. Un altro motivo è offerto dai meccanismi di vendita del patrimonio culturale. Il Codice su questo punto è esplicito: alcuni beni sono assolutamente inalienabili, altri possono essere venduti solo dietro autorizzazione del ministero e a condizione che venga rispettata la destinazione d'uso che i Beni culturali indicheranno. A offrire il fianco alle critiche è, però, il compromesso che il ministero ha dovuto sottoscrivere proprio venerdì scorso a Palazzo Chigi, quando ha dovuto accettare di inserire nel Codice il rimando alla procedura del silenzio assenso prevista dal decretone di accompagnamento alla Finanziaria. Secondo quella procedura, l'interesse storico di un bene operazione propedeutica alla sua possibile vendita deve essere valutato dalle soprintendenze entro 120 giorni, dopo i quali l'immobile viene comunque dichiarato non di pregio e dunque alienabile. Urbani spiega, però, che questo meccanismo verrà seguito solo in sede di prima applicazione del Codice. Successivamente il vincolo del silenzio-assenso cadrà.