Possibilità di prescindere dal progetto esecutivo, ampia partecipazione dei restauratori alla progettazione. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto approvato venerdì scorso sugli appalti pubblici per i beni culturali. Si tratta di un vero e proprio «mondo a parte», in buona parte svincolato dai paletti che caratterizzano le procedure di appalto e di progettazione previste per le opere «tradizionali», pur essendo previsto un rinvio di carattere generale alla legge n. 10994 (legge Merloni) per tutto quanto non disposto dal decreto (rinvio da intendersi anche alle norme di cui ai regolamenti attuativi della legge n. 10994, come per esempio quello generale, il dpr n. 55499). Venendo al merito delle disposizioni che riguardano lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura, compresa la direzione dei lavori, il provvedimento si muove da un lato prevedendo un'integrazione della normativa generale prevista dalla legge n. 10994 e dall'altro introduce delle deroghe alla stessa normativa della legge n. 10994. Un primo principio di carattere generale è quello che ammette la possibilità per interventi di particolare complessità o che si segnalino per caratteristiche specifiche che la stazione appaltante preveda in fase di progettazione preliminare l'obbligo di predisporre a cura del progettista una o più schede tecniche. Queste schede devono servire «alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare». Se, in via generale, la predisposizione di queste schede è facoltativa, diventa invece un obbligo quando si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici, dal momento che si tratta di intervento di particolare pregio e delicatezza. Dal punto di vista della competenza alla redazione di queste schede, il decreto precisa che esse devono essere predisposte e sottoscritte da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda. Se poi si dovesse trattare di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici scatta la competenza esclusiva dei restauratori di beni culturali. La presenza dei restauratori appare quindi centrale per queste tipologie di interventi, il che condiziona anche la composizione della compagine progettuale che si candida all'affidamento degli incarichi di progettazione, la quale dovrà avere al suo interno tale figura, competente in via esclusiva per questi casi, cosa peraltro già prevista dall'articolo 17 della legge n. 10994. Il decreto opera una sorta di coordinamento con la legge n. 10994 stabilendo che in tutte le attività inerenti lavori, forniture o servizi sui beni presi in considerazione dal decreto, laddove non sia prevista necessariamente un'idonea abilitazione professionale, la progettazione, la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento possono essere espletati anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. La presenza del restauratore deve poi essere assicurata, sempre con riguardo a interventi nel settore dei beni culturali, anche nell'ufficio di direzione del direttore dei lavori come assistente con funzioni di direttore operativo. Sarà inoltre compito delle amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedere alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di progettazione e altri servizi di ingegneria, coperture il cui importo sarà determinato dal responsabile del procedimento in relazione all'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e ai dati storici relativi a interventi analoghi. Sulle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione il decreto nulla dice, il che dovrebbe comportare il rinvio implicito alla normativa generale prevista dalla legge quadro sui lavori pubblici (affidamento fiduciario fino a 100 mila euro, licitazione privata nazionale fino a 236 mila euro e gara comunitaria oltre i 236 mila euro). Per quel che riguarda il livello di progettazione da porre a base di gara il decreto specifica che la regola generale è che sia il progetto definitivo a essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, insieme al capitolato speciale e allo schema di contratto. Ciò comporta che la realizzazione dei lavori prescinde dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che comunque viene predisposta dall'appaltatore. Non si può invece prescindere dalla redazione del piano di manutenzione. La regola generale viene integrata dalla consueta deroga per gli interventi su superfici decorate in cui si può appaltare anche sul preliminare e lo sviluppo della progettazione fa parte del contratto di appalto, come se si trattasse di un appalto integrato. Progettazione preliminare integrata da schede tecniche Ampio ruolo ai restauratori per la progettazione, l'esecuzione e le forniture Possibilità di appaltare con il progetto definitivo e non con l'esecutivo per i beni mobili e le superfìci decorate di beni architettonici. Affidamento anche sul preliminare e progettazione svolta dall'impresa