Il Sole-24 Ore Sud pubblica la seconda e ultima parte del testo dell'Accordo di programma quadro in materia di beni culturali per il territorio della regione Puglia siglato dall'amministrazione regionale e dai ministeri dell'Economia e per i Beni culturali. La prima parte del testo è stata pubblicata venerdì 16 gennaio. Articolo 14 Trasferimento delle risorse finanziarie. In attuazione della Delibera del CIPE 172003 - con particolare riferimento all'allegato 4 - e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro richiamata in premessa, i trasferimenti delle risorse a valere sulle Delibere CIPE sono condizionati al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio. La procedura di trasferimento è avviata alla chiusura del monitoraggio ovvero alla redazione finale dei Rapporti semestrali di monitoraggio. Articolo 15 Impegni dei soggetti sottoscrittori. 1. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano: a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo; b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli Accordi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) a procedere periodicamen-te al monitoraggio e alla verifica dell'Accordo, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e Finanze e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro; d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che sono adottate dal Comitato Istituzionale di Gestione, ai sensi del successivo art. 19. 2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati. Articolo 16 Flusso formativo. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Puglia si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio di informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza con il monitoraggio. Articolo 17 Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo medesimo nel Dirigente del Settore Beni Culturali della Regione Puglia - Dott. Francesco Virgilio. 2. Il Responsabile dell'Accordo si coordinerà con il Soprintendente Regionale per i beni e le attività culturali pro - tempore in qualità di referente a tal fine designato con il presente atto dall'Amministrazione per tutte le attività e le questioni che riguardino gli interventi attuati dalle strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltreché per gli ulteriori compiti istituzionali e per le funzioni proprie del Soprintendente regionale medesimo. 3. Il soggetto responsabile dell'Accordo fermo restando quanto previsto dal successivi articoli 18 e 19, ha il compito di: a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del soggetto responsabile di procedimento di ciascun intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo; d) inviare semestralmente al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e Finanze la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come previsto dal punto 4.1 della circolare sulle procedure di monitoraggio; e) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicurando il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede intervento da parte dei Responsabili dei singoli interventi, rispettivamente entro il 31 Luglio e il 31 Gennaio di ogni anno, verificandone la coerenza dei dati e l'assenza di codici di errore; f) inviare al competente Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 Settembre e il 28 Febbraio di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula del presente Atto - il Rapporto di monitoraggio sulle stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 762002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata in premessa. Il citato rapporto dovrà contenere, tra l'altro, l'elenco degli interventi per i quali siano intervenute modifiche, illustrate nel dettaglio, rispetto all'ultima versione e l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo. Articolo 18 Soggetto Responsabile della attuazione dell'intervento. 1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi infrastrutturali oggetto del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano, quale soggetti responsabili dei singoli interventi, i "responsabili unici di procedimento" che, ad integrazione delle funzioni previste dall'alt. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti: pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management; monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessaire al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi eo ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano eo impediscono l'attuazione; aggiornamento semestrale della singola scheda intervento, di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Accordo, inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e contestuale accertamento della veridicità dei dati immessi nella scheda. 2. Il responsabile dell'intervento risponde della veridicità dei dati contenuti nella suddetta scheda intervento. Articolo 19 Procedimenti di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del responsabile dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. 2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto. 3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato di attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione. 4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore ed impresa che realizza l'intervento sono composti così come previsto dal contratto d'appalto. Articolo 20 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze. 1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. 2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempienza. 3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell'Accordo invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. 4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti. 5. In caso di ulteriore inottemperanza, il responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico di Attuazione formulando, se del caso, una proposta sulle misure da adottare in via sostitutiva. 6. Il Comitato Paritetico di Attuazione propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti. 7. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi. 8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi. 9. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi dell'articolo 11 della medesima. Articolo 21 Disposizioni generali. 1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante, per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi. 2. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde, volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa previsti all'ari. 11 dell'Intesa stipulata con la Regione Puglia, previa, approvazione da parte del Comitato Istituzionale di Gestione. 3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo. 4. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 5. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.