Meno libertà alle regioni sugli appalti pubblici. Le modalità di affidamento del lavoro, anche sotto i 40 mila euro, non possono essere sottratte da una legge regionale ai consueti obblighi di gara. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 322 di ieri ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»). La riflessione da cui partono i giudici di «palazzo della Consulta» è quella per cui nel settore degli appalti pubblici «l'eventuale interferenza della disciplina statale con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì mediante la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa». In alcune materie non può essere una legge regionale a derogare agli obblighi di gara. Fra queste la Consulta ha annoverato l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria, la verifica e validazione del progetto, inerente all'ambito della progettazione; offerte anomale e procedura negoziata, relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare, relativo in parte all'ambito della progettazione, in parte alla esecuzione dei contratti e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia ordinamento civile; verifica preventiva dell'interesse archeologico, inerente a contratti relativi alla tutela dei beni culturali. Ciò perché la legge regionale lascia le stazioni appaltanti libere di scegliere le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura comportanti un compenso inferiore a 40 mila euro, così riducendo il confronto concorrenziale nell'affidamento di tali servizi; consente che una deliberazione della giunta regionale detti i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura comportanti un compenso compreso tra 40 mila euro e la soglia comunitaria, nonché sulle forme di pubblicità dei medesimi e sui criteri di verifica e validazione dei progetti, incidendo in tal modo sulle regole di mercato; restringe l'ambito entro cui la stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte anomale; consente il ricorso alla trattativa privata senza necessità di previa pubblicazione di un bando di gara, limitando così il confronto concorrenziale; riduce la sospensione del pagamento alla sola somma non corrisposta al subappaltatore; restringe il numero di soggetti che possono aspirare a vedersi affidare l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la costruzione degli immobili mediante l'introduzione dell'istituto del leasing immobiliare. Pensioni privilegiate. Più tempo ai lavoratori per chiedere la pensione privilegiata. Per le patologie che possono manifestarsi lentamente, il termine di decadenza decorre dalla manifestazione della malattia stessa. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 323 di ieri, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 169 del dpr 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.