Un governo moderno delle aree metropolitane non è uninvenzione recente. Il primo tentativo risale agli anni 60, quando con il Pim (piano intercomunale milanese) si provò a concepire una politica urbanistica e infrastrutturale integrata. Era la stagione degli entusiasmi riformatori e pianificatori del primo centro-sinistra, ma emerse con chiarezza il problema del soggetto istituzionale dotato dellautorità per andare oltre la frammentazione. Un tentativo importante di soluzione fu quello elaborato in Piemonte fra gli anni 70 e 80. Nacque lidea di creare unistituzione sovracomunale che superasse le province: il «comprensorio». Con il contributo dellIres si arrivò a definire quello di Torino, stralciando Pinerolese e Canavese e mantenendo assieme alla città anche la Val di Susa. Gli amministratori locali furono chiamati ad eleggere unautorità sovracomunale. La Regione rafforzò i nuovi organismi delegando funzioni amministrative e trasferendo risorse finanziarie. Linnovazione era importante e implicava il superamento delle province. Ma lesperimento fallì. Nessun organo di autogoverno locale ha una vera forza se non ha una legittimazione democratica, che può derivare solo dal voto dei cittadini. Con la riforma degli enti locali della fine degli anni 80 si aprì unaltra fase. Per le aree metropolitane si pensò di dotare di più ampi poteri lunico ente elettivo esistente: la Provincia. Nacque lidea delle «province metropolitane» che avrebbero dovuto assumere poteri in materia di urbanistica, ambiente, territorio, trasporti, lasciando ai comuni i servizi alla persona. Le regioni avrebbero potuto favorire il progetto delegando funzioni e risorse. Si ipotizzò per la prima volta che anche lo Stato destinasse alle province metropolitane risorse aggiuntive. Lidea fallì per la resistenza dei grandi comuni, che desideravano non ridurre ma accrescere i propri poteri. In tempi più recenti la questione assume un rilievo costituzionale nel 2001, quando le Città Metropolitane diventano enti autonomi al pari di Comuni e Province. La Città metropolitana assume così una legittimazione elettiva, riferita al proprio territorio ove non opererebbero più altri enti locali. Si avrebbero in sostanza due forme di governo: quello ordinario (Comune e Provincia), quello metropolitano che unifica le competenze di Provincia e Comune. Il pregio di questa soluzione è di affrontare alla radice sia il problema della legittimazione democratica sia quello della semplificazione. Per attuare lart. 114 della Costituzione non si può dunque dare vita ad un ente «di secondo grado», associazione di comuni, né conferire un rango metropolitano agli attuali comuni più grandi, affidando loro funzioni e responsabilità di area vasta, sovrapposte agli altri comuni. Solo lelezione diretta di un sindaco e di un consiglio metropolitano può mettere in moto un processo irreversibile di cambiamento e di semplificazione. Questo implica un percorso e una fase di transizione. Se questo significa prorogare alcune amministrazioni per uniformarne le scadenze con altre, poco male. Unultima considerazione. È auspicabile che la riforma sia sostenuta da risorse straordinarie, per rendere competitive le nostre aree urbane con quelle del resto dEuropa. Ciò corrisponde allinteresse dellintero sistema Italia, e non potrà essere finanziato con un aumento della pressione fiscale locale.