La cosa peggiore nel nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici approvato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri, e che tante polemiche ha immediatamente suscitato, è l'abrogazione di tutto il sistema di tutela del paesaggio e dell'ambiente previsto dalla legge Galasso; la legge dell'8 agosto 1985, n. 431, che affidava allo Stato, e quindi alla Soprintendenza, poteri molto forti in materia di beni paesaggistici e ambientali. Il Soprintendente per la legge Galasso poteva annullare qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia o da un Comune, se questa autorizzazione consentiva opere in danno al paesaggio. Giuseppe Galasso era sottosegretario di Stato per i Beni culturali e ambientali, la legge fu approvata dal Parlamento all'unanimità con la sola astensione del Movimento sociale italiano. Le norme della Legge Galasso avevano resistito anche all'inserimento nel Testo Unico delle Leggi di Tutela approvato con decerto legislativo nel 1999. Ora tutto è stato cancellato; il nuovo codice preparato da Urbani abolisce il potere di annullamento e lo sostituisce con un blando parrere preventivo non vincolante, per altro da esprimere in trenta giorni. Il paesaggio aveva una propria legge di tutela: n. 1497 del 29 giugno 1939, voluta dal Ministro per l'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, vi era pure un regolamento: 1357, del 3 giugno 1940. La legge Bottai considerava il paesaggio un valore che lo Stato doveva tutelare, chiunque fosse il proprietario dei beni inseriti nel quadro naturale panoramico. La Costituzione Repubblicana all'articolo 9 ha rafforzato questo concetto, il paesaggio è un valore culturale che appartiene alla collettività, chiunque sia il proprietario dell'immobile o del complesso di immobili di particolare pregio ambientale. Un danno al paesaggio è un danno alla collettività, quindi allo Stato. Il nuovo Codice del ministro Giuliano Urbani certo non rinnega questi principi, ma di fatto li indebolisce, li vanifica e rende impossibile la tutela. Nell'intento di evitare la dannosa distinzione tra la "tutela" affidata allo Stato e la "valorizzazione" affidata alle Regioni, come purtroppo è stabilito dalle modifiche all'articolo V della Costituzione, il ministro Urbani ha pensato di ricomporre i termini affidando tutto a tutti, con articolati e complessi giochi di scambi ed accordi si occuperanno di tutela e di valorizzazione sia lo Stato che la Regione, la Provincia, il Comune ed anche i privati, se hanno i soldi. Molto più pericolosa di prima è la possibilità di alienare, cioè vendere o in altro modo cedere ad altri, per esempio ai privati, i beni dello Stato. È prevista una non semplice distinzione tra i diversi beni in base all'entità del loro valore, non del valore venale è ovvio, ma del valore storico o artistico. Si ricade ancora nella deleteria distinzione tra cosa tutelare e cosa no. È la deleteria teoria che risale a Gustavo Giovannoni, che riserva il privilegio della conservazione solo a ciò che vale di più. Un limite in verità presente in tutte le legislazioni precedenti, un criterio che tanti danni ha prodotto ed ha rischiato di produrre nei centri storici dove si sceglieva cosa restaurare e cosa abbattere e sostituire. A Napoli l'ultima volta che si è corso questo rischio è stato con i piani del "Regno del Possibile", alla fine degli anni '80, piani sventati per l'efficace opposizione dei gruppi ambientalisti. Quello che nel Codice di Urbani non peggiora le cose, non è certo un miglioramento. Ci si chiede se non è irresponsabile cambiare tanto per cambiare ed esibire fomule magiche. Nessuno può pensare che esista lo stampo per fabbricare norme efficaci e facili da applicare nel campo della conservazione dei valori culturali. Non esiste nemmeno, d'altra parte, lo stampo per fabbricare funzionari bravi; eppure è a loro che ci si deve affidare, alla loro cultura ed alla loro forza. Ci vuole tanto a capire che occorrono soltanto validi incentivi per rendere sempre piu gratificante la carriera nella Soprintendenza, sempre più competitiva rispetto ad altre possibili collocazioni professionali?
NUOVO CODICE - Il Codice svuota la legge Galasso
Il nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici approvato dal Consiglio dei ministri ha abolito il sistema di tutela del paesaggio e dell'ambiente previsto dalla legge Galasso. La legge dell'8 agosto 1985, n. 431, affidava poteri molto forti allo Stato e alla Soprintendenza per la tutela dei beni paesaggistici e ambientali. Il nuovo codice sostituisce il potere di annullamento con un blando parrere preventivo non vincolante. Il paesaggio aveva una propria legge di tutela: n. 1497 del 29 giugno 1939, e un regolamento: 1357, del 3 giugno 1940.
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