ROMA Prima novità: bene culturale non è più solo il complesso «di cose mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico, etno antropologico, archivistico e bibliografico», ma anche i «beni paesaggistici», cioè immobili e aree «espressione dei valori storici, culturali e naturali del territorio». Sembra l'intuizione dell'Italia come «museo diffuso» di Federico Zeri: l'insieme di sfondi naturali e opere dell'uomo. Da ieri i beni culturali hanno il nuovo codice voluto dal ministro Giuliano Urbani che commenta soddisfatto: «Uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli enti locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico». Detta così, sembra notizia per cultori della materia. Invece è uno strumento destinato a incidere sulla vita culturale ed economica di un Paese ricchissimo di tesori artistici e naturali. Il codice assorbe (dopo il testo unico del 1999) la legge-pilastro della tutela, la 1089 del 1939, voluta durante il fascismo dal ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai. E include anche le leggi sul paesaggio: la Galasso del 1985 e 1497 del 1939. Ma su questo punto (come si legge qui sotto) il centro sinistra e gli ambientalisti accusano con molta durezza: la Galasso è stata di fatto polverizzata. E annunciano una immediata mobilitazione. TUTELA E VALORIZZAZIONE La riforma del Titolo V della Costituzione ha distinto tra tutela (attribuita allo Stato) e valorizzazione (alle regioni). Il ministero è critico («dal punto di vista scientifico la divisione non è giustificata e dal punto di vista amministrativo crea non pochi problemi»). Il codice parte da un principio: la tutela deve essere «un esercizio unitario» da attribuire allo stesso dicastero e le regioni con gli altri enti locali sono chiamati a cooperare. In quanto alla valorizzazione, quella privata viene definita «attività socialmente utile». VENDITA DI BENI PUBBLICI E' recentissima la polemica sull'articolo 27 del «decretone» della Finanziaria. Cioè sulla possibilità di vendere pezzi di demanio pubblico, inclusi quelli di valore culturale. Le soprintendenze hanno 120 giorni di tempo per opporsi. Dopo di che vale il principio del «silenzio-assenso». Il codice parte da un principio: tutto ciò che appartiene al demanio di Stato o agli enti locali non può essere venduto se non nei modi indicati dal codice, che prevede un elenco di beni inalienabili: immobili e aree di interesse archeologico, monumenti nazionali, musei, pinacoteche, biblioteche, archivi. In via cautelare lo sono anche i beni che hanno più di cinquant'anni o sono di autori scomparsi finché «non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale». L'eventuale autorizzazione alla vendita di beni del demanio culturale impone «la tutela, la valorizzazione del bene e il pubblico godimento, destinazioni d'uso compatibili col carattere storico e artistico e tali da non arrecare danno alla conservazione». Resta ancora da definire l'elenco dei beni demaniali alienabili (aree dismesse, caserme, ex carceri, semplici appartamenti). IL PAESAGGIO Sono beni paesaggistici «le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica» e poi ville, giardini, parchi, centri storici, antichi castelli, villaggi e borghi, agglomerati urbani, bellezze panoramiche e belvedere accessibili al pubblico. Lungo l'elenco di aree tutelate per legge: territori costieri di mari, laghi, fiumi, poi montagne, ghiacciai, parchi nazionali o riserve naturali, zone umide, vulcani. In quanto ai vincoli, il codice mantiene il potere delle regioni di importi sulla base delle valutazioni delle commissioni miste regionali e soprattutto dei piani paesistici regionali. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, ministero e regioni si accordano per individuare una pianificazione omogenea su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione a costruire su aree tutelate viene rilasciata dalla regione dopo aver accertato la compatibilità paesaggistica e sentito, entro trenta giorni, il parere della soprintendenza interessata. Il parere, stando al testo, non è «vincolante». Ma il ministero rassicura: restano intatti tutti i vincoli previsti per legge.
I paesaggi ora sono tesori da tutelare
Il governo ha introdotto un nuovo codice per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e naturali. Il codice distingue tra tutela (attribuita allo Stato) e valorizzazione (alle regioni). La tutela deve essere un esercizio unitario e le regioni devono cooperare con gli enti locali. Il codice prevede l'alienazione del demanio pubblico solo se è prevista da un elenco di beni inalienabili, come immobili, aree di interesse archeologico e monumenti nazionali. Il paesaggio è considerato un bene culturale e naturale, e le aree tutelate includono territori costieri, montagne, parchi nazionali e zone umide.
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