Vediamo quello che si sa, del nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici, strumento strategico per la gestione del patrimonio del Bel Paese, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. 1. Si sa che il Parlamento, a luglio 2002, ha dato la delega al governo a legiferare sulla materia, in teoria per adattare il Testo Unico sui Beni Culturali alla riforma, varata nel 2001, del Titolo V della Costituzione. Insomma, per armonizzare la legislazione sui beni culturali al nuovo rapporto tra Stato, Regioni ed Enti Locali. 2. Oggi, a varo avvenuto in Consiglio dei Ministri, si sa che il nuovo Codice è composto da più di 150 articoli. 3. Si sa che il ministro Urbani dichiara che esso «fornisce uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli enti locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che ecluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico». 4. Ma si sa che questo nuovo Codice in realtà abroga, tra le altre, due leggi fondamentali: la 283 del 2000, il cosiddetto regolamento Melandri, su vincoli e criteri di alienabilità del patrimonio storico-artistico e la legge Galasso sul paesaggio. E si sa, al contrario, che nella delega legislativa che il Parlamento aveva dato al governo era detto che esso avrebbe dovuto solo «riordinare» la normativa preesistente, non abrogarla ne modificarla. 5. Si sa che ha avuto diciotto mesi di gestazione ma che né i sindacati né le associazioni di tutela in questo anno e mezzo l'hanno mai avuto tra le mani. Che il Consiglio dei beni culturali, massimo organo di consulenza del Ministero, non è stato convocato per dare un parere su di esso. Che alle Commissioni di Camera e Senato, incaricate di dare un parere consultivo, è arrivato solo a dicembre 2003. Ma in una versione che - faccenda non da poco, visto che l'iniziativa legislativa nasce in nome del nuovo federalismo - non teneva conto degli emendamenti apportati dalla Conferenza Stato-Regioni. Che le Regioni in Conferenza l'avevano contestato in modo radicale, chiedendo una quindicina di emendamenti. E che così alla Camera l'esame, il 13 gennaio, si è risolto in una maratona, fino a notte, dai toni grotteschi, con la scadenza del 18 gennaio che incombeva (è la data in cui la delega spira) e con i deputati che cercavano di orientarsi, stralunati, tra testi diversi degli stessi articoli. Questo è quanto è noto in via ufficiale dai siti del Governo e della Camera. Perché, a tutt'oggi, il testo resta un Ufo: dalla Camera esso è stato trasmesso con una pesantissima relazione di minoranza, ma, fatto assai meno scontato, con un «sì» della maggioranza, espresso dal relatore Andrea Giorgio Felice Orsini, deputato di Forza Italia, accompagnato da riserve non da poco. Una per tutte: la relazione di maggioranza dice che «il testo del Codice appare sicuramente preferibile rispetto a quello dell'articolo 27 del decreto-legge n.269 del 2003». Linguaggio criptico? Ve lo spieghiamo: l'articolo 27 è quello con cui Tremonti in Finanziaria ha introdotto il criterio del «silenzioassenso» per la vendita dei beni di interesse storico-artistico-archeologìco (se il ministero dell'Economia vuole vendere un bene e le Sovrintendenze entro 120 giorni non appongono un vincolo, il bene si vende). E in Commissione i deputati di minoranza hanno chiesto che il nuovo Codice lo abroghi esplicitamente. Richiesta che, anche se in modo decisamente più soft, la maggioranza, lì in Commissione, sembra aver accolto. Dunque, il Codice è arrivato in Consiglio dei Ministri, ieri mattina, sull'onda della vicenda politica che si è consumata nei diciotto mesi che è durata la sua gestazione: mentre il ministro Urbani allestiva la sua «arma segreta», il collega Tremonti faceva la vera politica dei beni culturali, da Patrimonio s.p.a. alla Finanziaria. E dunque, in teoria, il testo uscito ieri mattina dal Consiglio dei Ministri potrebbe essere, nella sostanza, diverso anche da tutte le bozze circolate prima. E Cerasoli (Uil) che sottolinea per primo l'assurdità del metodo con cui il Codice ha visto la luce e non esclude, da parte di sindacati e associazioni di tutela, «la raccolta di firme» (vedi referendum) per abrogarlo. Giovanna Melandri, ex-ministra dei Beni Culturali, giudica che Urbani stia «rottamando tutte le politiche culturali del nostro Paese sostituendole con regole mercantili che non difendono la cultura come bene pubblico», mentre il Wwf parla di un «nuovo sacco d'Italia», perché «spiagge, montagne, laghi, fiumi e boschi non avranno più la stessa protezione garantita dalla legge Galasso».
2002-2004, storia di una legge Ufo
Il nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ieri. Il codice, composto da oltre 150 articoli, fornisce uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il patrimonio italiano, coinvolgendo gli enti locali e definendo i limiti dell'alienazione del demanio pubblico. Tuttavia, il codice abroga due leggi fondamentali: la legge Melandri e la legge Galasso sul paesaggio. La delega legislativa al governo era stata data dal Parlamento nel 2002, ma il codice è stato approvato senza il parere del Consiglio dei beni culturali e senza considerare gli emendamenti delle Regioni.
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