Con l'approvazione, avvenuta ieri, del nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici il ministro Urbani ha chiuso il cerchio della revisione della normativa di tutela già avviata sin dal momento della costituzione dell'attuale governo. Lo ha fatto nei termini che era facile prevedere ossia confermando quella visione privatizzante e mercantilistica della politica dei beni culturali che già emergeva dai precedenti provvedimenti: come - per ricordarne solo alcuni - la legge che ha istituito la famosa «Patrimonio Spa», o le varie misure che precedono la possibile privatizzazione dei musei o di altri beni statali, o l'introduzione del silenzio-assenso per agevolare e accelerare le vendite di immobili pubblici anche di carattere culturale e ambientale. C'è una scelta, nell'impostazione del Codice, che di per sé è emblematica della visione mercantilistica alla quale ho accennato. Eravamo da sempre abituati nella lettura delle leggi di tutela - dalla legge Bottai del 1939 al Testo Unico del novembre 1999 - a trovare subito dopo le disposizioni di principio sui beni culturali gli articoli con le norme sulla loro salvaguardia: dichiarazione dei beni, catalogazione, conservazione, vigilanza, restauro, altre forme dì prolezione. Nel Testo Unico, per esempio, bisognava arrivare all'art. 54 per trovare la parola alienazione. Nel nuovo Codice, invece, subito dopo la definizione delle varie categorie di beni culturali, risulta che il primo articolo che apre la serie dei possibili interventi sia quello dedicato alla cosiddetta verifica: ossia al censimento dei beni pubblici per precisare (e i tempi, almeno in sede di prima applicazione, sono quelli indicati nel decreto che accompagna la finanziaria, con la norma capestro del silenzio-assenso) quali possono essere venduti. Per qualificare il nuovo Codice non poteva esserci scelta più significativa: al principio della inalienabilità del patrimonio culturale si sostituisce quello della sua possibile alienazione quando vi sia bisogno di far cassa per colmare vuoti di bilancio o per finanziare investimenti in altri settori. Quest'impostazione mercantile (cui corrisponde l'indebolimento della struttura tecnico-scientifica del Ministero e la crescente attribuzione di funzioni e compiti ai privati) troverebbe conferma in molte altre norme del nuovo Codice. Ne ricordo alcune: - l'abrogazione del decreto 283 del 2000 (che in caso di alienazione stabiliva rigorose garanzie sia per la procedura, sia per gli obiettivi di tutela e valorizzazione e le destinazioni d'uso) e la sua sostituzione con formulazioni generiche che lasciano ampia discrezionalità al ministro e in pratica pongono solo la condizione riduttiva che dalla vendita del bene non derivi danno per la sua conservazione e per il pubblico godimento; - il restringimento della possibilità di vietare l'esportazione solo per i beni di interesse culturale «particolarmente importante» (cioè quelli già sottoposti a vincoli o di cui si decida di avviare la dichiarazione) anziché - come dicevano le leggi precedenti - per tutti i beni la cui uscita dal territorio della Repubblica costituisca «danno per il patrimonio storico e culturale»; - la pratica equiparazione dell'affidamento della gestione a istituzioni pubbliche (Regioni, Enti locali, Fondazioni con prevalente partecipazione pubblica) e della concessione a terzi, ossia ai privati; - le riduzione della tutela paesaggistica, sia col restringimento dei vincoli o delle aree vincolate, sia per effetto dei vari provvedimenti di sanatoria e di condono. È chiaro che provvedimenti di questo tipo non vanno certamente nella direzione di un rafforzamento dell'applicazione del principio della Costituzione circa l'interesse nazionale per la salvaguardia «del patrimonio culturale e del paesaggio»: al contrario determinano un abbassamento complessivo dei livelli di tutela. Certo - è bene aggiungerlo - sia l'impegno delle associazioni culturali e ambientaliste, sia l'iniziativa del mondo scientifico (e la stessa robustezza della vecchia impostazione legislativa, che in parte risaliva addirittura agli Stati preunitari) hanno imposto, su altri punti, il mantenimento della vecchia normativa: in particolare è stata respinta l'ipotesi più che riduttiva, formulata nelle prime bozze, di limitare la tutela, anche per i beni pubblici, solo a quelli «d'interesse culturale particolarmente importante». Ma la linea che tende a far prevalere le ragioni economiche e mercantili rispetto a quelle scientifiche e culturali segna negativamente, in più di un punto, le formulazioni del nuovo Codice. E occorrerà impegnarsi a fondo per evitare che, oltre ai guasti che già si sono prodotti, altri ne derivino per effetto dei guasti aperti da questa revisione legislativa.
Il Codice mercantile
Il ministro Urbani ha approvato il nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici, che conferma una visione privatizzante e mercantilistica della politica dei beni culturali. Il codice introduce disposizioni che favoriscono la vendita di beni culturali e paesaggistici, e riducono la tutela dei beni pubblici. Le norme del codice includono l'abrogazione di disposizioni che garantivano la salvaguardia dei beni culturali, la pratica di equiparare la gestione dei beni culturali a quella dei privati, e la riduzione della tutela paesaggistica.
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