La regola del silenzio assenso introdotta dall'articolo 27 del collegato alla finanziaria (beni culturali pubblici alienabili) si può considerare anticostituzionale. In ogni caso è una mostruosità giuridica, poiché costringe un principio costituzionale, quello sancito dall'articolo 9 («La Repubblica tutela il patrimonio storico artistico della nazione»), a cedere il passo a «una contingente esigenza di incremento del gettito finanziario», come ha recentemente sottolineato in un convegno il consigliere di cassazione Giovanni Losavio. La modifica voluta dalla maggioranza, con l'introduzione della famosa dead-line dei 120 giorni, è la ragione di una recente presa di posizione della Cgil Lazio, sottoscritta da molte associazioni e da molti soprintendenti, secondo cui il ministro Tremonti sta invertendo l'ordine delle priorità poiché ora tutto è vendibile salvo opposizione, mentre prima nulla era vendibile salvo autorizzazione. Se è vero che questo è l'impianto dell'articolo 27, i lettori si tranquillizzino circa le procedure. Intanto, finché l'agenzia del demanio non apre i fuochi inviando le liste di proscrizione alle soprintendenze, tutto resta protetto dalla tutela del testo unico 490 del 1999 (il che è una magra consolazione, ci rendiamo conto). Inoltre, per inviare le liste di cui sopra, l'agenzia del demanio dovrà faticare qualcosa in più che non redigere dei banali elenchi della spesa. Per legge, dovrà aspettare che il Ministero per i beni e le attività culturali definisca i criteri per la predisposizione degli elenchi e delle schede descrittive di ogni singolo bene di cui si chieda una pronuncia circa il valore storico artistico: ovviamente, bisognerà pretendere che il Mbac stabilisca criteri precisi e molto dettagliati, così da scaricare sull'agenzia del demanio e non sulle soprintendenze l'onere della ricerca sui singoli immobili. Queste ultime, saranno tanto più agevolate nel compito di rispondere se si «atterranno al criterio normativo e perciò ineludibile secondo cui il bene pubblico è assoggettato a tutela pur se rivesta un mero interesse storico artistico, non particolarmente importante, come invece per il bene di appartenenza privata». Saranno infine ulteriormente aiutate nell'impegno sulla questione se eviteranno di lasciarsi attanagliare dall'ansia della motivazione della pronuncia positiva. Conclude Losavio: «Il provvedimento motivato di verifica deve ritenersi soddisfatto anche con la succinta indicazione delle ragioni del convincimento, quando in ogni caso l'accertamento conclusivo della verifica non è soggetto a impugnazione, per l'ovvia ragione che non può darsi contenzioso giurisdizionale tra gli organi della amministrazione dello stato. E l'agenzia del demanio, come è doveroso, subirà in ogni caso la verifica del soprintendente». Conclusione temporanea: adesso ci si deve battere perché il Mbac non abdichi alle sue funzioni di controllo, per cui signor ministro Urbani, se c'è, si faccia sentire.