Si riparte da capo per l'accusa a carico del ministro Come nel gioco dell'Oca. È saltata la legislatura e la giunta per le autorizzazioni a procedere non aveva ancora deciso se il processo all'onorevole Sandro Bondi, oggi ministro dei Beni Culturali, accusato di diffamazione a mezzo stampa dall'ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi, si sarebbe dovuto celebrare regolarmente oppure il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non luogo procedere. Così occorrerà attendere la nomina della nuova giunta per le autorizzazioni che dovrà deliberare e ottenere il vaglio della Camera. Solo allora si capirà se il processo si terrà o non se ne farà nulla. Ieri mattina il giudice dell'udienza preliminare Carlo Annarumma vista l'assenza di qualsiasi decisione da parte della vecchia giunta per le autorizzazioni ha rinviato il procedimento al 28 ottobre. L'impressione è che alla fine si arrivi a un nulla di fatto. Dopo i due rinvii per difetto di notifica, la decisione del giudice Silvia Mugnaini di rinviare il fascicolo al pm per l'udienza camerale davanti al gup e quella del giudice di rimettere l'intera questione alla Camera, di cui fa parte l'ex coordinatore nazionale di Forza Italia, sono passati quasi tre anni. E non siamo ancora a nulla. Sandro Bondi, 49 anni, residente ad Arcore, è accusato di diffamazione a mezzo stampa in seguito all'azione legale intrapresa dall'ex sindaco Pietro Fazzi che il 14 ottobre 2005 aveva querelato il parlamentare azzurro in seguito all'annuncio dell'espulsione dal partito dopo lo scontro avuto con l'ex presidente del Senato, Marcello Pera. Bondi aveva tacciato Fazzi di «indegnità politica e morale». Stando al giudice, il parlamentare è accusato di diffamazione per un fatto determinato. E in linea teorica rischia una pena che va da uno a sei anni di reclusione. La Camera dovrà decidere se l'esponente forzista con quelle frasi rivolte al sindaco Fazzi ha esercitato le sue prerogative parlamentari legate all'insindacabilità e previste dall'articolo 68 comma 1 della Costituzione per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle loro opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Se opta per questa linea il giudice dovrà pronunciare il proscioglimento. Se viceversa, proprio in virtù del rinvio del gip Annarumma, che non ritiene quindi sussistere nel caso di specie i presupposti dell'insindacabilità parlamentare, la Camera non si pronuncia sul caso (in quanto quella diffamazione non rientra nei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela dell'espressione di pensiero dei membri del Parlamento) allora le carte tornano al giudice e il processo viene regolarmente celebrato al tribunale di Lucca.