Il recente decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, ha comportato delle modifiche, alcune delle quali particolarmente significative, al «Codice dei beni culturali» introdotto nel nostro ordinamento con il dlgs 2212004, n. 42. In questa sede ci occuperemo in particolare delle innovazioni introdotte nella procedura di alienazione di beni pubblici che costituiscono il demanio culturale; intendiamo restringere il campo alla circolazione interna (o nazionale) di tali beni. I beni culturali appartenenti allo stato, alle regioni e agli enti pubblici costituiscono, a norma dell'articolo 822 c.c, assieme agli altri beni costituenti il paesaggio naturale, il demanio culturale. I beni costituenti archivi, immobili di interesse storico o artistico, le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, i beni mobili e immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, che siano di autore non vivente e la cui esecuzione risalga a più di 50 anni e anche i singoli documenti o beni non aventi queste ultime caratteristiche, sono stati tutti riconosciuti come beni inalienabili. Tuttavia, il Codice introduce un limitato diritto da parte dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, ad alienare alcuni beni immobili, previa verifica del ministero per i beni culturali. La procedura di alienazione di tali beni prevede con la riforma una serie di fasi per il rilascio dell'autorizzazione da parte del ministero. Essa deve essere corredata: dall'indicazione della destinazione d'uso attuale, dal programma delle misure necessarie alla conservazione del bene, dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono raggiungere con l'alienazione del bene, dall'indicazione della destinazione d'uso prevista. A queste modalità si aggiunge l'occorrenza di indicare anche le modalità di fruizione al pubblico di tali cespiti; tale procedura non è richiesta in caso di trasferimento tra enti pubblici territoriali o fra questi e lo stato. A maggior tutela dei beni culturali il ministero può negare all'ente pubblico l'autorizzazione all'alienazione nel caso in cui la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione o alla fruizione pubblica del bene o comunque non risulti compatibile: l'autorità competente può anche indicare nel provvedimento di diniego le destinazioni d'uso ritenute compatibili. In caso in cui venga concessa l'autorizzazione all'alienazione degli immobili, si ha, secondo la dizione usata dalla legge di riforma, la sdemanializzazione del bene a cui si riferisce: ciò significa, in sostanza, che tale cespite, pur essendo soggetto a tutte le disposizioni di tutela e di garanzia di fruibilità, che introduce una forma di vincolo, cessa però di essere parte del demanio dello stato o dell'ente pubblico cui apparteneva. La novella del Codice dei beni culturali del decreto legislativo n. 62 intervenuta nel marzo scorso rafforza decisamente la tutela dei beni culturali, se si considera che si è introdotto l'articolo 55-bis, che comporta l'inserimento nel contenuto dell'atto di alienazione tra le parti sia dell'obbligo di trascrizione dello stesso sui registri immobiliari sia soprattutto di una clausola risolutiva espressa, che, richiamando l'articolo 1456 c.c, comporta la risoluzione del contratto allorquando il soprintendente riscontri un inadempimento da parte dell'acquirente di quei doveri di tutela e di conservazione a cui è soggetta la parte medesima. La procedura di alienazione descritta è applicabile anche, a norma del successivo articolo 56, ai beni culturali costituiti da beni mobili (collezioni, raccolte, serie di oggetti anche librari ecc), anche non in possesso di enti pubblici, ma di persone giuridiche private, anche costituite da enti ecclesiastici. Infine, sono del pari soggetti alla procedura richiesta per le alienazioni anche i beni immobili pubblici di interesse culturale dati in concessione d'uso o in locazione. Per queste tipologie di trasferimenti la norma novellata impone di riportare negli atti di concessione o locazione le condizioni richieste dal ministero e ne richiede la trascrizione nei registri immobiliari.
Più vincoli al trasferimento degli immobili culturali pubblici
Il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, ha apportato modifiche significative al Codice dei beni culturali. La procedura di alienazione di beni pubblici che costituiscono il demanio culturale è stata riformata per limitare la circolazione interna di tali beni. I beni culturali appartenenti allo stato, alle regioni e agli enti pubblici sono riconosciuti come beni inalienabili, ma lo stato e gli enti pubblici territoriali hanno un limitato diritto di alienazione previa verifica del ministero per i beni culturali. La procedura di alienazione prevede diverse fasi, tra cui l'indicazione della destinazione d'uso attuale, del programma di conservazione e di valorizzazione.
Artista / Persona
Bene culturale
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