Il legislatore è spinto dalla Comunità Europea a emanare norme Nella letteratura della legislazione italiana vi sono delle leggi a carattere tutelativo del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione, quali: - legge 1089 del 1939 sulla protezione delle cose di interesse storico e artistico; - legge 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; - legge 431 del 1985 (legge Galasso). Queste altra disposizioni normative sono state incluse nel Testo Unici, D. Lgs. n. 490 del 1999, al fine di mettere ordine al complesso intreccio di norme che regolavano la materia dei beni culturali fino a quel momento. Successivamente con il D. Lgs. n. 137 del 2002 viene redatto il codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice recepisce e applica a livello nazionale quelle che sono le disposizioni della Comunità europea e le indicazioni della Convenzione europea sul paesaggio, tenutasi a Firenze nell'ottobre del 2000; aggiornata con il D.Lgs. n.1562006 e n. 1572006. È da segnalare inoltre che dal 24 aprile 2008 sono entrati in vigore due decreti correttivi del D. Lgs. n. 42 del 2004: il D. Lgs. n. 622008 e il D.Lgs. n. 632008, che apportano "ulteriori modifiche" al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione a due settori nettamente distinti tra loro. Il primo provvedimento rappresentato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una maggiore salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà degli enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici riconosciuti. Attraverso un secondo decreto, il D.Lgs. del 26 marzo 2008 n. 63, apporta una nuova nozione di paesaggio allineandosi con le pronunce della Corte Costituzionale che menziona la "potestà esclusiva dello Stato" sulla tutela del paesaggio; modifica la parte III del Codice conferendo allo Stato un ruolo di centralità nella difesa del territorio; si riconosce come strumento di particolare importanza la pianificazione paesaggistica, come strumento di tutela e disciplina del territorio; si attribuiscono nuove funzioni alla Soprintendenza, come l'emissione di pareri vincolanti sulla conformità degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ai piani paesaggistici e ai vincoli di tutela; il decreto prevede inoltre, l'istituzione di una struttura tecnica presso il MIBAC con il compito di assistere i comuni per l'abbattimento dei così detti "ecomostri". In generale possiamo affermare che la letteratura di natura legislativa per quanto concerne questa materia sia piuttosto esigua nonostante l'importanza di carattere storico che la materia ambientale costituisce in Italia e che potrebbe dare vita a lunghi dibattiti. In realtà le leggi sono state emanate dal legislatore non per una presa di coscienza della necessità del Paese, ma su pressioni della Comunità europea, contrariamente a quanto avviene in altri paesi d'Europa. Poiché l'ambiente in ambito comunitario ha un significato molto esteso ed abbraccia varie discipline, ne deriva un sistema normativo molto complesso ed articolato a livello nazionale e di non facile inquadramento. Inoltre la legislazione recente si è arricchita di leggi speciali quali quelle sulle aree naturali protette (n. 3941991), sull'inquinamento acustico (n. 4471995). Nel concetto di ambiente inizialmente vennero identificati tre aspetti: - l'ambiente come paesaggio; - l'ambiente come difesa del suolo; - l'ambiente come urbanistica. Successivamente è stato considerato come composto da due parti, anziché tre, ovvero: l'assetto del territorio e la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua, andando così ad unire sotto la singola voce di assetto del territorio il paesaggio e l'urbanistica. Più recentemente, invece, l'ambiente viene considerato come entità unica, un bene giuridico composto da tutte le risorse naturali e culturali che interagiscono con l'uomo. La Corte Costituzionale, in linea con questa tendenza, sembra orientata a considerare l'ambiente secondo questa visione, come unitario, aggregando così in un unico elemento il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, l'ecologia e la salute. Unisce quindi le due norme che sono a fondamento della tutela dell'assetto del territorio e della difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua, gli artt. 9 e 32 della Costituzione, in modo da formare una materia unica che è l'ambiente. La Corte Costituzionale individua quindi una supermateria che è appunto l'ambiente che viene considerato di primario interesse. Questo rischia però di generare delle discriminazioni nei confronti di altri diritti fondamentali quali il diritto all'istruzione, alla casa, al lavoro, che rischiano di essere trascurati o quantomeno sottovalutati ma che in realtà devono avere la stessa considerazione dell'ambiente. Tuttavia la necessità di una tutela impellente dell'ambiente si manifesta solo quando si vanno a colpire quei settori come la salute, l'ecologia o in caso di eventi di particolare importanza. In molte altre situazioni invece non vi sono queste circostanze, in quanto pur affrontando tematiche ambientali non vi sono in discussione problematiche relative alla salute o all'ecologia, per cui non possiamo considerare in questo caso l'ambiente come primario rispetto ad altri settori. La vastità del tema ambientale finisce quindi per inglobare materie di fondamentale importanza ed altre discipline di interesse minore. Risulta quindi molto difficile dare una definizione chiara e definire il campo di applicazione di materia quali: ambiente, protezione della natura, paesaggio e urbanistica, comprendendole tutte nel concetto di "territorio", inteso come sintesi di cultura e natura, considerandone la loro dimensione storica, economica e sociale. Alla luce di queste considerazioni appare quindi evidente la necessità di riconsiderare e ridefinire i vari concetti di ambiente, protezione della natura, paesaggio e urbanistica. Docente di diritto urbanistico presso l'Università degli Studi di Firenze