G3.111 D'ANDREA,GIARETTA,DETTORI,CAMBURSANO,TOIA,BASTIANONI,COVIELLO, CASTELLANI Non posto in votazione () Il Senato della Repubblica, premesso che: le norme previste dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro; è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le funzioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione; questa annosa insufficienza di risorse umane è altresì comprovata dall'ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività culturali in particolare; il tempo che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l'estrema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a svolgere; gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell'interesse culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione saranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti per la compilazione, visto che è prevista l'assunzione di criteri sanciti con decreto dei Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di verifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possessori o detentori dei beni; nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei princìpi fondamentali delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia; il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, nel quale è stabilito, tra l'altro, il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento del procedimento di individuazione, impegna il Governo: a garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003; a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale azionale. () Accolto dal Governo come raccomandazione