G3.111 D'ANDREA,GIARETTA,DETTORI,CAMBURSANO,TOIA,BASTIANONI,COVIELLO, CASTELLANI Non posto in votazione () Il Senato della Repubblica, premesso che: le norme previste dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro; è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le funzioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione; questa annosa insufficienza di risorse umane è altresì comprovata dall'ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività culturali in particolare; il tempo che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l'estrema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a svolgere; gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell'interesse culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione saranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti per la compilazione, visto che è prevista l'assunzione di criteri sanciti con decreto dei Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di verifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possessori o detentori dei beni; nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei princìpi fondamentali delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia; il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, nel quale è stabilito, tra l'altro, il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento del procedimento di individuazione, impegna il Governo: a garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003; a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale azionale. () Accolto dal Governo come raccomandazione
Ordine del giorno sui beni culturali accolto in sede di approvazione della finanziaria 2004
Il Senato della Repubblica ha presentato una mozione per richiedere al Governo di garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003. La mozione sostiene che le Soprintendenze regionali e territoriali di settore hanno uno straordinario aggravio del carico di lavoro a causa della mancanza di risorse umane sufficienti. Inoltre, la mozione critica il decreto-legge 269 del 2003, che non tiene conto delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali e delle regole esistenti sulle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo