II processo di revisione del Codice del 2004 si è concluso con la pubblicazione dei relativi decreti legislativi (nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008), tra la soddisfazione di una parte del fronte ambientalista e qualche mugugno degli Enti locali. Il testo ricalca quello approvato dal Consiglio dei Ministri (25 gennaio 2008), che aveva sollevato dure reazioni da parte delle Regioni (soprattutto preoccupate del paventato indebolimento del loro ruolo a favore dello Stato), poi approvato dalla Conferenza StatoRegioni con ritocchi apparentemente marginali. Per valutarlo occorrerà misurarne le ricadute sui processi in corso senza trascurare i dibattiti e le riflessioni che maturano a livello europeo. La prima osservazione riguarda il rapporto, non sempre chiaro, del nostro Codice con la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata nel 2007 anche nel nostro paese, vincolante a tutti gli effetti. L'eco mediatica del provvedimento di modifica ha insistito sul raffronto tra la vecchia e la nuova versione del Codice, arrivando a presentare quest'ultima come l'atteso trionfo delle ragioni del paesaggio contro un passato di laissez faire, dimenticando i pregi della legge del 1939. il passo in avanti operato con la legge «Galasso» del 1985 e soprattutto la Convenzione Europea. Questa dimenticanza non e consentita, se vogliamo misurarci con i rischi e i processi di degrado che incombono sul paesaggio e determinano la rilevanza europea della «questione del paesaggio». Ben più del rapporto del nuovo Codice con le versioni precedenti, conta il rapporto con la Convenzione. Il nuovo testo del Codice non sembra idoneo a superare le riserve che si erano avanzate sul testo del 2004 su alcuni aspetti chiave, a parare dalla definizione stessa del paesaggio, che pone l'accento sulla «rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale», laddove la Convenzione riconosce il paesaggio come «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità». L'assenza, nel Codice, di riferimenti alla diversità delle culture locali (che invece la Convenzione sottolinea anche col ripetuto richiamo alla necessità di te' nere conto, fin dalle fasi di riconoscimento dei valori paesaggistici, delle percezioni delle popolazioni interessate) non è certo casuale. Questa assenza può in parte spiegare quella temuta «ricentralizzazione» in capo allo Stato delle competenze in materia di paesaggio che si esprime, in particolare, nel nuovo art. 135, comma 1, laddove impone che «l'elaborazione di piani paesaggistici avvenga congiuntamente tra Ministero e Regioni», sempre «limitatamente ai beni paesaggistici». Obbligo coerente con l'esigenza di mettere in campo una politica nazionale per il paesaggio (in analogia e coordinamento con una politica nazionale per la conservazione della natura, entrambe basate sulle «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale»: art. 145), ma che pone delicati problemi di coordinamento, tanto più se si considera l'esigenza di perseguire «anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile» (art. 133, comma 2) e individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili per 1 diversi ambiti di paesaggio (art. 135, comma 4). Il consolidamento del ruolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali trova riscontro anche nel significato essenzialmente culturale che il Codice attribuisce al paesaggio (art. 131, conv ma 4) in contrasto con il significato più ampio che permea la Convenzione e caratterizza le concezioni paesistiche consolidate a livello internazionale. Permane, anche nel nuovo Codice, il riferimento pressoché esclusivo ai beni paesaggistici, destinatari della grande maggioranza delle norme. Questo rifèrimento, che riflette le tradizioni di tutela del nostro paese e la stessa divisione di competenze dei diversi Ministeri, rischia di svuotare o indebolire il passaggio più innovativo del Codice, in direzione della «territorializzazione» delle politiche di tute la ambientale e paesistica: quello che si fonda sul riconoscimento degli «ambiti di paesaggio» (art. 135), dei loro «obiettivi di qualità» e delle loro «linee di sviluppo». Se il paesaggio si dovesse ridurre ai beni paesaggistici, vale a dire a un insieme di «oggetti» di vana natura e dimensione casualmente compresenti, separabili e gestibili in funzione del loro valore, sparirebbe ogni tessuto relazionale e ogni ragione di contestualizzazione. L'architettura del paesaggio perderebbe ogni senso e le politiche di tutela perderebbero la possibilità di controllare le dinamiche trasformative, collegando tutela e valorizzazione. Le prime e forse più importanti vittime sarebbero le politiche di prevenzione, di cui il nostro paese ha urgente bisogno: prevenzione che richiede politiche di si' stema, articolate sul territorio.
La Convenzione dimenticata
Il Codice del 2004 è stato modificato con i decreti legislativi del 2008, che hanno ricevuto una reazione mista da parte degli ambientalisti e degli Enti locali. Il nuovo testo ricalca quello del 2004, ma con alcune modifiche. La Convenzione Europea del Paesaggio è stata ratificata nel 2007 e ha influenzato la modifica del Codice. Tuttavia, il nuovo testo non sembra essere idoneo a superare le riserve avanzate sul testo del 2004, in particolare sulla definizione del paesaggio e sulla sua relazione con la diversità delle culture locali. Il Codice attribuisce un ruolo culturale al paesaggio, ma non sembra riconoscere la sua relazione con la natura e il contesto territoriale.
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Bene culturale
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